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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 novembre 1964

Cassazione n. 09355/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Rm) il 29/11/1964 avverso l'ordinanza del 5/9/2023 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto del 20/7/2023 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale aveva disposto la perquisizione della "RIDA Ambiente s.r.l.", ed eventuale sequestro, con riguardo al delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], indagato per tale reato, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. per mancato rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.

Nonostante una contestazione limitata ad un solo rifiuto (EER20.01.08), che peraltro costituirebbe una minima parte di quelli trattati dalla società, sarebbe stato sequestrato un vero e proprio "gemello digitale" non soltanto dell'ente in ogni aspetto della sua organizzazione, ma anche dell'intero know how industriale dello stesso e di tutte le altre società appartenenti al gruppo riferibile al ricorrente.

Tale misura, dunque, risulterebbe palesemente ingiustificata ed illegittima, nella sua ampiezza, specie considerando che il Pubblico Ministero avrebbe disposto il sequestro di personal computer e materiale informatico specificando che l'estrapolazione dei dati riguardanti il reato per cui si procede sarebbe avvenuta soltanto in un secondo momento, in forza di "chiavi di ricerca che verranno successivamente individuate"; il sequestro, dunque, avrebbe avuto una natura meramente esplorativa, con individuazione del materiale utile all'indagine rimessa solo alla polizia giudiziaria, e peraltro non ancora avvenuta a distanza di oltre due mesi.

L'evidente violazione dei canoni della proporzione e dell'adeguatezza, peraltro, emergerebbe anche dalla differente condotta di reato riconosciuta dall'ordinanza rispetto a quella ipotizzata dal Pubblico Ministero; in particolare, mentre quest'ultima atterrebbe alla violazione della prescrizione autorizzativa che avrebbe imposto alla società il rispetto dei limiti di cui al d.

Igs. 29 aprile 2010, n. 75 (ai fini della selezione del rifiuto da trattare), il Tribunale avrebbe riconosciuto una illegittima applicazione, da parte della società, dei limiti stessi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile.

4. L'impugnazione, infatti, è stata proposta dall'Altissimi in proprio, senza spendita di alcuna qualità nella "RIDA Ambiente s.r.l." né, soprattutto, produzione di procura speciale dalla stessa rilasciata, nonostante soltanto questa sia la titolare dei beni dei quali si chiede la restituzione.

L'originario decreto di perquisizione e sequestro, infatti, è stato eseguito nei confronti della società, non dell'Altissimi; questi, pertanto, non può vantare - in proprio - alcun interesse, quindi alcuna legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in quanto dall'eventuale annullamento dell'ordinanza non seguirebbe la restituzione al ricorrente stesso di alcun bene.

D'altronde, in nessun passo del ricorso l'indagato sostiene di essere il titolare esclusivo di taluno dei documenti informatici sequestrati (oggetto dell'unico motivo di ricorso), ma, anzi, precisa (pag. 3) - e ribadisce (pag. 4) - che il Pubblico Ministero avrebbe appreso il "gemello digitale "non soltanto della Società/azienda in ogni aspetto della sua organizzazione, ma anche dell'intero know how industriale della stessa e di tutte le altre Società appartenenti al gruppo industriale riferibile all'odierno ricorrente".

Ebbene, questo assunto non si traduce affatto nell'affermazione di titolarità anche di uno solo dei documenti in sequestro, così risaltando ulteriormente l'assenza di interesse a proporre il ricorso, dunque da dichiarare inammissibile.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Rm) il 29/11/1964 avverso l'ordinanza del 5/9/2023 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5/9/2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto del 20/7/2023 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale aveva disposto la perquisizione della "RIDA Ambiente s.r.l.", ed eventuale sequestro, con riguardo al delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], indagato per tale reato, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. per mancato rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità. Nonostante una contestazione limitata ad un solo rifiuto (EER20.01.08), che peraltro costituirebbe una minima parte di quelli trattati dalla società, sarebbe stato sequestrato un vero e proprio "gemello digitale" non soltanto dell'ente in ogni aspetto della sua organizzazione, ma anche dell'intero know how industriale dello stesso e di tutte le altre società appartenenti al gruppo riferibile al ricorrente. Tale misura, dunque, risulterebbe palesemente ingiustificata ed illegittima, nella sua ampiezza, specie considerando che il Pubblico Ministero avrebbe disposto il sequestro di personal computer e materiale informatico specificando che l'estrapolazione dei dati riguardanti il reato per cui si procede sarebbe avvenuta soltanto in un secondo momento, in forza di "chiavi di ricerca che verranno successivamente individuate"; il sequestro, dunque, avrebbe avuto una natura meramente esplorativa, con individuazione del materiale utile all'indagine rimessa solo alla polizia giudiziaria, e peraltro non ancora avvenuta a distanza di oltre due mesi. L'evidente violazione dei canoni della proporzione e dell'adeguatezza, peraltro, emergerebbe anche dalla differente condotta di reato riconosciuta dall'ordinanza rispetto a quella ipotizzata dal Pubblico Ministero; in particolare, mentre quest'ultima atterrebbe alla violazione della prescrizione autorizzativa che avrebbe imposto alla società il rispetto dei limiti di cui al d. Igs. 29 aprile 2010, n. 75 (ai fini della selezione del rifiuto da trattare), il Tribunale avrebbe riconosciuto una illegittima applicazione, da parte della società, dei limiti stessi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. 4. L'impugnazione, infatti, è stata proposta dall'Altissimi in proprio, senza spendita di alcuna qualità nella "RIDA Ambiente s.r.l." né, soprattutto, produzione di procura speciale dalla stessa rilasciata, nonostante soltanto questa sia la titolare dei beni dei quali si chiede la restituzione. L'originario decreto di perquisizione e sequestro, infatti, è stato eseguito nei confronti della società, non dell'Altissimi; questi, pertanto, non può vantare - in proprio - alcun interesse, quindi alcuna legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in quanto dall'eventuale annullamento dell'ordinanza non seguirebbe la restituzione al ricorrente stesso di alcun bene. D'altronde, in nessun passo del ricorso l'indagato sostiene di essere il titolare esclusivo di taluno dei documenti informatici sequestrati (oggetto dell'unico motivo di ricorso), ma, anzi, precisa (pag. 3) - e ribadisce (pag. 4) - che il Pubblico Ministero avrebbe appreso il "gemello digitale "non soltanto della Società/azienda in ogni aspetto della sua organizzazione, ma anche dell'intero know how industriale della stessa e di tutte le altre Società appartenenti al gruppo industriale riferibile all'odierno ricorrente". Ebbene, questo assunto non si traduce affatto nell'affermazione di titolarità anche di uno solo dei documenti in sequestro, così risaltando ulteriormente l'assenza di interesse a proporre il ricorso, dunque da dichiarare inammissibile. 5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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