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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 40319/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23/02/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 febbraio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2, / f-) commi 1 e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA]", ha omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti dal marzo al dicembre 2011, per un importo complessivo di circa 12.000,00 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione per le condotte comprese tra il marzo e l'ottobre 2011.

Si deduce che, dovendo farsi applicazione della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, in quanto legge penale più favorevole, anche tenuto conto della recidiva specifica, erano da ritenere estinti per prescrizione, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, i reati costituiti dagli omessi versamenti dei contributi relativi alle mensilità comprese tra il marzo e l'ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

2. Innanzitutto, occorre premettere che il ricorso che contesta la mancata dichiarazione della prescrizione per le condotte fino ad ottobre 2011 è ammissibile.

Invero, secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446-01, e Sez. 3, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059-01).

E, nella specie, la sentenza impugnata ha pronunciato condanna proprio affermando che era stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui.

3. Posta l'ammissibilità del ricorso, occorre rilevare di ufficio che i fatti per i quali è stata pronunciata condanna non sono previsti dalla legge come reato, in applicazione della disciplina più favorevole recata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8.

Va infatti evidenziato che, in forza di un principio enunciato dalle Sezioni Unite, in relazione al quale non vi sono ragioni per dissentire, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (così Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163-01).

Ora, prendendo in esame la contestazione si evince che l'importo complessivo dei contributi non versati, per i periodi compresi da marzo a novembre 2011, è pari a 8,775,00 euro, mentre, per il dicembre 2011, è pari a 1.444,00 euro.

Ne discende che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del ricorrente, nel corso dell'anno 2011, attiene ad un importo inferiore a 10.000,00 euro, e non supera, quindi, la soglia di punibilità ormai applicabile ai fini della configurabilità del reato in questione.

4. Il rilievo di ufficio che il fatto non sussiste impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti per i quali era stata pronunciata condanna in sede di merito non sono previsti dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

Così deciso il 05/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23/02/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 febbraio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2, / f-) commi 1 e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA]", ha omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti dal marzo al dicembre 2011, per un importo complessivo di circa 12.000,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione per le condotte comprese tra il marzo e l'ottobre 2011. Si deduce che, dovendo farsi applicazione della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, in quanto legge penale più favorevole, anche tenuto conto della recidiva specifica, erano da ritenere estinti per prescrizione, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, i reati costituiti dagli omessi versamenti dei contributi relativi alle mensilità comprese tra il marzo e l'ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. 2. Innanzitutto, occorre premettere che il ricorso che contesta la mancata dichiarazione della prescrizione per le condotte fino ad ottobre 2011 è ammissibile. Invero, secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446-01, e Sez. 3, n. 6545 del 04/11/2016, dep. 2017, Adamo, Rv. 269059-01). E, nella specie, la sentenza impugnata ha pronunciato condanna proprio affermando che era stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui. 3. Posta l'ammissibilità del ricorso, occorre rilevare di ufficio che i fatti per i quali è stata pronunciata condanna non sono previsti dalla legge come reato, in applicazione della disciplina più favorevole recata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8. Va infatti evidenziato che, in forza di un principio enunciato dalle Sezioni Unite, in relazione al quale non vi sono ragioni per dissentire, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (così Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163-01). Ora, prendendo in esame la contestazione si evince che l'importo complessivo dei contributi non versati, per i periodi compresi da marzo a novembre 2011, è pari a 8,775,00 euro, mentre, per il dicembre 2011, è pari a 1.444,00 euro. Ne discende che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del ricorrente, nel corso dell'anno 2011, attiene ad un importo inferiore a 10.000,00 euro, e non supera, quindi, la soglia di punibilità ormai applicabile ai fini della configurabilità del reato in questione. 4. Il rilievo di ufficio che il fatto non sussiste impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti per i quali era stata pronunciata condanna in sede di merito non sono previsti dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Così deciso il 05/10/2021 Il
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