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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 22313/2022

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO con ordinanza del 17/06/2019 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Letta la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva con allegati motivi nuovi del 4.1.2022; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p. (cfr. verbale di udienza del giudice di pace di Bolzano del 17.6.2019), che non consentono equipollenti, con conseguente condanna del Campello, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO con ordinanza del 17/06/2019 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Letta la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva con allegati motivi nuovi del 4.1.2022; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p. (cfr. verbale di udienza del giudice di pace di Bolzano del 17.6.2019), che non consentono equipollenti, con conseguente condanna del Campello, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris