CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1983
Cassazione n. 32040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elly [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (in data 6 novembre 2025), è stata rimessa la querela per i reati per cui è condanna. 3. È dirimente osservare che: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso 1sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - nel caso in esame, in effetti, ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela e non vi è stata ricusa; - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q P.Q.M