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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14963/2026

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rovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa Miranda, che si è riportato alla requisitoria depositata e chiesto il rigetto delricorso;udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 maggio 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la pronuncia emessa in data 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Brescia,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena sospesa di anni due emesi sei di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeper distrazione (artt. 110, 216, comma 1, n. 1, e 219, comma 1, r.d. 16 marzo1942, n. 267). [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver concorso, quale extraneus (avendorivestito la qualifica di socio e consigliere delegato sino al 14 febbraio 2008), nelladistrazione di somme appartenenti alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita indata 19 aprile 2016.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la compaginesociale, già in stato di difficoltà finanziaria - come attestato dalla nota integrativaal bilancio 2007 - aveva contratto un mutuo ipotecario di 1.900.000 euro.

Granparte di tale provvista (1.500.000 euro) era stata immediatamente utilizzatadall'amministratore subentrante, [OSCURATO:PERSONA], per acquistare le quotesocietarie dei soci uscenti.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva, per tale causale,ricevuto tre assegni circolari per un totale di 750.000 euro.La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello, osservando chel’impiego di somme mutuate alla società per estinguere un debito personaledell’amministratore verso i soci uscenti integrava, di per sé, una condottadistrattiva e che la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] era comprovata da unapluralità di elementi convergenti: la conoscenza, da parte sua, della situazioneeconomica della società e di quella personale del [OSCURATO:PERSONA]; l’anomalia del contrattopreliminare, privo dell’indicazione delle modalità di pagamento; la partecipazionead un incontro con il funzionario della banca mutuante; il contenuto della memoriadifensiva depositata nel parallelo giudizio civile cautelare; le dichiarazioni rese dalMerlini al curatore fallimentare; nonché la provenienza degli assegni dallamedesima banca che aveva erogato il finanziamento.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,articolando tre motivi di doglianza.2.1.

Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192,234, 237 e 238-bis cod. proc. pen., censurando l’utilizzo, da parte della Corte diappello, della memoria depositata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento civilecautelare, alla quale sarebbe stata attribuita impropriamente natura confessoria,nonché dell’ordinanza emessa dal Tribunale civile in sede di reclamo.Quanto alla memoria (allegato n. 7 alla relazione ex art. 33 L. Fall.), sievidenzia che l'atto era stato sottoscritto unicamente dai difensori e nondall'imputato; pertanto, non avrebbe potuto assumere valore confessorio, néessere annoverato tra i documenti provenienti dall'imputato ex art. 237 cod. proc.pen.

Tale atto, prodotto dal Pubblico Ministero, avrebbe dovuto essere valutatocome mero documento ex art. 234 cod. proc. pen., attestante il solo fatto storicodell’esistenza del giudizio civile.Quanto all'ordinanza cautelare civile, il ricorrente lamenta la violazionedell'art. 238-bis cod. proc. pen., che limita l'acquisizione alle sole sentenzeirrevocabili.2.2.

Con il secondo motivo, si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, denunciando il travisamento della prova in relazione a dueelementi documentali.In primo luogo, si censura l'interpretazione del "documento 6" (prospetto"Spese di istruttoria" del 2 maggio 2007), da cui la Corte desume unapianificazione del mutuo in tale data, allorché il [OSCURATO:PERSONA] era ancora legalerappresentante della società.

La difesa rileva che si tratterebbe, invece, di unmodulo standard, predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per tali operazioni, tanto che era statofirmato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto estraneo alla SVARs.r.l.), recava la dicitura "Vestone" (sede legale della banca e non dell'agenzia diBrescia erogatrice del finanziamento) e si riferiva a una richiesta di mutuopersonale garantita dalla villa familiare e non dall'immobile societario: sicché daesso non si poteva desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della richiesta dierogazione di finanziamento.

Il fatto, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mutato idea,chiedendo un finanziamento non a titolo personale, bensì a nome della [OSCURATO:SOCIETA].,concedendo in garanzia l’immobile societario, sarebbe elemento che non potevaessere tratto dal documento in esame.In secondo luogo, si denuncia il travisamento del verbale di interrogatoriodel [OSCURATO:PERSONA] in data 11 gennaio 2018.

Contrariamente a quanto affermato insentenza, alla domanda sulla consapevolezza dei soci circa il prelievo dalle cassesociali, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato testualmente di "non essere in grado dirispondere" (il dichiarante, alla domanda sulla consapevolezza dei soci circa ilprelievo dalle casse sociali, rispondeva testualmente: "se poi avevano inteso chei soldi venivano prelevati dalle casse della società non sono in grado dirispondere"), smentendo la ricostruzione di "piena condivisione" da parte del2.3.

Con il terzo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.Il ricorrente evidenzia l'illogicità della decisione che, pur riconoscendo il ruolodi extraneus e la ricezione della sola somma di 750.000 euro, ha commisurato lapena all'intero importo distratto (calcolato erroneamente dalla Corte in 1.700.000euro nonostante la stessa sentenza indichi altrove la somma di 1.500.000 euro).La difesa sostiene che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] debba essere delimitata aquanto effettivamente percepito e conosciuto, non potendo egli rispondere dellaquota versata all'altro socio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

Il primo motivo – circa l’illegittimo utilizzo probatorio della memoria civilee dell’ordinanza emessa in sede di reclamo – è inammissibile per genericità, oltreche infondato.2.1.

È pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte cheeccepisce persino l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità pergenericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, masoprattutto chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario giàvalutato, di modo da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020,Cocciadiferro, Rv. 278123-01 e Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv.277608-02).Ne consegue che, nell'ipotesi in cui si lamenti l'inutilizzabilità di un elementoa carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità peraspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai finidella cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residuerisultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n.1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504-01, in motivazione).Tale onere di specificità non è stato, nella specie, assolto, sicché la doglianzaè aspecifica e, dunque, inammissibile per carenza deduttiva.2.2.

La censura è, comunque, infondata.La memoria difensiva depositata nel parallelo procedimento civile cautelareera legittimamente acquisibile nel processo penale quale documento, ai sensidell’art. 234 cod. proc. pen., ed era, come tale, liberamente apprezzabile nel suocontenuto rappresentativo; sicché non rileva che l’atto non fosse sottoscrittodall’imputato, non essendo stato utilizzato quale documento provenientedall’imputato ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen., né tantomeno quale confessionein senso tecnico.

In tale prospettiva si colloca il principio secondo cui è legittimal’acquisizione nel processo penale della memoria difensiva depositata nelprocedimento civile, attesa la sua natura di prova documentale (Sez. 6, n. 5880del 09/01/2013, Benedettini, Rv. 254244-01).Né sussiste la dedotta violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen., poichél’ordinanza resa dal Tribunale civile del reclamo non è stata assunta quale provadel fatto accertato, ma solo richiamata quale elemento argomentativo convergentenella lettura del contenuto della memoria; del resto, l’efficacia probatoria previstadalla norma concerne le sentenze penali irrevocabili e non le decisioni civili, inquanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazionedella prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sonoliberamente valutabili ai fini del giudizio penale (Sez. 6, n. 30119 del 17/06/2025,Eam, Rv. 288627-02).La sentenza impugnata, pur usando in un passaggio il verbo “ammettere”,non ha attribuito alla detta memoria natura confessoria in senso tecnico, ma l’hainserita in un più ampio quadro indiziario a carico del ricorrente, come poteva fare.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.Va premesso che, in presenza di una doppia conforme di condanna, il viziodi travisamento della prova è deducibile solo entro i ristretti limiti nei quali ilgiudice di appello, per rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato datiprobatori non esaminati dal primo giudice o li abbia valutati in modo difforme,restando altrimenti preclusa la sollecitazione di una diversa lettura del compendioistruttorio (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 5, n.24725 del 18/02/2025, Bonino, Rv. 288368-01).

