CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 37245/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto depositato con forme diverse da quelle prescritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il P residente di Sezione delegato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 4 maggio 202 3 , h a rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 11 5, da [OSCURATO:PERSONA] il decreto del giudice del l’1 luglio 2022 con il quale era stat a revocata l’ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della sua disponibilità di un veicolo e di un’azienda non dichiarati in sede di istanza. Nel provvedimento in esame si afferma che i dati emersi dalla nota del Ministero dell’Interno – dipartimento di PS, pur non risultando oggetto di obbligata dichiarazione siccome di per sé neutri sotto il profilo del calcolo del reddito, erano comunque rilevanti,in quanto valevano a dimostrare l’indubbia disponibilità di risorse economiche. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ric orso formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto l’omessa motivazione, sub specie di motivazione apparente, e in particolare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e della prova documentale che attestava la chiusura della partita iva a lui intestata. Il difensore rileva che l’ordinanza, nell’affermare che la titolarità d i un’azienda e di un veicolo importa la indubbia disponibilità di risorse economiche, ha reiterato il dato presuntivo già illegittimamente valorizzato dal primo giudice, in violazione del principio per cui il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato non può fondarsi su dati presuntivi. L’ordinanza, inoltre,ha preterme sso qualsiasi valutazione dei nova documentali allegati alla impugnazione con cui si era dimostrato che la partita iva era stata chiusa al 31 dicembre 2009, limitandosi ad affermare che la cancellazione delle iscrizioni èun dato neutro , in quanto non consent e di stabilire se l’attività fosse cessata alla data della domanda: tale asserzione -rileva il ricorrente- è in contrasto con la documentazioneprodotta da cui emerge la cessazione alla data su indicata. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 76 commi 1, 2 e 3 e 96 comma 2 d.P.R. n. 115/2002. Il difensore osserva che la natura presuntiva dei dati posti a fondamento della revoca è in contrasto con gli artt. 76 e 96 d.P.R. n. 115/2002, nei quali sono indica te le condizioni di ammissibilità dell’istanza: il giudice n ella valutazione a lui rimessa non può, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avvalersi di automatismie deduzioni meramente congetturali. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto depositato con forme diverse da quelle prescritte . 4. Il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello stato, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi, in quanto volti a far valere il vizio di motivazione, a fronte della previsione per cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza e x art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è ammesso solo per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile, per plurime convergenti ragioni . 2.Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta o dichiarata inammissibile, l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto. Anche il provvedimento di revoca del decreto ammissione al patrocinio a spese dello stato di cui all’art. 112 d.P.R n.115/2002 è impugnabile, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 su indicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 36168 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv228667; Sez. 4 n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851). L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118). E’ in seguito intervenuto l’art. 15 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, in base al quale le controversie relative alla liquidazione degli onorari ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione: tale rito, già previsto dagli artt. 702 e ss. cod. proc. pen., è oggi disciplinato dagli artt. 281 - decies e ss. cod. proc. civ. procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023). 3.In seguito alla entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, questa Corte con orientamento consolidato ha affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Rv 277420; Sez.4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass . ; Sez . 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424; Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254 Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv250134). 3.1. Per venire al caso in esame, con riferimento specifico alle modalità del deposito del ricorso si è stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt.582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023 Rv. 285068 - 01 Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Rv. 265793). 4.Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , depositato mediante notifica al Ministero della G iustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, anziché presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con forme non consentite. 5.Il ricorso, comunqu e, è inammissibile anche in r agione d el ti p o di censure formulate. Ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Rv.270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012,Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. 5.1 Nel caso di specie il ricorrente, sotto l’apparente deduzion e de l l a violazione di legge, censura in realtà il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, rilevando che il superamento della soglia del reddito sar e bbe stato desuntoda dati congett ura li . Nella stessa prospettazione de i motivi, dunque , l e censure sono incent rate sul percorso argomentativo adottato , che , pertan to, non può dirsi némancante, né apparente . 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Il collegio ritiene che non vadano liquidate le spese di giudizio in favore del Ministero resistente, in conformità dell’indirizzo espresso da questa sezione, cui si intende dare continuità, secondo cuinel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero di revoca) l e spese processuali non sono regolate dal criterio civilistico della soccombenza, ma dalle norme del codice di rito penale (Sez. 4 n. 24410 del 24/06/2025, Rv. 288077 – 01 ). Con tale pronuncia , si è partiti dalla considerazione che quello in esame è un «procedimento... nel quale... l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte, ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza» (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Rv. 283424 – 01, cit., in motivazione) e che è lo stesso giudice delle leggi a precisa re che vanno assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, sì da garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile» (con richiamo alle sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012, n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002 e sentenza n. 157 del 2021) [da ultimo, Corte cost. n. 10 del 2022]. In forza di tali premesse si è ribadito quanto già supra evidenziato a proposito degli elementi di specialità, sottolineati da Sez. Unite n.30181 del 25/04/2004 cit., caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, che consentono di qualificare quest'ultimo come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria.E’ stato quindi affermato il principio secondo cui le spese processuali sono regolate dalle norme del codice di procedura penale nell’ ipotesi di rigetto dell’opposizione avverso la non ammissione al beneficio o la revoca dello stesso , in cui la veste dell’Amministrazione costituitasi è quella di una parte necessaria, ma non annoverabile tra i soggetti in favore dei quali può essere riconosciuta la rifusione delle spese nel processo penale a norma dell’art. 541 cod. proc. pen. L’effettività del diritto di difesa sarebbe fortemente incrinata, ove si ritenesse che il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti di accesso al beneficio sia regolato da un principio di soccombenza tra i soggetti, necessari contraddittori, estraneo al sistema processuale di riferimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Deci