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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 22213/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15741/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stefania; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] e per essa doValue Spa , in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 70/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.La Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 70/2021 - in rigetto dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -ha confermato integralmente la sentenza n. 101/2016 con la quale il Tribunale di Pordenone - in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto: a) del contratto di compravendita, datato 8 ottobre 2010, avente ad oggetto il trasferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla figlia [OSCURATO:PERSONA] della nuda proprietà di una abitazione con annesso terreno, nonché b) del contratto di permuta, recante pari data, avente ad oggetto la cessione di [OSCURATO:PERSONA] alla madre [OSCURATO:PERSONA] della nuda proprietà di un terreno e la contestuale cessione da parte della Gandusio a [OSCURATO:PERSONA] della proprietà di una abitazione con autorimessa, deposito e cantina.

Occorre aggiungere che: a) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la sola [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi d’impugnazione: errata interpretazione dell’art. 2901 c.c. circa la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente; errata interpretazione dell’art. 2901 c.c. circa la mancanza di arbitrarietà in capo alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla stipulazione definitive dei contratti definitivi di compravendita e permuta; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2901 c.c. per aver il Tribunale di Pordenone compromesso il diritto alla difesa dell’appellante; b) i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato nei termini la sentenza di primo grado che quindi è divenuta definitiva nei loro confronti; c) nelle more del giudizio d’appello in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]., si era costituita ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito vantato dalla banca nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. dei suoi garanti; d) con provvedimento 12 febbraio 2019 la Corte d’appello di Trieste aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali litisconsorti necessari, a cui l’appellante aveva omesso di notificare l’atto introduttivo del gravame; e) entrambi i chiamati si erano costituiti in causa formulando delle domande, anche in punto nullità delle fideiussioni prestate.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. e dell’art. 2 della l. n. 278/1990 nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato la nullità dei contratti di fideiussione di data 14.01.2005 e 18.02.2008 intercorsi tra i signori Gandusio –[OSCURATO:SOCIETA].

Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c. e dell’art. 1423 c.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato la nullità dei contratti di fideiussione di data 18.02.2008 intercorso tra la Gandusio e l’[OSCURATO:SOCIETA].; Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provato il presupposto del consilium fraudis all ’ atto delle stipulazioni preliminari.

Con il quarto motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d.

“minimo costituzionale”, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost..

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, doValue s.p.a. (per cambio di denominazione da doBank s.p.a.).

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.

I Difensori delle parti non hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione dell’ordinanzaentro il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile.

A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto».

Unitamente al ricorsodebbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti tra cui, in virtù del comma 2, n. 2del medesimo art. 369 cit. , la « copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».

Scopodi tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notifica della sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d.

«termine breve» di impugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale.

La norma è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso del tempo.

Invero, dopo un primo orientamento restrittivo, secondo il quale l’obbligo di deposito sia della sentenza impugnata che della relazione di notificazione doveva essere adempiuto contestualmente al deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (così v. per tutte Cass. n. 2067 del 1971 e n. 10959 del 1995), si è passati, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez.

Un.

N. 11932 del 1998) ad orientamento meno rigoroso, secondo il quale è concesso alla parte di allegare copia autentica di sentenza e relata anche separatamente dal deposito del ricorso, facendo leva sull’applicazione estensiva dell’art. 372, secondo cui è ammesso il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, ma pur sempre nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica.È vero che, di recente, leSezioni Unite di (n. 21349 del 2022) hanno anche affermato che Nel giudizio dicassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o lecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

E tuttavia nel presente procedimento, pur essendo stata addotta la notifica della sentenza impugnata, non risulta essere stata ritualmente depositata la documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso né all’atto del deposito del ricorso e neppure nel termine perentorio di venti giorni dalla sua ultima notifica.

D’altra parte, detta documentazione non è stata rinvenuta dal Collegio, nénel fascicolo di parte controricorrente e neppure nella documentazione risultante dal fascicolo telematico.

E nemmeno può essere applicato nella specie il principio di diritto, affermato fin da Cass. n. 17066 del 2013, secondo il quale: Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. .

Invero, nel caso di specie, la sentenza è stata depositata in Cancelleria in data 18 marzo 2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 31 maggio 2021, quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione era abbondantemente spirato.

Deve pertanto essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.