Ciò posto, la censura, purformalmente veicolata come travisamento, si risolve in larga parte nellaprospettazione di una lettura alternativa di dati già esaminati dai giudici di merito.3.1.

Quanto al cosiddetto “documento 6”, la doglianza non è decisiva.La Corte territoriale ha espressamente qualificato il prospetto delle spese diistruttoria come ulteriore elemento di riscontro, aggiuntivo rispetto ai molteplicidati già valorizzati dal Tribunale e al contenuto della memoria difensiva resa insede civile.

Ne consegue che, anche a voler ritenere non univoca l’inferenza trattadalla data apposta su quel modulo, il ragionamento probatorio non ne risultascalfito, perché la conclusione sulla consapevole adesione del ricorrente alprogramma distrattivo poggia su una autonoma e convergente tramaargomentativa.3.2.

Neppure è ravvisabile un travisamento decisivo delle dichiarazioni resedal [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare.Il dichiarante ha infatti riferito, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanopartecipato all’incontro con il funzionario della [OSCURATO:PERSONA], intervenutopresso la sede della società per concedere un finanziamento alla Svar, e, dall’altro,che essi sapevano che il mutuo sarebbe servito a pagare le loro quote; il successivoinciso, secondo cui non era in grado di dire se i due avessero inteso che il denarovenisse “prelevato dalle casse della società”, non neutralizza tale nucleoinformativo, ma si limita a non aggiungere altro rispetto ad esso.

La sintesi operatadalla Corte di appello può apparire ellittica, ma non deforma il significatoessenziale della prova, tanto più che la provenienza sociale della provvistarisultava, secondo la motivazione, ulteriormente avvalorata dal contenuto dellamemoria difensiva depositata nel procedimento civile, nella quale l’odiernoricorrente aveva illustrato l’operazione come trasparente, concordata e sostenibileproprio perché la società si era procurata, mediante il finanziamento, la provvistadestinata al pagamento del prezzo delle cessioni.3.3.

Su tali basi, la motivazione impugnata ha correttamente ritenutoprovata la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] quale extraneus.I giudici di merito hanno infatti valorizzato, con argomentazione lineare enon manifestamente illogica, la sua perdurante qualità di socio al momentodell’approvazione del bilancio 2007, recante un espresso riferimento alpermanente stato di antieconomicità dell’attività; la conoscenza, per il lungorapporto societario, della situazione personale del [OSCURATO:PERSONA] e della sua incapacità difar fronte con mezzi propri al pagamento del prezzo; l’anomalia del preliminare,privo dell’indicazione delle modalità di pagamento; la partecipazione all’incontrocon il funzionario della banca; la ricezione, contestualmente alla cessione, di treassegni circolari provenienti dal medesimo istituto che aveva appena finanziato lasocietà.A fronte di tale articolato quadro istruttorio, il motivo sollecita, in definitiva,una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.4.

Manifestamente infondato è il terzo motivo.Una volta accertata la consapevole partecipazione del ricorrente alprogramma unitario di destinare euro 1.500.000, tratti dal finanziamento concessoalla società, al pagamento del prezzo delle due cessioni di quote, la Corte di appelloben poteva commisurare la gravità del fatto all’intera operazione distrattiva, senzalimitare la valutazione al solo importo materialmente incassato dal [OSCURATO:PERSONA].

Nelconcorso di persone nel reato, infatti, ciascun compartecipe risponde del fattocomune nei limiti dell’apporto consapevolmente prestato alla sua realizzazione; e,nella specie, la motivazione ha ritenuto - con giudizio insindacabile in questa sede- che il ricorrente avesse aderito al programma complessivo e non alla solaporzione di esso da cui aveva tratto immediato vantaggio.Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla somma di euro1.700.000 integra poi un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla tenuta delladecisione, posto che il capo di imputazione, la sentenza di primo grado e la stessaricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale (alle pagine 1-4) individuanocostantemente in euro 1.500.000 l’ammontare della distrazione.5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa Miranda, che si è riportato alla requisitoria depositata e chiesto il rigetto delricorso;udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 maggio 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la pronuncia emessa in data 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Brescia,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena sospesa di anni due emesi sei di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeper distrazione (artt. 110, 216, comma 1, n. 1, e 219, comma 1, r.d. 16 marzo1942, n. 267). [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver concorso, quale extraneus (avendorivestito la qualifica di socio e consigliere delegato sino al 14 febbraio 2008), nelladistrazione di somme appartenenti alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita indata 19 aprile 2016. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la compaginesociale, già in stato di difficoltà finanziaria - come attestato dalla nota integrativaal bilancio 2007 - aveva contratto un mutuo ipotecario di 1.900.000 euro. Granparte di tale provvista (1.500.000 euro) era stata immediatamente utilizzatadall'amministratore subentrante, [OSCURATO:PERSONA], per acquistare le quotesocietarie dei soci uscenti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva, per tale causale,ricevuto tre assegni circolari per un totale di 750.000 euro.La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello, osservando chel’impiego di somme mutuate alla società per estinguere un debito personaledell’amministratore verso i soci uscenti integrava, di per sé, una condottadistrattiva e che la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] era comprovata da unapluralità di elementi convergenti: la conoscenza, da parte sua, della situazioneeconomica della società e di quella personale del [OSCURATO:PERSONA]; l’anomalia del contrattopreliminare, privo dell’indicazione delle modalità di pagamento; la partecipazionead un incontro con il funzionario della banca mutuante; il contenuto della memoriadifensiva depositata nel parallelo giudizio civile cautelare; le dichiarazioni rese dalMerlini al curatore fallimentare; nonché la provenienza degli assegni dallamedesima banca che aveva erogato il finanziamento.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,articolando tre motivi di doglianza.2.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192,234, 237 e 238-bis cod. proc. pen., censurando l’utilizzo, da parte della Corte diappello, della memoria depositata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento civilecautelare, alla quale sarebbe stata attribuita impropriamente natura confessoria,nonché dell’ordinanza emessa dal Tribunale civile in sede di reclamo.Quanto alla memoria (allegato n. 7 alla relazione ex art. 33 L. Fall.), sievidenzia che l'atto era stato sottoscritto unicamente dai difensori e nondall'imputato; pertanto, non avrebbe potuto assumere valore confessorio, néessere annoverato tra i documenti provenienti dall'imputato ex art. 237 cod. proc.pen. Tale atto, prodotto dal Pubblico Ministero, avrebbe dovuto essere valutatocome mero documento ex art. 234 cod. proc. pen., attestante il solo fatto storicodell’esistenza del giudizio civile.Quanto all'ordinanza cautelare civile, il ricorrente lamenta la violazionedell'art. 238-bis cod. proc. pen., che limita l'acquisizione alle sole sentenzeirrevocabili.2.2. Con il secondo motivo, si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, denunciando il travisamento della prova in relazione a dueelementi documentali.In primo luogo, si censura l'interpretazione del "documento 6" (prospetto"Spese di istruttoria" del 2 maggio 2007), da cui la Corte desume unapianificazione del mutuo in tale data, allorché il [OSCURATO:PERSONA] era ancora legalerappresentante della società. La difesa rileva che si tratterebbe, invece, di unmodulo standard, predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per tali operazioni, tanto che era statofirmato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto estraneo alla