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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 42949/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ient. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo "e‘chAtht—QUA1/4,«A43-b. 3-(414 CaAtzt.~4,42_ IA4-4- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]! e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato estinto il reato ex art. 162-ter cod. pen. ponendo a carico dei querelati le spese del procedimento.

1.2. Entrambi i ricorsi si affidano ad un unico motivo con cui si lamenta l'errata applicazione dell'art. 340 cod. proc. pen. per avere il Tribunale posto a carico dei querelati le spese del procedimento, nonostante l'art. 162-ter cod. pen. non disponga alcun rinvio all'art. 340 cod. proc. pen. e, comunque, in difetto di una pronuncia di condanna.

2. In data 04/09/2024, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quelle dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]!. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. La disposizione dell'art. 340 cod. proc. pen. - secondo cui (di regola e salvo diverso accordo) le spese del procedimento sono a carico del querelato nell'ipotesi di estinzione del reato per remissione di querela - non trova richiamo nell'art. 162- ter cod. pen. che, nel caso di reati procedibili a querela soggetta a remissione, contempla una pronuncia di estinzione del reato prima dell'apertura del dibattimento in presenza di una accertata condotta riparatoria e a prescindere dal consenso della persona offesa.

In tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, trova applicazione il principio già stabilito da questa Corte con riguardo alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (istitutivo del Giudice di pace), secondo cui "Il giudice di pace che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ex art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche nell'ipotesi di contestuale remissione di querela, non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali" (Sez. 4, n. 9472 del 24/01/2012, Angelini, Rv. 251987).

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, statuizione che viene eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, statuizione che elimina.

Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ient. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo "e‘chAtht—QUA1/4,«A43-b. 3-(414 CaAtzt.~4,42_ IA4-4- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]! e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato estinto il reato ex art. 162-ter cod. pen. ponendo a carico dei querelati le spese del procedimento. 1.2. Entrambi i ricorsi si affidano ad un unico motivo con cui si lamenta l'errata applicazione dell'art. 340 cod. proc. pen. per avere il Tribunale posto a carico dei querelati le spese del procedimento, nonostante l'art. 162-ter cod. pen. non disponga alcun rinvio all'art. 340 cod. proc. pen. e, comunque, in difetto di una pronuncia di condanna. 2. In data 04/09/2024, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quelle dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]!. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. La disposizione dell'art. 340 cod. proc. pen. - secondo cui (di regola e salvo diverso accordo) le spese del procedimento sono a carico del querelato nell'ipotesi di estinzione del reato per remissione di querela - non trova richiamo nell'art. 162- ter cod. pen. che, nel caso di reati procedibili a querela soggetta a remissione, contempla una pronuncia di estinzione del reato prima dell'apertura del dibattimento in presenza di una accertata condotta riparatoria e a prescindere dal consenso della persona offesa. In tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, trova applicazione il principio già stabilito da questa Corte con riguardo alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (istitutivo del Giudice di pace), secondo cui "Il giudice di pace che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ex art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche nell'ipotesi di contestuale remissione di querela, non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali" (Sez. 4, n. 9472 del 24/01/2012, Angelini, Rv. 251987). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, statuizione che viene eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, statuizione che elimina. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 42949/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris