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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12977/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,clott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ajs [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 agosto 2022 il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] compiuto il 16 agosto 2022 dai carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA] nella flagranza del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, siccome, soggetto già espulso dal territorio dello Stato in data 7 maggio 2021, vi aveva fatto ritorno senza autorizzazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA], cittadino bulgaro, è stato destinatario di ordine di allontanamento in data 25 settembre 2020 del Prefetto di Viterbo, eseguito il 7 maggio 2021, la cui inosservanza integra la fattispecie di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs n. 30/2007.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 380 e 391 cod. proc. pen., in quanto l'arresto era stato compiuto nella flagranza di reato che non consente l'arresto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

L'arresto è stato compiuto nella flagranza della violazione della prescrizione dell'ordine di espulsione che vieta il rientro nel territorio dello Stato per anni cinque dalla data dell'effettivo allontanamento dallo Stato, avvenuta il 7 maggio 2021.

Peraltro, dagli atti a disposizione del giudice della convalida risulta che l'atto amministrativo presupposto era decreto di allontanamento per motivi di sicurezza pubblica emesso, ai sensi dell'art. 20 d.lvo n. 30/2007, nei confronti di cittadino dell'Unione europea, e quindi il fatto integra la fattispecie penale di cui al medesimo art. 20, comma 14, sanzionata con la reclusione fino ad un anno.

Fattispecie che, in ragione della previsione edittale della sanzione, non consente l'arresto, nemmeno facoltativo, nella flagranza.

Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,clott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ajs [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 agosto 2022 il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] compiuto il 16 agosto 2022 dai carabinieri della stazione di [OSCURATO:PERSONA] nella flagranza del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, siccome, soggetto già espulso dal territorio dello Stato in data 7 maggio 2021, vi aveva fatto ritorno senza autorizzazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA], cittadino bulgaro, è stato destinatario di ordine di allontanamento in data 25 settembre 2020 del Prefetto di Viterbo, eseguito il 7 maggio 2021, la cui inosservanza integra la fattispecie di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs n. 30/2007. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 380 e 391 cod. proc. pen., in quanto l'arresto era stato compiuto nella flagranza di reato che non consente l'arresto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. L'arresto è stato compiuto nella flagranza della violazione della prescrizione dell'ordine di espulsione che vieta il rientro nel territorio dello Stato per anni cinque dalla data dell'effettivo allontanamento dallo Stato, avvenuta il 7 maggio 2021. Peraltro, dagli atti a disposizione del giudice della convalida risulta che l'atto amministrativo presupposto era decreto di allontanamento per motivi di sicurezza pubblica emesso, ai sensi dell'art. 20 d.lvo n. 30/2007, nei confronti di cittadino dell'Unione europea, e quindi il fatto integra la fattispecie penale di cui al medesimo art. 20, comma 14, sanzionata con la reclusione fino ad un anno. Fattispecie che, in ragione della previsione edittale della sanzione, non consente l'arresto, nemmeno facoltativo, nella flagranza. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso, il
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