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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26118/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26132/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 32 presso lo studio del difensore. -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA],n. 82 presso i difensor i . - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avversola sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3290/ 20 20 , pubblicata in data 7 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con atto di citazioneintroduttivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentire accertare la sua responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 119 e 118 d.lg.s.209 del 2005 e di ottenerne la condanna al pagamento delle somme pagate per le polizze sottoscritte e non riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimento del danno da perdita di incremento rispetto a quanto preventivato al momento della sottoscrizione per un importo da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata chiedevano condannarsi la compagnia assicurativa al pagamento delle medesime somme, previo accertamento della contrarietà della sua condotta all'art. 1337 cod. civ. ovvero, in via di ulteriore subordine, previo accertamento della responsabilità della Toro ex art 1223 cod. civ.; accertato un indebito arricchimento della convenuta chiedevano altresì condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'importo di euro 916.000,00 oltre il mancato guadagno delle somme investite.

A sostegno della domanda allegavano che, tramite l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] di Roma di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], avevano stipulato negli anni 2005, 2006 e 2007 vari stock di polizze assicurative oltre a investimenti in fondi denominati “[OSCURATO:PERSONA]”; che all'inizio del 2009 apprendevano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva formalmente revocato il mandato di agente al Curti per cui nel mese di maggio 2009 si rivolgevano alla compagnia assicurativa per chiedere la verifica di tutte le polizze sottoscritte, ma la Toro rispondeva con raccomandata precisando di non riconoscere l'esistenza di altre polizze oltre a quelle espressamente indicate,e diverse da quelle reclamate dagli attori.

Si costituiva resistendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale conferitaria dell'azienda e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale incorporante la Toro, in via preliminare chiedendo di essere autorizzate a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] al fine di essere da questi manlevate da tutte le somme che esse avessero eventualmente dovuto corrispondere agli attori.

Nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.

Con sentenza dell’11 febbraio 2014 il Tribunale di Roma rigettava la domanda degli attori.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva resistendo [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 3290/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono rico rso in Cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis1 cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrent i e la società controricorrente hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deduconoviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 118 e 119 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto necessaria la provadi elementi non previsti dalla norma per integrare la responsabilità della compagnia assicurativa per fatto del suo agente.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 167 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il fatto incontestato della percezione delle somme da parte della compagnia assicurativa.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2033 cod. civ., 118 d.lgs. 209/2005, 1189, 1388, 1389, 1745, 1903 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto necessaria per la ripetizione dell'indebito la prova dell'effettivo percepimento delle somme da parte della compagnia assicurativa.

2. Il primo motivo è infondato.

Premesso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui Nel giudizio introdotto dal risparmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva ex art. 2049 cod. civ. della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro da questo versato per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente e l’illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidate all’agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, né tanto meno la prova di aver verificato,facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto (Cass., Sez. 3, 24/09/2015, n. 18860), va rilevato che con successive pronunce è stato precisato, nella analoga fattispecie in materia di intermediazione finanziaria, che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (così Cass., 25/10/2022, n. 31453; v. anche Cass., 31/07/2017, n. 18928: In tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale.

Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore ).

La censura dei ricorrenti, pur ribadendo il principio posto dalla Corte regolatrice per cui essi erano soltanto tenuti a provare il nesso di cd. occasionalità necessaria con l’illecito da essi subito, non considera che sia il giudice di prime cure sia il giudice di appello hanno motivato il rigetto della loro domanda risarcitoria in maniera conforme ed in particolaresottolineando: a) che gli assegni prodotti dagli attori odierni ricorrenti sono stati emessi per importi del tutto diversi sia dai singoli premi di polizza sia anche dalla somma delle polizze emesse a loro favore; b) che gli assegni non corrispondono né per data né per importi alle polizze stipulate, né nelle polizze prodotte risulta indicato il numero dell’assegno con cui il premio sarebbe stato versato, avendo le parti lasciato in bianco lo spazio riservato a tale indicazione nella quietanza; c) che gli attori non hanno dedotto le ragioni di tali pagamenti posticipati e per importi non corrispondenti, non avendo provveduto ad una completa ricostruzione dei rapporti tra le parti e dei titoli dei pagamenti che effettuavano; d) che gli stessi attori imputano parte delle somme versate all’acquisto di prodotti diversi da quelli oggetto della presente controversia, nello specifico i fondi di investimento [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello rileva inoltre che quelle che gli allora appellanti ed odierni ricorrenti qualificano come polizze sono in realtà proposte di assicurazione sulla vita in relazione alle quali è chiaramente specificato che la conclusione del contratto è determinata dalla accettazione della proposta, a discrezione della società, e non dall’incasso della somma sottoindicata , accettazione della società che nel caso di specie non risulta essere stata provata. 2.1 In ultima analisi quindi la corte territoriale, come già in primo grado il tribunale, conclude affermando che i signori Onorato hanno accettato prassi anomale quale la mancata indicazione degli assegni rilasciati in pagamento dei premi ed il versamento di somme non riconducibili alle singole operazioni , al punto che, pur reclamando a vario titolo la restituzione in loro favore dell’ingente somma di euro 916.000,00, non sono riusciti, nei precedenti gradi di merito, a fornire la ricostruzione dei loro rapporti con l’agente Curti e dei titoli dei pagamenti che effettuavano.

La motivazione risulta pertanto esente da vizi e conforme ai sopra indicati recenti orientamenti di questa Corte; non possono essere svolte altre e diverse considerazioni, come pur pretenderebbero gli odierni ricorrenti, anche in riferimento a fattispecie indicate come identiche , dal momento che si andrebberoa sindacare le valutazioni istruttorie assunte nei precedenti gradi di giudizio, sindacato questo che è precluso nella presente sede di legittimità, secondo orientamento di questa Corteassolutamente costante.

3. Il secondo motivo è infondato.

I ricorrenti ripropongono nella presente sede una censura già formulata in appello, fondata sulla pretesa violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in connessione con gli artt. 112 e 167 cod. proc. civ., rispetto alla quale la Corte territoriale ha invece espressamente motivato che diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la Toro ha sempre contestato di aver incassato i premi (p. 4 della sentenza qui impugnata), per cui nel caso di specie non è applicabile il principio di non contestazione sulla percezione di tali incassi.

4. Il terzo ed ultimo motivo è parimenti infondato.

Secondo i ricorrenti (v. p. 40 del ricorso) pure a prescindere dalla prova del percepimento effettivo delle somme da parte della compagnia assicurativa convenuta, la domanda ex art. 2033 cod. civ. doveva essere accolta e ciò sulla base del letterale disposto dell’art. 118 d.lgs. 209/2005 secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione.

Con ulteriore censura che compone il motivo i ricorrenti affermano che anche in base agli artt. 1388, 1389, 1745 e 1903 cod. civ., essendo pacifica la qualità di agente generale del [OSCURATO:PERSONA] ed anche il suo potere di incassare i premi, i pagamenti, anche ove mai realmente non trasmessi dal preposto alla società preponente, erano da considerare giuridicamente percepiti comunque da quest’ultima; ed ancora sostengono: questo poteva e doveva esser desunto dai giudici di secondo grado anche dall’art. 1189 cod. civ., col quale parimenti la sentenza impugnata si pone in contrasto, perché se nel primo comma la norma libera il creditore che paga al rappresentante apparente, nel secondo essa dispone che solo quest’ultimo sia il soggetto tenuto a restituire il pagamento al vero creditore, tenendo così indenne colui che ha pagato ed è liberato (p. 41 del ricorso).

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata non solo ha sinteticamente rilevato che la società non poteva certo restituire somme mai incassate , ma ha anche motivato espressamente (v. p. 5) nel senso della mancanza della indicazione dell’assegno con il quale sarebbe stato pagato il premio, e quindi in ultima analisi nella mancata prova del pagamento dei premi delle polizze assicurative asseritamente stipulate, nonché, come già detto, in ordine alle prassi anomale consentite dai risparmiatori nel rapporto con l’agente assicurativo, tali dunque da far escludere il prof ilo di buona fede quale presupposto del pagamento, laddove effettivamente provato.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26132/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 32 presso lo studio del difensore. -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA],n. 82 presso i difensor i . - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avversola sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3290/ 20 20 , pubblicata in data 7 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazioneintroduttivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentire accertare la sua responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 119 e 118 d.lg.s.209 del 2005 e di ottenerne la condanna al pagamento delle somme pagate per le polizze sottoscritte e non riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimento del danno da perdita di incremento rispetto a quanto preventivato al momento della sottoscrizione per un importo da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata chiedevano condannarsi la compagnia assicurativa al pagamento delle medesime somme, previo accertamento della contrarietà della sua condotta all'art. 1337 cod. civ. ovvero, in via di ulteriore subordine, previo accertamento della responsabilità della Toro ex art 1223 cod. civ.; accertato un indebito arricchimento della convenuta chiedevano altresì condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'importo di euro 916.000,00 oltre il mancato guadagno delle somme investite. A sostegno della domanda allegavano che, tramite l'agenzia [OSCURATO:PERSONA] di Roma di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], avevano stipulato negli anni 2005, 2006 e 2007 vari stock di polizze assicurative oltre a investimenti in fondi denominati “[OSCURATO:PERSONA]”; che all'inizio del 2009 apprendevano che la [OSCURATO:PERSONA] aveva formalmente revocato il mandato di agente al Curti per cui nel mese di maggio 2009 si rivolgevano alla compagnia assicurativa per chiedere la verifica di tutte le polizze sottoscritte, ma la Toro rispondeva con raccomandata precisando di non riconoscere l'esistenza di altre polizze oltre a quelle espressamente indicate,e diverse da quelle reclamate dagli attori. Si costituiva resistendo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale conferitaria dell'azienda e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale incorporante la Toro, in via preliminare chiedendo di essere autorizzate a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] al fine di essere da questi manlevate da tutte le somme che esse avessero eventualmente dovuto corrispondere agli attori. Nonostante la rituale notifica dell'atto di chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. Con sentenza dell’11 febbraio 2014 il Tribunale di Roma rigettava la domanda degli attori. 2. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva resistendo [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 3290/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono rico rso in Cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimato, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrent i e la società controricorrente hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deduconoviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 118 e 119 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto necessaria la provadi elementi non previsti dalla norma per integrare la responsabilità della compagnia assicurativa per fatto del suo agente. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 167 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il fatto incontestato della percezione delle somme da parte della compagnia assicurativa. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2033 cod. civ., 118 d.lgs. 209/2005, 1189, 1388, 1389, 1745, 1903 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto necessaria per la ripetizione dell'indebito la prova dell'effettivo percepimento delle somme da parte della compagnia assicurativa. 2. Il primo motivo è infondato. Premesso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui Nel giudizio introdotto dal risparmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva ex art. 2049 cod. civ. della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro da questo versato per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente e l’illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidate all’agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, né tanto meno la prova di aver verificato,facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto (Cass., Sez. 3, 24/09/2015, n. 18860), va rilevato che con successive pronunce è stato precisato, nella analoga fattispecie in materia di intermediazione finanziaria, che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (così Cass., 25/10/2022, n. 31453; v. anche Cass., 31/07/2017, n. 18928: In tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore ). La censura dei ricorrenti, pur ribadendo il principio posto dalla Corte regolatrice per cui essi erano soltanto tenuti a provare il nesso di cd. occasionalità necessaria con l’illecito da essi subito, non considera che sia il giudice di prime cure sia il giudice di appello hanno motivato il rigetto della loro domanda risarcitoria in maniera conforme ed in particolaresottolineando: a) che gli assegni prodotti dagli attori odierni ricorrenti sono stati emessi per importi del tutto diversi sia dai singoli premi di polizza sia anche dalla somma delle polizze emesse a loro favore; b) che gli assegni non corrispondono né per data né per importi alle polizze stipulate, né nelle polizze prodotte risulta indicato il numero dell’assegno con cui il premio sarebbe stato versato, avendo le parti lasciato in bianco lo spazio riservato a tale indicazione nella quietanza; c) che gli attori non hanno dedotto le ragioni di tali pagamenti posticipati e per importi non corrispondenti, non avendo provveduto ad una completa ricostruzione dei rapporti tra le parti e dei titoli dei pagamenti che effettuavano; d) che gli stessi attori imputano parte delle somme versate all’acquisto di prodotti diversi da quelli oggetto della presente controversia, nello specifico i fondi di investimento [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello rileva inoltre che quelle che gli allora appellanti ed odierni ricorrenti qualificano come polizze sono in realtà proposte di assicurazione sulla vita in relazione alle quali è chiaramente specificato che la conclusione del contratto è determinata dalla accettazione della proposta, a discrezione della società, e non dall’incasso della somma sottoindicata , accettazione della società che nel caso di specie non risulta essere stata provata. 2.1 In ultima analisi quindi la corte territoriale, come già in primo grado il tribunale, conclude affermando che i signori Onorato hanno accettato prassi anomale quale la mancata indicazione degli assegni rilasciati in pagamento dei premi ed il versamento di somme non riconducibili alle singole operazioni , al punto che, pur reclamando a vario titolo la restituzione in loro favore dell’ingente somma di euro 916.000,00, non sono riusciti, nei precedenti gradi di merito, a fornire la ricostruzione dei loro rapporti con l’agente Curti e dei titoli dei pagamenti che effettuavano. La motivazione risulta pertanto esente da vizi e conforme ai sopra indicati recenti orientamenti di questa Corte; non possono essere svolte altre e diverse considerazioni, come pur pretenderebbero gli odierni ricorrenti, anche in riferimento a fattispecie indicate come identiche , dal momento che si andrebberoa sindacare le valutazioni istruttorie assunte nei precedenti gradi di giudizio, sindacato questo che è precluso nella presente sede di legittimità, secondo orientamento di questa Corteassolutamente costante. 3. Il secondo motivo è infondato. I ricorrenti ripropongono nella presente sede una censura già formulata in appello, fondata sulla pretesa violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in connessione con gli artt. 112 e 167 cod. proc. civ., rispetto alla quale la Corte territoriale ha invece espressamente motivato che diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la Toro ha sempre contestato di aver incassato i premi (p. 4 della sentenza qui impugnata), per cui nel caso di specie non è applicabile il principio di non contestazione sulla percezione di tali incassi. 4. Il terzo ed ultimo motivo è parimenti infondato. Secondo i ricorrenti (v. p. 40 del ricorso) pure a prescindere dalla prova del percepimento effettivo delle somme da parte della compagnia assicurativa convenuta, la domanda ex art. 2033 cod. civ. doveva essere accolta e ciò sulla base del letterale disposto dell’art. 118 d.lgs. 209/2005 secondo cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Con ulteriore censura che compone il motivo i ricorrenti affermano che anche in base agli artt. 1388, 1389, 1745 e 1903 cod. civ., essendo pacifica la qualità di agente generale del [OSCURATO:PERSONA] ed anche il suo potere di incassare i premi, i pagamenti, anche ove mai realmente non trasmessi dal preposto alla società preponente, erano da considerare giuridicamente percepiti comunque da quest’ultima; ed ancora sostengono: questo poteva e doveva esser desunto dai giudici di secondo grado anche dall’art. 1189 cod. civ., col quale parimenti la sentenza impugnata si pone in contrasto, perché se nel primo comma la norma libera il creditore che paga al rappresentante apparente, nel secondo essa dispone che solo quest’ultimo sia il soggetto tenuto a restituire il pagamento al vero creditore, tenendo così indenne colui che ha pagato ed è liberato (p. 41 del ricorso). Osserva il Collegio che la sentenza impugnata non solo ha sinteticamente rilevato che la società non poteva certo restituire somme mai incassate , ma ha anche motivato espressamente (v. p. 5) nel senso della mancanza della indicazione dell’assegno con il quale sarebbe stato pagato il premio, e quindi in ultima analisi nella mancata prova del pagamento dei premi delle polizze assicurative asseritamente stipulate, nonché, come già detto, in ordine alle prassi anomale consentite dai risparmiatori nel rapporto con l’agente assicurativo, tali dunque da far escludere il prof ilo di buona fede quale presupposto del pagamento, laddove effettivamente provato. 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-b
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