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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 29 marzo 2021, la Corte d'appello di Messina ha, in parziale riforma del decreto del Tribunale in sede del 6 aprile 2020, rideterminato la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata ad [OSCURATO:PERSONA].

Pur circoscrivendo la durata della misura, la Corte d'appello ha confermato il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, in considerazione della pluralità di reati accertati tra il 2013 ed il 2018 (invasione di terreni, furto, detenzione di munizioni e violazione della normativa degli stupefacenti), dei carichi pendenti e della frequentazione (accertata per due volte ed in epoca prossima all'emissione del decreto impugnato) con pregiudicati, a fronte della percezione di redditi leciti inadeguati.

2. Avverso il predetto provvedimento della Corte d'appello di Messina ha proposto ricorso il Donzì, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'art. 1 lett. b) digs. 159/2011, nella lettura datane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, per avere la Corte d'appello omesso di valutare elementi escludenti l'attualità della pericolosità sociale, rappresentando argomentazioni illogiche e del tutto inconducenti in riferimento al profitto derivante dai reati ed alla incidenza dello stesso sulla complessiva base reddituale del proposto, percettore di regolare retribuzione lavorativa.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento all'attualità della pericolosità sociale.

In particolare, evidenzia il ricorrente come la lettura tassativizzante resa dalla Consulta in riferimento agli indici di riferimento della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, imponga una stringente valutazione sulla persistenza nel tempo, mentre la Corte territoriale ha omesso di svolgere la relativa verifica, limitandosi a richiamare due soli episodi di accertata frequentazione con pregiudicati, puntualmente censurati con il gravame, con il quale se ne era segnalata la mera occasionalità, e rimasti, invece, ignorati.

2.3. Con il terzo motivo, prospetta violazione di legge in riferimento all'art. 8 d.lgs. 159/2011 quanto alle prescrizioni accessorie, genericamente determinate, immotivate ed inutilmente afflittive, in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

3. Con requisitoria scritta in data 6 settembre 2021, il Procuratore generale ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati.

1.1. In premessa, è opportuno soffermarsi sulla specifica qualificazione di pericolosità generica, delineata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.

Igs. n. 159 del 2011, che viene in rilievo nel caso in esame.

Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura».

In questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, e) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».

In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.

Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; n. 27263 del 2019, Rv. 275827; conf.

Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888).1.2.

Nel quadro così delineato, le censure rivolte alla valutazione di pericolosità si rivelano manifestamente inconducenti.

Con specifico riferimento a tutti gli indicatori enunciati, i conformi provvedimenti di merito hanno analiticamente disaminato i reati commessi dal ricorrente che, per tipologia e frequenza, sono stati reputati espressione di una vera e propria abitualità, produttivi di reddito illecito in misura quantomeno significativa rispetto alle risorse del proposto, tenuto conto dell'allegazione delle parti.

Risultano, a tal fine, presi in esame reati contro il patrimonio, consumati tra il 2013 ed il 2018 e produttivi di illeciti profitti (nel 2013 invasione di terreni; nel biennio 2017-2018 plurimi furti e cessioni di stupefacenti), dai quali - unitamente alle pendenze - la Corte d'appello ha tratto, con valutazione aderente al dettato normativo, non solo la prognosi di attuale pericolosità, ma anche la rilevante componente reddituale che i relativi profitti hanno determinato, con conseguente piena osservanza dei parametri normativi di abitualità; argomentazioni che il ricorrente si limita a censurare in astratto, senza neppure dedurre l'assenza di profitti, derivati dai reati di cui alle sentenze irrevocabili evocate, o evidenziare - al fine di negarne la rilevanza - quali irrisorie utilità il ricorrente ne abbia tratto, sì da contrastare le valutazioni rese nel provvedimento impugnato.

Una volta ricondotto il ricorrente in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, la Corte territoriale non ha, in particolare, mancato di formulare il giudizio di attualità della pericolosità sociale, fondato su una prognosi di probabile e concreta reiterabilità non già di qualsivoglia condotta illecita, bensì delle stesse condotte, produttrici di illeciti profitti, già accertate, contestualizzata rispetto al giudizio di primo grado (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135).

Nella delineata prospettiva, le deduzioni del ricorrente che, nel tentativo di depotenziare l'accertata frequentazione del Donzì con pregiudicati, richiamano il contesto ambientale, tanto ristretto da rendere inevitabili occasionali incontri, introducono circostanze di fatto, anche stavolta in guisa del tutto astrattizzante.

Del tutto irrilevante, infine, rispetto alla formulazione del giudizio predittivo di pericolosità reso in sede di prevenzione è la circostanza che in uno dei precedenti penali evocati, peraltro neppure circostanziato, al proposto sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'autonomia dei giudizi ed i presupposti delle rispettive valutazioni.

Per il resto, le deduzioni del ricorrente danno corpo, al più, a censure di vizi motivazionali inammissibili in questa sede.La (ri)valutazione di pericolosità s'appalesa, pertanto, rispondente al postulato dell'attualità, imposto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019.

Il primo ed il secondo motivo sono, pertanto, inammissibili.

2. Il terzo motivo è generico.

Nel contestare le prescrizioni di non partecipare a pubbliche riunioni e di permanenza in casa nelle ore notturne, applicate al proposto, il ricorrente svolge generiche censure, omettendo di specificare quale positivo indicatore, in ipotesi introdotto ed invece ingiustificatamente disatteso, avrebbe determinato un diverso esito decisorio.

