CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 30496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in preambolo,con il quale il Giudice dell'esecuzione ha revocato nei suoi confronti il beneficiodella sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale diNapoli in data 16 febbraio 2015, irrevocabile il 12 maggio 2018, subordinato alpagamento di una somma a titolo di provvisionale;Letta la memoria depositata dalla difesa in data 26 maggio 2026;rilevato che questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, ha più volte affermato chel'inosservanza di detti obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, non potendo, per un verso, il Giudice dell'esecuzionel im i t a r s i a un ' apod i t t i c a p re sa d ' a t t o de l l ' i n ademp ienza de lcondannato,madovendo valutare quanto eventualmente allegato dal condannatoal fine di dimostrare l'impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui nonimputabile e, per altro verso, ben potendo venire in rilievo l'evidenza diun’inattività ovvero di una scarsa collaborazione del condannato al fine direndere operativa a suo beneficio la prescrizione di volta in volta accompagnataal beneficio stesso (Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, P., Rv. 287683 – 01; Sez. 1,n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del20/04/2016, Gigli, Rv. 267581; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv.246108);ricordato che è, dunque, onere del soggetto interessato, in sede diesecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, benpotendo il Giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto;ritenuto che il provvedimento impugnato si è posto nell’alveo di tali principi,valorizzando ai fini della revoca il certo inadempimento (come da sommarieinformazioni testimoniali della persona offesa) e l’assenza di offerta reale ovveroinizio dell’adempimento;reputato del tutto eccentrico rispetto al tema in scrutinio il richiamo da partedel ricorrente alla giurisprudenza di legittimità che condivisibilmente impone algiudice che intende subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale unobbligo di motivare, pur sommariamente, sulla possibilità dell'imputato diadempiere, disponendo eventualmente i necessari accertamenti, nel caso in cuisiano stati addotti dal predetto, o emergono altrimenti in atti, elementi concretiche possono far dubitare della sua capacità (tra molte, Sez. 6, n. 11773 del25/02/2026, S., Rv. 289564 – 01), poiché tale tipo di censura avrebbe dovutoessere fatta valere con l’impugnazione avverso la sentenza di merito;considerato, infine, che non rilevano le censure in punto di inintelligibilitàdella motivazione posta a base della “scheda di spoglio” (che, peraltro,testualmente indica: «impossibilità di adempiere non compiutamente allegata,neppure con il ricorso (su necessità di allegaz. V. Rv. 287683”)», poiché laprocedura prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., come modificatodalla legge n. 128 del 2001, è strutturata in maniera unitaria ed è strettamentefunzionale a realizzare le premesse per una efficace organizzazione interna dellaCorte di cassazione in base alla previsione di una preliminare selezione dei ricorsiritenuti, ad un primo esame, ictu oculi inammissibili; ricorsi che, una voltaindividuati, vengono assegnati a una apposita sezione penale - la Settima - chemantiene intatto ogni potere di valutazione, sicché l'inammissibilità, rilevata inprima battuta dai c.d. spogliatori, delegati del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ha naturanecessariamente provvisoria e si innesta in un procedimento che inizia conl'esame preliminare e prosegue con l'eventuale assegnazione alla Settimasezione, con la possibilità che il ricorso sia restituito - in quanto ritenuto nonprima facie inammissibile - alla sezione ordinaria per il giudizio definitivo;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]