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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 11129/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 6 maggio 2021 dal Tribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento di cui al capo b), con conseguente rideterminazione della pena, e conferma della condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. di cui al capo a).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con un unico atto di impugnazione a mezzo del proprio comune difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della natura di reato a consumazione istantanea con effetti permanenti del delitto di cui all'art. 633 cod. pen.

Essendo la condotta di invasione accertata il 18 dicembre 2013, dovrebbe, secondo la difesa, applicarsi la più favorevole pena prevista dalla legge allora vigente

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Quanto alla natura del delitto per cui si procede, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e ormai consolidata - da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi, pur consapevole di un'isolata pronuncia di segno contrario - ritiene che il delitto previsto e punito dall'art. 633 cod. pen., laddove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo (come nel caso in esame), ha natura di reato permanente (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6739 del 30/01/2020, Santucci, Rv. 278232; Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671).

3.2. Dalla natura di reato permanente (contestato «in permanenza attuale» e giudicato «ancora in permanenza» al momento della decisione di primo grado), discende, con riguardo alla successione di leggi penali nel tempo, che il regime sanzionatorio applicabile debba determinarsi, data la contestazione "in forma aperta", con riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476).

Peraltro, un ampio segmento della condotta è stato posto in essere proprio sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 30, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113.

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 6 maggio 2021 dal Tribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento di cui al capo b), con conseguente rideterminazione della pena, e conferma della condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. di cui al capo a). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con un unico atto di impugnazione a mezzo del proprio comune difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della natura di reato a consumazione istantanea con effetti permanenti del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. Essendo la condotta di invasione accertata il 18 dicembre 2013, dovrebbe, secondo la difesa, applicarsi la più favorevole pena prevista dalla legge allora vigente 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Quanto alla natura del delitto per cui si procede, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e ormai consolidata - da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi, pur consapevole di un'isolata pronuncia di segno contrario - ritiene che il delitto previsto e punito dall'art. 633 cod. pen., laddove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo (come nel caso in esame), ha natura di reato permanente (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6739 del 30/01/2020, Santucci, Rv. 278232; Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671). 3.2. Dalla natura di reato permanente (contestato «in permanenza attuale» e giudicato «ancora in permanenza» al momento della decisione di primo grado), discende, con riguardo alla successione di leggi penali nel tempo, che il regime sanzionatorio applicabile debba determinarsi, data la contestazione "in forma aperta", con riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476). Peraltro, un ampio segmento della condotta è stato posto in essere proprio sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 633 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 30, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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