CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A VERDE, in persona del [OSCURATO:PERSONA] protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026A.FO.R. - [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 457/2021 della CORTE D’APPELLO di REGGIOCALABRIA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 562/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] della RegioneCalabria (A.FO.R.) successivamente transitato, a seguito dellasoppressione dell’ente, alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA], haconvenuto in giudizio entrambi gli enti, il primo in liquidazione, deducendodi avere svolto, tanto presso l’A.FO.R. quanto presso l’Azienda CalabriaVerde, mansioni superiori riconducibili al sesto livello del c.c.n.l. impiegatie categoria quadri e/o superiori “di settore” in luogo del quarto livellocondanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive.2. Il Tribunale di Locri ha rigettato integralmente il ricorso ritenendoinapplicabili al rapporto di impiego dedotto in giudizio le disposizioni dilegge e la contrattazione di diritto comune poste a fondamento delledomande.In particolare, ha evidenziato la natura di ente pubblico non economicodi A.FO.R. e, poi, di [OSCURATO:PERSONA] ostativa all’applicazionedell’art. 2103 cod. civ. e della contrattazione collettiva di diritto comune e,a fondamento della decisione, ha richiamato il principio di diritto enunciatoda Cass. 27 maggio 2015, n. 10973 secondo cui “a seguito dell’entrata invigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplinadei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi didiritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché ilgenerico richiamo ai ‘contratti di lavoro vigenti’ contenuto nell’art. 26 dellalegge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso comeRGN 10587/2022Pag.2Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazionecollettiva pubblica del comparto di appartenenza”.Ha ritenuto (Cass. 26 giugno 2014, n. 14530) che “sono nulle perviolazione dell’art. 1419, comma 2 ° , cc le clausole di contratti collettiviintegrativi regionali che - in violazione di disposizioni inderogabili del d.lgs.n. 165 del 2001 sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico ( artt.2,40 e 40 bis) - riconoscono ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] regionale(A.FO.R.), ente pubblico non economico, tramite incrementi su indennitàlavorative un trattamento economico di migliore favore rispetto a quellocontemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di dirittoprivato abilitato con legge regionale a disciplinare il rapporto lavorativodei suddetti dipendenti dell’Azienda comportando le clausole degliintegrativi oneri non previsti negli strumenti di programmazioneeconomica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.Ha evidenziato che la domanda di differenze retributive non potevaessere valutata alla luce della contrattazione per il personale del compartodegli enti locali perché il ricorrente non aveva fatto alcun riferimento alledeclaratorie di tale comparto.3. La Corte d’appello ha rigetto l’impugnazione del Nirta.Dopo avere rilevato che l’appello “rasenta l’inammissibilità” perché nonspecifico rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenzaimpugnata, ha precisato che, nonostante la sollecitazione del Tribunale, ilricorrente anche nell’atto di impugnazione aveva continuato a fareriferimento al 6° livello del contratto di diritto privato senza neppureaccennare al sistema di classificazione del c.c.n.l. per il personale delcomparto enti locali, applicabile alla fattispecie.Pur dando atto della giurisprudenza di legittimità sulla conoscibilitàd’ufficio del c.c.n.l. di diritto pubblico e sulla possibilità di applicare uncontratto diverso da quello invocato, ha evidenziato che tale principio nonpoteva trovare applicazione nella fattispecie per carenza assoluta delleRGN 10587/2022Pag.3Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026allegazioni e perché la domanda era stata fondata unicamente sullacontrattazione di diritto comune.Ha rilevato, infine, che il capo della sentenza impugnata relativo allanullità della contrattazione invocata dall’appellante non era statoespressamente censurato e che, con la sottoscrizione del c.c.n.l. 1.4.1999,era sicuramente cessata l’applicabilità della contrattazione di dirittocomune.4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] a due motivi.5. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito non controricorso.6. L’A.FO.R. è rimasta intimata.7. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 deld.lgs. n. 165/2001, degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.Sostiene che, attesa la conoscibilità ex officio del contratto di dirittopubblico, il giudice avrebbe dovuto, motu proprio, individuare il livello diinquadramento sulla base delle mansioni indicate nell’atto introduttivo.Asserisce che in tal caso non ci sarebbe stata alcuna violazione delprincipio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato bensì unicamenteesercizio del potere/dovere di qualificazione della domanda.2. Il motivo è infondato.Il potere/dovere del giudice di qualificare i fatti dedotti in giudizio, chedeve essere posto in correlazione con il principio iura novit curia, trova unlimite nel principio della domanda che non consente immutazioni delpetitum e della causa petendi.Tanto costituisce principio consolidato di questa Corte.È stato, infatti, affermato (v. Cass. 27 novembre 2018, n. 30607)che, in virtù del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod.proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversaqualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonchéRGN 10587/2022Pag.4Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della suadecisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamenterichiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento dellafattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecieconcreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza delprincipio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fattiche, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documentiprodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazionenegli scritti difensivi delle parti.Nel medesimo senso è stato ulteriormente precisato (v. Cass. 3 marzo2021, n. 5832) che, in materia di procedimento civile, l’applicazione delprincipio iura novit curia, di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ.,importa la possibilità per il giudice di assegnare unadiversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchéall’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabilialla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre afondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quellierroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto inimmediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cuiall’art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso algiudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni propostedalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovverodecidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e nonsono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso daquello domandato.Nella specie, il ricorrente non aveva mai domandato l’inquadramentosecondo la classificazione del comparto enti locali né aveva fondato suquella contrattazione la domanda di differenze retributive sicché il giudicenon poteva che limitarsi a rilevare l’inapplicabilità del contratto invocato.In una fattispecie analoga (riguardante un contratto collettivo di dirittocomune applicato da un ente pubblico non economico e posto aRGN 10587/2022Pag.5Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026fondamento della richiesta di differenze retributive) questa Corte (v. Cass.11 giugno 2024, n. 16150), nel rigettare la domanda, dopo aver premessoche, nel pubblico impiego privatizzato - nel quale il rapporto di lavoro èdisciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva -non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dallesuddette fonti, nemmeno se di miglior favore (Cass. 2 dicembre 2019, n.31387) e che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001,l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazionecollettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo dellaP.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto allacontrattazione collettiva (Cass.18 agosto 2020, n. 17226), ha evidenziatoche tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contrattocollettivo di comparto correttamente applicabile, che solo costituisce ilparametro per verificare l’attuazione del principio della parità ditrattamento economico di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165/2001, mentre nonassume rilevanza l’applicazione di fatto di un contratto collettivo diversoad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza diuna sentenza passata in giudicato (Cass. 4 marzo 2021, n. 6090). Ha,quindi, affermato che: “si deve rilevare che il percorso argomentativoseguito dalla decisione impugnata si è radicalmente discostato dai principisin qui richiamati, avendo la Corte territoriale ritenuto che l’individuazione,da parte dell’Ente datore di lavoro, del trattamento economicocontemplato dal contratto collettivo privatistico anziché del trattamentostabilito dalla corretta fonte contrattuale regionale valesse a determinarel’insorgenza in capo all’odierno controricorrente di un vero e proprio dirittoalla conservazione di tale trattamento, anche sulla scorta dell’art. 2126cod. civ. Per contro, la circostanza - indiscussa - dell’applicazione da partedell’odierna ricorrente di un trattamento economico riconducibile ad uncontratto collettivo diverso da quello correttamente applicabile avrebbedovuto condurre la Corte territoriale a concludere sia per la illegittimità diqualunque atto di determinazione - ed a maggior ragione di qualunqueRGN 10587/2022Pag.6Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026condotta di mero fatto - dell’Ente che comportasse l’applicazione da partedello stesso di un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla L.R.Sicilia n. 10/2000 sia per la conseguente infondatezza della pretesadell’odierno controricorrente, non trovando quest’ultima supporto nellaprevisione di cui all’art. 2126 c.c. Non valgono a superare tali conclusionile deduzioni svolte dal controricorrente, peraltro invocando fattispeciediverse da quella in esame, potendosi osservare - per completezza - chelo svolgimento di mansioni ipoteticamente superiori avrebbe, semmai,legittimato il ricorrente ad agire - formulando specifica domanda efornendo la relativa prova - per le differenze retributive, da calcolarsituttavia sempre e comunque sulla base della contrattazione collettivacorrettamente applicabile, e non certo sulla scorta di una contrattazionecollettiva erroneamente individuata ed illegittimamente applicata”.Anche con il ricorso per cassazione il ricorrente continua ad insistere(e così conclude) per l’inquadramento come originariamente richiesto, matanto contrasta, all’evidenza, con i principi sopra riportati.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2 del d.lgs.n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 150/2009 e del principiotempus regit actum e si sostiene che il diritto all’inquadramento sarebbematurato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. citato.Il motivo, in modo non del tutto chiaro, pare sostenere che fino al2009 l’Amministrazione poteva liberamente scegliere la contrattazioneapplicabile e che non operava il divieto di acquisizione automatica dellemansioni superiori.4. Esso è manifestamente infondato.Già l’art. 2 del d.lgs. n. 29/1993 prevedeva che: «1. Leamministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e diregolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti diorganizzazione. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazionipubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I,titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoroRGN 10587/2022Pag.7Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026subordinato nell’impresa, in quanto compatibili con la specialità delrapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definitidal presente decreto. 3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cuial comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sonostipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presentedecreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all’art.49, comma 2» e l’art. 45 del medesimo d.lgs. stabiliva che: «1. Lacontrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tuttele materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservatealla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell’art.2, comma 1, lettera c ), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratticollettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblicaamministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I compartisono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordistipulati tra l’agenzia di cui all’art. 50, in rappresentanza della partepubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sulpiano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesseregionale. Fino a quando non sia stata costituita l’agenzia, inrappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] o un suo delegato»Al successivo art. 57 era, poi, previsto che: «2. Nel caso diassegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamentoeconomico corrispondente all’attività svolta per il periodo di espletamentodelle medesime. Per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, in derogaall’art. 2103 del codice civile l’esercizio temporaneo di mansioni superiorinon attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse».Anche la suddetta disciplina, dunque, richiamava la contrattazionecollettiva ritualmente applicabile e stipulata secondo i criteri e le modalitàpreviste nel titolo III del medesimo decreto legislativo ed escludevaRGN 10587/2022Pag.8Numero registro generale 10587/2022Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 19175/2026Data pubblicazione 11/06/2026espressamente la possibilità di una assegnazione definitiva alle mansionisuperiori per effetto dell’esercizio di fatto delle stesse.5. In definitiva il ricorso va respinto.6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 10587/2022Pag.9