CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 dicembre 1948
Cassazione n. 09968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1948 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 29/05/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 455 e 56-640 cod. pen. Al riguardo, deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità con riferimento al delitto di tentata truffa.~dostiene che non poteva qualificarsi valida querela quella che la p.o. aveva oralmente sporto alla p.g. in data 27/8/2019, stante il difetto di qualsiasi manifestazione, tanto espressa quanto tacita, della volontà punitiva e a nulla rilevando che nell'intestazione dell'atto si facesse riferimento ad un "verbale di ricezione di querela", non potendo la mera intestazione prevalere sul contenuto effettivo, per come sancito da orientamento di questa S.C. (Sez. 4, n. 17532 del 5/3/2020). Peraltro, nel caso di specie, non si trattava del recepimento di un atto proveniente dal privato, come avviene nel caso di denuncia predisposta dalla p.o. e poi ratificata dalla p.g., bensì di "denuncia-querela" formata dalla p.g. ove la volontà deve essere esplicita e ben evidente dal contenuto dell'atto (Sez. 5, n. 15166 del 15/2/2016). 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/1/2022, richiamando l'orientamento espresso da Sez. 4, sentenza n. 3733 del 07/11/2019, sul rilievo dell'infondatezza dei motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato. Invero, nel caso in esame, si verte nell'ipotesi di cui all'art. 337, comma 2, in relazione all'art. 381, comma 3, cod. proc. pen., essendo la querela stata presentata oralmente dalla p.o. all'ufficiale di polizia giudiziaria, a seguito di arresto in flagranza dell'imputato. Dalla sentenza del primo giudice, richiamata da quella impugnata, risulta, infatti, che fu la p.o. a sollecitare l'intervento della p.g. avendo scoperto di essere stata truffata mediante la consegna, da parte dell'imputato, di una banconota falsa di C 50,00 quale corrispettivo dovuto per la consumazione di una cena. Pertanto, in tal caso, ai fini della validità della querela, proprio in ragione delle modalità del fatto, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria su richiesta della p.o., come "verbale di ricezione di querela orale". In tal caso, infatti, assume rilievo il significato tecnico dell'espressione utilizzata che, qualificando come querela l'atto sottoscritto dalla p.o., delinea una manifestazione espressa della volontà punitiva. Correttamente, pertanto, il giudice del merito, ai fini della verifica della condizione di procedibilità, ha fatto riferimento alle circostanze di fatto che hanno determinato la ricezione della querela ad opera della p.o., osservando come fu proprio la scoperta di essere stata pagata con una banconota falsa e, dunque, di essere stata truffata, che determinò la p.o. a chiedere l'immediato intervento dei carabinieri; e ciò all'evidente fine di ottenere la punizione dell'autore, tanto che con le sue dichiarazioni ne provocò l'arresto. Ma se questo è il contesto di fatto in cui maturò e si manifestò la volontà della p.o., del tutto coerente e logico è avere attribuito alla dicitura "verbale di ricezione di querela orale" la manifestazione di volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. In tal caso, pertanto, l'omessa indicazione della "formale richiesta di punizione" ovvero dell'uso delle formule di "chiusura" del tipo di quelle indicate negli orientamenti giurisprudenziali menzionati ("previa lettura e conferma"), non sono elementi dirimenti ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in quanto, allorché l'atto di querela è formato in costanza di arresto e, dunque, presentato oralmente alla p.g., non può prescindersi dalla valutazione del contesto di fatto sotteso alla qualificazione dell'atto come querela. E si tratta di una valutazione che compete al giudice del merito e non certo alla Corte di legittimità. In conclusione, il ricorso va rigettato, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 2/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]