CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21420/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 97 R.G. n. 43838/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base della ricostruzione dei fatti e dello snodarsi degli avvenimenti, ha infatti adeguatamente escluso che lo stato di agitazione del ricorrente, per motivi inerenti al suo stato psichico, avesse impedito al predetto di percepire le finalità dell'intervento degli agenti (le modalità del fatto rendevano palese la direzione della sua azione -- impedire la sua traduzione in carcere); - quanto al secondo motivo, la censura è aspecifica, riportando un testo di sentenza che non corrisponde a quella impugnata; è sufficiente rilevare che la Corte di appello si è attenuta, nella sua motivata risposta, al motivo di appello in punto di trattamento sanzionatorio, con il quale il ricorrente aveva soltanto chiesto di ridurre la pena, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co