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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31999/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 6 novembre 1964 a Rocca di Neto avverso la sentenza resa il 23 Febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza resa il 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Crotone, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato in ordine al reato di ricettazione di 150 m 3 di materiale inerte, provento di furto in danno dello Stato e, riconosciuta l'attenuante prevista dal secondo comma dell'articolo 648 cod.pen. (attuale terzo comma) e ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità poiché il giudizio di colpevolezza si fonda su elementi inidonei in quanto gli agenti intervenuti non hanno accertato la provenienza del mezzo con cui è stato asportato il materiale inerte, nè tramite una perizia è stata verificata la corrispondenza del materiale rinvenuto sul terreno dell'imputato a quello asportato dal fiume.

Inoltre la Corte ha erronea-mente ritenuto la sussistenza del dolo di ricettazione. 2.2 vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena poi che la Corte l'ha negata senza rendere al riguardo adeguata motivazione.

Il motivo è inammissibile poiché non è stata invocata la sospensione condizionale della pena con i motivi di appello, come emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado. inoltre dalla sentenza del tribunale emerge che il Brescia è soggetto pluri recidivo e non può usufruire di alcun beneficio in ragione del suoi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla Corte. 1.111 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché reitera la medesima questione già proposta con l'atto di appello e non si confronta con l'articolata risposta fornita dalla Corte.

Il collegio ha sottolineato che dal verbale di sopralluogo emerge chiaramente che dall'area di scavo si sono rilevate le tracce di un mezzo pesante che conduceva all'aria in concessione al prevenuto ; che sono state rinvenute sul terreno la pala gommata di proprietà della ditta con le gomme sporche di fango e i cumuli depositati accanto alla pala e che, in assenza di una diversa versione fornita dall'imputato che ha mantenuto il silenzio, deve ritenersi che questi abbia ricevuto il detto materiale nella consapevolezza della sua provenienza furtiva.

2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il 'ir ente Maria iela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 6 novembre 1964 a Rocca di Neto avverso la sentenza resa il 23 Febbraio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza resa il 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Crotone, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato in ordine al reato di ricettazione di 150 m 3 di materiale inerte, provento di furto in danno dello Stato e, riconosciuta l'attenuante prevista dal secondo comma dell'articolo 648 cod.pen. (attuale terzo comma) e ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità poiché il giudizio di colpevolezza si fonda su elementi inidonei in quanto gli agenti intervenuti non hanno accertato la provenienza del mezzo con cui è stato asportato il materiale inerte, nè tramite una perizia è stata verificata la corrispondenza del materiale rinvenuto sul terreno dell'imputato a quello asportato dal fiume. Inoltre la Corte ha erronea-mente ritenuto la sussistenza del dolo di ricettazione. 2.2 vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena poi che la Corte l'ha negata senza rendere al riguardo adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile poiché non è stata invocata la sospensione condizionale della pena con i motivi di appello, come emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado. inoltre dalla sentenza del tribunale emerge che il Brescia è soggetto pluri recidivo e non può usufruire di alcun beneficio in ragione del suoi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla Corte. 1.111 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché reitera la medesima questione già proposta con l'atto di appello e non si confronta con l'articolata risposta fornita dalla Corte. Il collegio ha sottolineato che dal verbale di sopralluogo emerge chiaramente che dall'area di scavo si sono rilevate le tracce di un mezzo pesante che conduceva all'aria in concessione al prevenuto ; che sono state rinvenute sul terreno la pala gommata di proprietà della ditta con le gomme sporche di fango e i cumuli depositati accanto alla pala e che, in assenza di una diversa versione fornita dall'imputato che ha mantenuto il silenzio, deve ritenersi che questi abbia ricevuto il detto materiale nella consapevolezza della sua provenienza furtiva. 2. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il 'ir ente Maria iela [OSCURATO:PERSONA]
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