SVARs.r.l.), recava la dicitura "Vestone" (sede legale della banca e non dell'agenzia diBrescia erogatrice del finanziamento) e si riferiva a una richiesta di mutuopersonale garantita dalla villa familiare e non dall'immobile societario: sicché daesso non si poteva desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della richiesta dierogazione di finanziamento. Il fatto, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mutato idea,chiedendo un finanziamento non a titolo personale, bensì a nome della [OSCURATO:SOCIETA].,concedendo in garanzia l’immobile societario, sarebbe elemento che non potevaessere tratto dal documento in esame.In secondo luogo, si denuncia il travisamento del verbale di interrogatoriodel [OSCURATO:PERSONA] in data 11 gennaio 2018. Contrariamente a quanto affermato insentenza, alla domanda sulla consapevolezza dei soci circa il prelievo dalle cassesociali, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato testualmente di "non essere in grado dirispondere" (il dichiarante, alla domanda sulla consapevolezza dei soci circa ilprelievo dalle casse sociali, rispondeva testualmente: "se poi avevano inteso chei soldi venivano prelevati dalle casse della società non sono in grado dirispondere"), smentendo la ricostruzione di "piena condivisione" da parte del2.3. Con il terzo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.Il ricorrente evidenzia l'illogicità della decisione che, pur riconoscendo il ruolodi extraneus e la ricezione della sola somma di 750.000 euro, ha commisurato lapena all'intero importo distratto (calcolato erroneamente dalla Corte in 1.700.000euro nonostante la stessa sentenza indichi altrove la somma di 1.500.000 euro).La difesa sostiene che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] debba essere delimitata aquanto effettivamente percepito e conosciuto, non potendo egli rispondere dellaquota versata all'altro socio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Il primo motivo – circa l’illegittimo utilizzo probatorio della memoria civilee dell’ordinanza emessa in sede di reclamo – è inammissibile per genericità, oltreche infondato.2.1. È pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte cheeccepisce persino l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità pergenericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, masoprattutto chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario giàvalutato, di modo da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020,Cocciadiferro, Rv. 278123-01 e Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv.277608-02).Ne consegue che, nell'ipotesi in cui si lamenti l'inutilizzabilità di un elementoa carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità peraspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai finidella cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residuerisultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n.1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504-01, in motivazione).Tale onere di specificità non è stato, nella specie, assolto, sicché la doglianzaè aspecifica e, dunque, inammissibile per carenza deduttiva.2.2. La censura è, comunque, infondata.La memoria difensiva depositata nel parallelo procedimento civile cautelareera legittimamente acquisibile nel processo penale quale documento, ai sensidell’art. 234 cod. proc. pen., ed era, come tale, liberamente apprezzabile nel suocontenuto rappresentativo; sicché non rileva che l’atto non fosse sottoscrittodall’imputato, non essendo stato utilizzato quale documento provenientedall’imputato ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen., né tantomeno quale confessionein senso tecnico. In tale prospettiva si colloca il principio secondo cui è legittimal’acquisizione nel processo penale della memoria difensiva depositata nelprocedimento civile, attesa la sua natura di prova documentale (Sez. 6, n. 5880del 09/01/2013, Benedettini, Rv. 254244-01).Né sussiste la dedotta violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen., poichél’ordinanza resa dal Tribunale civile del reclamo non è stata assunta quale provadel fatto accertato, ma solo richiamata quale elemento argomentativo convergentenella lettura del contenuto della memoria; del resto, l’efficacia probatoria previstadalla norma concerne le sentenze penali irrevocabili e non le decisioni civili, inquanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazionedella prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sonoliberamente valutabili ai fini del giudizio penale (Sez. 6, n. 30119 del 17/06/2025,Eam, Rv. 288627-02).La sentenza impugnata, pur usando in un passaggio il verbo “ammettere”,non ha attribuito alla detta memoria natura confessoria in senso tecnico, ma l’hainserita in un più ampio quadro indiziario a carico del ricorrente, come poteva fare.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Va premesso che, in presenza di una doppia conforme di condanna, il viziodi travisamento della prova è deducibile solo entro i ristretti limiti nei quali ilgiudice di appello, per rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato datiprobatori non esaminati dal primo giudice o li abbia valutati in modo difforme,restando altrimenti preclusa la sollecitazione di una diversa lettura del compendioistruttorio (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 5, n.24725 del 18/02/2025, Bonino, Rv. 288368-01). Ciò posto, la censura, purformalmente veicolata come travisamento, si risolve in larga parte nellaprospettazione di una lettura alternativa di dati già esaminati dai giudici di merito.3.1. Quanto al cosiddetto “documento 6”, la doglianza non è decisiva.La Corte territoriale ha espressamente qualificato il prospetto delle spese diistruttoria come ulteriore elemento di riscontro, aggiuntivo rispetto ai molteplicidati già valorizzati dal Tribunale e al contenuto della memoria difensiva resa insede civile. Ne consegue che, anche a voler ritenere non univoca l’inferenza trattadalla data apposta su quel modulo, il ragionamento probatorio non ne risultascalfito, perché la conclusione sulla consapevole adesione del ricorrente alprogramma distrattivo poggia su una autonoma e convergente tramaargomentativa.3.2. Neppure è ravvisabile un travisamento decisivo delle dichiarazioni resedal [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare.Il dichiarante ha infatti riferito, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanopartecipato all’incontro con il funzionario della [OSCURATO:PERSONA], intervenutopresso la sede della società per concedere un finanziamento alla Svar, e, dall’altro,che essi sapevano che il mutuo sarebbe servito a pagare le loro quote; il successivoinciso, secondo cui non era in grado di dire se i due avessero inteso che il denarovenisse “prelevato dalle casse della società”, non neutralizza tale nucleoinformativo, ma si limita a non aggiungere altro rispetto ad esso. La sintesi operatadalla Corte di appello può apparire ellittica, ma non deforma il significatoessenziale della prova, tanto più che la provenienza sociale della provvistarisultava, secondo la motivazione, ulteriormente avvalorata dal contenuto dellamemoria difensiva depositata nel procedimento civile, nella quale l’odiernoricorrente aveva illustrato l’operazione come trasparente, concordata e sostenibileproprio perché la società si era procurata, mediante il finanziamento, la provvistadestinata al pagamento del prezzo delle cessioni.3.3. Su tali basi, la motivazione impugnata ha correttamente ritenutoprovata la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] quale extraneus.I giudici di merito hanno infatti valorizzato, con argomentazione lineare enon manifestamente illogica, la sua perdurante qualità di socio al momentodell’approvazione del bilancio 2007, recante un espresso riferimento alpermanente stato di antieconomicità dell’attività; la conoscenza, per il lungorapporto societario, della situazione personale del [OSCURATO:PERSONA] e della sua incapacità difar fronte con mezzi propri al pagamento del prezzo; l’anomalia del preliminare,privo dell’indicazione delle modalità di pagamento; la partecipazione all’incontrocon il funzionario della banca; la ricezione, contestualmente alla cessione, di treassegni circolari provenienti dal medesimo istituto che aveva appena finanziato lasocietà.A fronte di tale articolato quadro istruttorio, il motivo sollecita, in definitiva,una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.Una volta accertata la consapevole partecipazione del ricorrente alprogramma unitario di destinare euro 1.500.000, tratti dal finanziamento concessoalla società, al pagamento del prezzo delle due cessioni di quote, la Corte di appelloben poteva commisurare la gravità del fatto all’intera operazione distrattiva, senzalimitare la valutazione al solo importo materialmente incassato dal [OSCURATO:PERSONA]. Nelconcorso di persone nel reato, infatti, ciascun compartecipe risponde del fattocomune nei limiti dell’apporto consapevolmente prestato alla sua realizzazione; e,nella specie, la motivazione ha ritenuto - con giudizio insindacabile in questa sede- che il ricorrente avesse aderito al programma complessivo e non alla solaporzione di esso da cui aveva tratto immediato vantaggio.Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla somma di euro1.700.000 integra poi un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla tenuta delladecisione, posto che il capo di imputazione, la sentenza di primo grado e la stessaricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale (alle pagine 1-4) individuanocostantemente in euro 1.500.000 l’ammontare della distrazione.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14963/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris