CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 09924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di Torino rit visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 26/05/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria, reputata la prevalenza della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sulla ritenuta recidiva (specifica e infraquinquennale), rideterminava la pena inflitta al Vuivan per il suddetto reato di rapina impropria in dieci mesi di reclusione ed € 140,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 3. Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, avvenuto in Torino il 27/12/2023, come risulta dal certificato di morte del Vuivan del 30/01/2024 che è stato trasmesso dal suo difensore. Pertanto, il reato contestato al Vuivan si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. C