Il provvedimento impugnato, per contro, ha giustificato la conferma delle predette prescrizioni richiamando esplicitamente esigenze di difesa sociale, che trovano nel complessivo corpus motivazionale ulteriore fondamento di ragione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che stimasi equo determinare in C. 3000.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021 Il Consigliere estensore .- IVPesidente Alest'and

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 29 marzo 2021, la Corte d'appello di Messina ha, in parziale riforma del decreto del Tribunale in sede del 6 aprile 2020, rideterminato la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata ad [OSCURATO:PERSONA]. Pur circoscrivendo la durata della misura, la Corte d'appello ha confermato il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, in considerazione della pluralità di reati accertati tra il 2013 ed il 2018 (invasione di terreni, furto, detenzione di munizioni e violazione della normativa degli stupefacenti), dei carichi pendenti e della frequentazione (accertata per due volte ed in epoca prossima all'emissione del decreto impugnato) con pregiudicati, a fronte della percezione di redditi leciti inadeguati. 2. Avverso il predetto provvedimento della Corte d'appello di Messina ha proposto ricorso il Donzì, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'art. 1 lett. b) digs. 159/2011, nella lettura datane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, per avere la Corte d'appello omesso di valutare elementi escludenti l'attualità della pericolosità sociale, rappresentando argomentazioni illogiche e del tutto inconducenti in riferimento al profitto derivante dai reati ed alla incidenza dello stesso sulla complessiva base reddituale del proposto, percettore di regolare retribuzione lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento all'attualità della pericolosità sociale. In particolare, evidenzia il ricorrente come la lettura tassativizzante resa dalla Consulta in riferimento agli indici di riferimento della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, imponga una stringente valutazione sulla persistenza nel tempo, mentre la Corte territoriale ha omesso di svolgere la relativa verifica, limitandosi a richiamare due soli episodi di accertata frequentazione con pregiudicati, puntualmente censurati con il gravame, con il quale se ne era segnalata la mera occasionalità, e rimasti, invece, ignorati. 2.3. Con il terzo motivo, prospetta violazione di legge in riferimento all'art. 8 d.lgs. 159/2011 quanto alle prescrizioni accessorie, genericamente determinate, immotivate ed inutilmente afflittive, in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. 3. Con requisitoria scritta in data 6 settembre 2021, il Procuratore generale ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. 1.1. In premessa, è opportuno soffermarsi sulla specifica qualificazione di pericolosità generica, delineata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, che viene in rilievo nel caso in esame. Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura». In questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, e) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; n. 27263 del 2019, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888).1.2. Nel quadro così delineato, le censure rivolte alla valutazione di pericolosità si rivelano manifestamente inconducenti. Con specifico riferimento a tutti gli indicatori enunciati, i conformi provvedimenti di merito hanno analiticamente disaminato i reati commessi dal ricorrente che, per tipologia e frequenza, sono stati reputati espressione di una vera e propria abitualità, produttivi di reddito illecito in misura quantomeno significativa rispetto alle risorse del proposto, tenuto conto dell'allegazione delle parti. Risultano, a tal fine, presi in esame reati contro il patrimonio, consumati tra il 2013 ed il 2018 e produttivi di illeciti profitti (nel 2013 invasione di terreni; nel biennio 2017-2018 plurimi furti e cessioni di stupefacenti), dai quali - unitamente alle pendenze - la Corte d'appello ha tratto, con valutazione aderente al dettato normativo, non solo la prognosi di attuale pericolosità, ma anche la rilevante componente reddituale che i relativi profitti hanno determinato, con conseguente piena osservanza dei parametri normativi di abitualità; argomentazioni che il ricorrente si limita a censurare in astratto, senza neppure dedurre l'assenza di profitti, derivati dai reati di cui alle sentenze irrevocabili evocate, o evidenziare - al fine di negarne la rilevanza - quali irrisorie utilità il ricorrente ne abbia tratto, sì da contrastare le valutazioni rese nel provvedimento impugnato. Una volta ricondotto il ricorrente in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, la Corte territoriale non ha, in particolare, mancato di formulare il giudizio di attualità della pericolosità sociale, fondato su una prognosi di probabile e concreta reiterabilità non già di qualsivoglia condotta illecita, bensì delle stesse condotte, produttrici di illeciti profitti, già accertate, contestualizzata rispetto al giudizio di primo grado (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135). Nella delineata prospettiva, le deduzioni del ricorrente che, nel tentativo di depotenziare l'accertata frequentazione del Donzì con pregiudicati, richiamano il contesto ambientale, tanto ristretto da rendere inevitabili occasionali incontri, introducono circostanze di fatto, anche stavolta in guisa del tutto astrattizzante. Del tutto irrilevante, infine, rispetto alla formulazione del giudizio predittivo di pericolosità reso in sede di prevenzione è la circostanza che in uno dei precedenti penali evocati, peraltro neppure circostanziato, al proposto sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'autonomia dei giudizi ed i presupposti delle rispettive valutazioni. Per il resto, le deduzioni del ricorrente danno corpo, al più, a censure di vizi motivazionali inammissibili in questa sede.La (ri)valutazione di pericolosità s'appalesa, pertanto, rispondente al postulato dell'attualità, imposto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019. Il primo ed il secondo motivo sono, pertanto, inammissibili. 2. Il terzo motivo è generico. Nel contestare le prescrizioni di non partecipare a pubbliche riunioni e di permanenza in casa nelle ore notturne, applicate al proposto, il ricorrente svolge generiche censure, omettendo di specificare quale positivo indicatore, in ipotesi introdotto ed invece ingiustificatamente disatteso, avrebbe determinato un diverso esito decisorio. Il provvedimento impugnato, per contro, ha giustificato la conferma delle predette prescrizioni richiamando esplicitamente esigenze di difesa sociale, che trovano nel complessivo corpus motivazionale ulteriore fondamento di ragione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che stimasi equo determinare in C. 3000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021 Il Consigliere estensore .- IVPesidente Alest'and
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