2. Alla improcedibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro6.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15741/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stefania; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] e per essa doValue Spa , in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 70/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.La Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 70/2021 - in rigetto dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -ha confermato integralmente la sentenza n. 101/2016 con la quale il Tribunale di Pordenone - in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto: a) del contratto di compravendita, datato 8 ottobre 2010, avente ad oggetto il trasferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla figlia [OSCURATO:PERSONA] della nuda proprietà di una abitazione con annesso terreno, nonché b) del contratto di permuta, recante pari data, avente ad oggetto la cessione di [OSCURATO:PERSONA] alla madre [OSCURATO:PERSONA] della nuda proprietà di un terreno e la contestuale cessione da parte della Gandusio a [OSCURATO:PERSONA] della proprietà di una abitazione con autorimessa, deposito e cantina. Occorre aggiungere che: a) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la sola [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi d’impugnazione: errata interpretazione dell’art. 2901 c.c. circa la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente; errata interpretazione dell’art. 2901 c.c. circa la mancanza di arbitrarietà in capo alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla stipulazione definitive dei contratti definitivi di compravendita e permuta; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2901 c.c. per aver il Tribunale di Pordenone compromesso il diritto alla difesa dell’appellante; b) i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato nei termini la sentenza di primo grado che quindi è divenuta definitiva nei loro confronti; c) nelle more del giudizio d’appello in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]., si era costituita ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito vantato dalla banca nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. dei suoi garanti; d) con provvedimento 12 febbraio 2019 la Corte d’appello di Trieste aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali litisconsorti necessari, a cui l’appellante aveva omesso di notificare l’atto introduttivo del gravame; e) entrambi i chiamati si erano costituiti in causa formulando delle domande, anche in punto nullità delle fideiussioni prestate. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. e dell’art. 2 della l. n. 278/1990 nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato la nullità dei contratti di fideiussione di data 14.01.2005 e 18.02.2008 intercorsi tra i signori Gandusio –[OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c. e dell’art. 1423 c.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha dichiarato la nullità dei contratti di fideiussione di data 18.02.2008 intercorso tra la Gandusio e l’[OSCURATO:SOCIETA].; Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provato il presupposto del consilium fraudis all ’ atto delle stipulazioni preliminari. Con il quarto motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost.. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, doValue s.p.a. (per cambio di denominazione da doBank s.p.a.). Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni. I Difensori delle parti non hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione dell’ordinanzaentro il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile. A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». Unitamente al ricorsodebbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti tra cui, in virtù del comma 2, n. 2del medesimo art. 369 cit. , la « copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Scopodi tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notifica della sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d. «termine breve» di impugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. La norma è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso del tempo. Invero, dopo un primo orientamento restrittivo, secondo il quale l’obbligo di deposito sia della sentenza impugnata che della relazione di notificazione doveva essere adempiuto contestualmente al deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (così v. per tutte Cass. n. 2067 del 1971 e n. 10959 del 1995), si è passati, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. N. 11932 del 1998) ad orientamento meno rigoroso, secondo il quale è concesso alla parte di allegare copia autentica di sentenza e relata anche separatamente dal deposito del ricorso, facendo leva sull’applicazione estensiva dell’art. 372, secondo cui è ammesso il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, ma pur sempre nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica.È vero che, di recente, leSezioni Unite di (n. 21349 del 2022) hanno anche affermato che Nel giudizio dicassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o lecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. E tuttavia nel presente procedimento, pur essendo stata addotta la notifica della sentenza impugnata, non risulta essere stata ritualmente depositata la documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso né all’atto del deposito del ricorso e neppure nel termine perentorio di venti giorni dalla sua ultima notifica. D’altra parte, detta documentazione non è stata rinvenuta dal Collegio, nénel fascicolo di parte controricorrente e neppure nella documentazione risultante dal fascicolo telematico. E nemmeno può essere applicato nella specie il principio di diritto, affermato fin da Cass. n. 17066 del 2013, secondo il quale: Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. . Invero, nel caso di specie, la sentenza è stata depositata in Cancelleria in data 18 marzo 2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 31 maggio 2021, quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione era abbondantemente spirato. Deve pertanto essere dichiarata la improcedibilità del ricorso. 2. Alla improcedibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro6.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titol
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