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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1989

Cassazione n. 42022/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/1989 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo presente nel proprio domicilio alle ore 22:19 del 14/04/2015, e la condannava alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Pompa propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, avendo i Giudici di merito erroneamente desunto l'assenza dal domicilio dell'imputata dalla sola circostanza che ella non aveva risposto al citofono.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità perché versate integralmente in fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 3 e 4).

Nel caso in esame, il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell'imputata per il contestato reato, posto che dall'esame testimoniale dell'operante si evinceva che egli la sera del controllo aveva ripetutamente citofonato (2 o 3 volte) all'appartamento dell'imputata, senza ottenere risposta.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/1989 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo presente nel proprio domicilio alle ore 22:19 del 14/04/2015, e la condannava alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza Pompa propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, avendo i Giudici di merito erroneamente desunto l'assenza dal domicilio dell'imputata dalla sola circostanza che ella non aveva risposto al citofono. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità perché versate integralmente in fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 3 e 4). Nel caso in esame, il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell'imputata per il contestato reato, posto che dall'esame testimoniale dell'operante si evinceva che egli la sera del controllo aveva ripetutamente citofonato (2 o 3 volte) all'appartamento dell'imputata, senza ottenere risposta. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre
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