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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 35895/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, la Corte di Assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno a lui inflitta, a seguito di giudizio ordinario, con sentenza del 21.7.2000, con quella di trenta anni di reclusione.

Osservava, a ragione del rigetto, che la situazione del ricorrente era decisamente diversa da quella esaminata dalla sentenza Scoppola della Corte Edu, trattandosi di soggetto che non era stato mai ammesso al giudizio abbreviato, in quanto la relativa richiesta era stata formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando era stata chiusa l'istruttoria dibattimentale e iniziata da tempo la discussione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il condannato, a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione ed erronea applicazione degli artt. 442 e 666 cod. proc. pen., in relazione all'art. 4-ter dl. 82/2000, nonché agli artt. 3, 24 e 11 Cost. e 6 e 7 DEDU, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

E in vero, come ineccepibilmente rilevato nel provvedimento impugnato / la posizione del ricorrente non è né identica né simile a quella esaminata nella sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola.

2. Nel caso esaminato dalla sentenza Scoppola, l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e sulla base della disciplina da essa introdotta.

Era stato ammesso al rito speciale e condannato in primo grado a trenta anni di reclusione.

Era accaduto quindi che (lo stesso giorno della condanna) era entrato in vigore il dl. 24.11.2000, n. 341, convertito, con modificazioni, con la legge 19.1.2001, n. 4, il cui art. 7 stabiliva che, nel secondo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

«l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno» (comma 1) e aggiungeva allo stesso art. 442, comma 2, un ulteriore periodo, in forza del quale «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (comma 2).

In applicazione di tale norma sopravvenuta, in appello l'imputato era stato condannato all'ergastolo "semplice", con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione.

In relazione alla fattispecie processuale descritta, la Corte europea ha ravvisato la violazione del principio di ultrattività della legge penale più favorevole al reo, ritenuto insito nella previsione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, principio alla luce del quale l'imputato avrebbe dovuto beneficiare - pur avendo commesso il fatto anteriormente - della più favorevole previsione dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999, ritenendo, altresì, che violava l'art. 6 della CEDU, una modifica a posteriori delle condizioni dell' "accordo" insito nel giudizio abbreviato, che «implica uno scambio tra la rinuncia a determinate garanzie processuali e la diminuzione della pena».

Con la sentenza n. 210 del 2013, sollecitata dalla Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha ritenuto quindi - come efficacemente sintetizzato dalla stessa Corte nella ord. n. 235 del 2013 - che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola (sentenza n. 210 del 2013)»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riapertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione»; ma che tale conclusione riguarda «"esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo": ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi "un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione"»

3. Acquista dunque rilievo decisivo per il caso ora in esame (analogamente a quanto rimarca l'ordinanza n. 235 del 2013) il fatto che lo stesso si differenzi dal caso Scoppola sotto il profilo essenziale che l'imputato non é mai stato ammesso al giudizio abbreviato e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili - esclusivamente - procedurali della (oramai irrimediabilmente preclusa) possibilità di avanzare la relativa richiesta e di riconoscere come celebrato il rito alternativo invece non tenuto.

Sicché anche per la situazione processuale del ricorrente, non riferibile a norma sostanziale ma alla disciplina squisitamente processuale dell'accesso al rito, più che la sentenza Scoppola, è evocabile la successiva decisione della Corte europea in data 27.4.2010, Morabito c.

Italia (concernente proprio il regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. 4-ter dl. n. 82 del 2000) in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: ad essi incombe soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano», oltre che, appunto, quanto già ampiamente evidenziato da Corte cost. n. 235 del 2010 a proposito della non esportabilità dell'arresto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato (nella stessa linea, pur con riferimento a diverso istituto, v. anche Corte cost. n. 240 del 2015).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, la Corte di Assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno a lui inflitta, a seguito di giudizio ordinario, con sentenza del 21.7.2000, con quella di trenta anni di reclusione. Osservava, a ragione del rigetto, che la situazione del ricorrente era decisamente diversa da quella esaminata dalla sentenza Scoppola della Corte Edu, trattandosi di soggetto che non era stato mai ammesso al giudizio abbreviato, in quanto la relativa richiesta era stata formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando era stata chiusa l'istruttoria dibattimentale e iniziata da tempo la discussione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il condannato, a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione ed erronea applicazione degli artt. 442 e 666 cod. proc. pen., in relazione all'art. 4-ter dl. 82/2000, nonché agli artt. 3, 24 e 11 Cost. e 6 e 7 DEDU, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, come ineccepibilmente rilevato nel provvedimento impugnato / la posizione del ricorrente non è né identica né simile a quella esaminata nella sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola. 2. Nel caso esaminato dalla sentenza Scoppola, l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e sulla base della disciplina da essa introdotta. Era stato ammesso al rito speciale e condannato in primo grado a trenta anni di reclusione. Era accaduto quindi che (lo stesso giorno della condanna) era entrato in vigore il dl. 24.11.2000, n. 341, convertito, con modificazioni, con la legge 19.1.2001, n. 4, il cui art. 7 stabiliva che, nel secondo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. «l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno» (comma 1) e aggiungeva allo stesso art. 442, comma 2, un ulteriore periodo, in forza del quale «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (comma 2). In applicazione di tale norma sopravvenuta, in appello l'imputato era stato condannato all'ergastolo "semplice", con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione. In relazione alla fattispecie processuale descritta, la Corte europea ha ravvisato la violazione del principio di ultrattività della legge penale più favorevole al reo, ritenuto insito nella previsione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, principio alla luce del quale l'imputato avrebbe dovuto beneficiare - pur avendo commesso il fatto anteriormente - della più favorevole previsione dell'art. 30 della legge n. 479 del 1999, ritenendo, altresì, che violava l'art. 6 della CEDU, una modifica a posteriori delle condizioni dell' "accordo" insito nel giudizio abbreviato, che «implica uno scambio tra la rinuncia a determinate garanzie processuali e la diminuzione della pena». Con la sentenza n. 210 del 2013, sollecitata dalla Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha ritenuto quindi - come efficacemente sintetizzato dalla stessa Corte nella ord. n. 235 del 2013 - che «la sentenza Scoppola non consenta allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di Scoppola (sentenza n. 210 del 2013)»; «che detto obbligo non trova ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena - la quale non postula la necessità di una "riapertura del processo" - può procedere il giudice dell'esecuzione»; ma che tale conclusione riguarda «"esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo": ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi "un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione"» 3. Acquista dunque rilievo decisivo per il caso ora in esame (analogamente a quanto rimarca l'ordinanza n. 235 del 2013) il fatto che lo stesso si differenzi dal caso Scoppola sotto il profilo essenziale che l'imputato non é mai stato ammesso al giudizio abbreviato e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l'entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili - esclusivamente - procedurali della (oramai irrimediabilmente preclusa) possibilità di avanzare la relativa richiesta e di riconoscere come celebrato il rito alternativo invece non tenuto. Sicché anche per la situazione processuale del ricorrente, non riferibile a norma sostanziale ma alla disciplina squisitamente processuale dell'accesso al rito, più che la sentenza Scoppola, è evocabile la successiva decisione della Corte europea in data 27.4.2010, Morabito c. Italia (concernente proprio il regime transitorio previsto dal comma 1 dell'art. 4-ter dl. n. 82 del 2000) in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati [...]: ad essi incombe soltanto l'obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano», oltre che, appunto, quanto già ampiamente evidenziato da Corte cost. n. 235 del 2010 a proposito della non esportabilità dell'arresto della sentenza Scoppola a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato (nella stessa linea, pur con riferimento a diverso istituto, v. anche Corte cost. n. 240 del 2015). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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