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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14122/2026

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vocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1172 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 73/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 347/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, haconfermato, sebbene con diversa motivazione, la pronuncia diprimo grado che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamentoper giustificato motivo oggettivo intimato il 27 dicembre 2022 aEnrico Freddo dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per«chiusura del ramo aziendale inerente alle bonifiche ambientali»cui era addetto, con le conseguenze di carattere risarcitorio dicui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 e condanna della societàalla riassunzione del lavoratore ovvero alla corresponsione diquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltreaccessori.2.

La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto che nonfosse stato assolto l’obbligo del repêchage da parte datoriale.3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con sette motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.La società ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. edell’art. 101 c.p.c. per essersi svolta l’unica udienza in appelloin forma scritta, senza che fosse accolta la richiesta della società«di memorie conclusionali e/o di una breve memoria di replica».La censura non può trovare accoglimento in quanto le Sezioniunite di questa Corte, con la sentenza n. 17603/2025, hannoNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026escluso l’incompatibilità della trattazione scritta pNruemverios dti ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall’art. 127 ter c.p.c. con il processo del lavoro e, nella specie,neanche parte ricorrente deduce di essersi formalmenteopposta alla sostituzione dell’udienza pubblica con le notescritte, come pure avrebbe potuto fare per illustrare meglio leproprie conclusioni nel contraddittorio orale.2.

Il secondo motivo denuncia: «omesso esame di provedocumentali (pianta organica del 23/12/2022 e relativa deliberadi approvazione del C.d.A. decisive per il giudizio ex 360 n. 5c.p.c.) nonché violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c. inrelazione all’art. 2697 c.c.».Con esso può essere esaminato il quarto motivo che puredenuncia «l’omesso esame di prove documentali ([OSCURATO:PERSONA] 2022 e 2023) decisive per il giudizio (360 n. 5 c.p.c.)nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 comma 1c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.».Entrambi i motivi sono inammissibili.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio.Numero registro generale 9884/2024Pertanto, detta violazione non si può ravvisare nella meraN umero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalleData pubblicazione 14/05/2026parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, ovvero, come si prospetta nella specie,valutando l’efficacia probatoria di taluni documenti in mododifforme dalle aspettative di chi risulta soccombente.Quanto all'art. 2697 c.c., la violazione di detta disposizione ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; daultimo: Cass. n. 26739/2024), mentre nella specie partericorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del meritocirca la violazione del repêchage, opponendo una diversavalutazione.Inammissibile è anche la formulazione delle censure ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principidi diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioniunite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015,oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale delsindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimitàè solo quella che si tramuta in violazione di leggeNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenzaN umderoe dlli ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b)il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agliartt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma,n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siastato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fattostesso.I motivi in scrutinio risultano irrispettosi di tali enunciati, inparticolare lamentando l’omesso esame non di un singolo fattostorico, quanto piuttosto – e testualmente - «l’omesso esame diprove documentali», ma l’omessa valutazione di elementiNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026istruttori ricavabili dai materiali probatori non è idoNunmeerao di ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026concretare il vizio denunciato.Inoltre, con essi si prospettano una molteplicità di fatti chesarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche perla loro pluralità, non hanno il necessario carattere delladecisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fattodecisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portatoad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez.Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015).

Si è così sancital'inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochinouna moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancatoesame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtàsollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte dellaCassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppurechiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, il varioinsieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439/2015).3.

Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la«violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 2909 c.c. inrelazione all’intervenuta formazione del giudicato internononché vizio di motivazione perplessa e obiettivamente noncomprensibile».Il motivo è infondato.Costantemente è affermato il principio secondo cui il giudizio diappello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto dispecifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza diprimo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quellicensurati, sicché non viola il principio del «tantum devolutumquantum appellatum» il giudice di secondo grado che esaminiquestioni in rapporto di diretta connessione con quelle compreseNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026nel thema decidendum del giudizio (tra altre: CaNsumse.r o dni r.a ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/20268604/2017; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 443/2011).Nel caso di specie, l’impugnazione della società era rivolta allariforma della sentenza di primo grado che aveva giudicatoillegittimo il licenziamento intimato, per cui al giudice delgravame era sicuramente devoluta l’intera questione dellalegittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, anchenella sua essenziale componente rappresentata dallaimpossibilità di ricollocare altrove il dipendente.Rispetto alla sentenza del Tribunale che aveva accolto ladomanda del lavoratore, non sussisteva soccombenza di costuirispetto a statuizioni di merito, tale da abilitarlo all’appelloincidentale.Né può sostenersi – come pretende parte ricorrente – che sul«fatto storico rappresentato dall’esatta consistenzadell’organico aziendale» si fosse formato un giudicato interno,asserzione contenuta nella motivazione d'una sentenza,riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica«fatto - norma - effetto giuridico» attraverso la quale si affermal'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/2015;Cass. n. 4572/2013; Cass. n. 16583/2012; Cass. n.16808/2011; Cass. n. 27196/2006; Cass. n. 10832/1998; Cass.n. 6769/1998).In mancanza di un giudicato interno, l’assenza di preclusioni nonpostulava alcuna specifica motivazione da parte della Corteterritoriale, e neppure le precludeva l’esame degli elementicostitutivi del recesso.Numero registro generale 9884/20244.

Il quinto motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazioneN umero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026degli artt. 3 e 5 della L. n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 c.c. inData pubblicazione 14/05/2026relazione alla prova dell’impossibilità del c.d. repêchage».Con esso può essere esaminato il settimo motivo che denuncia:«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della L. n. 604del 1966 in rapporto al c.d. repêchage e in relazione alle nozionigiuslavoristiche di “mansione” e di “posto di lavoro”».Entrambi risultano inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare la valutazione della stessa in ordine alNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026mancato assolvimento in concreto dell’obbligo di repêchNaumgeero ddi ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026parte del datore di lavoro.Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).5.

Il sesto motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. (360n. 3 c.p.c.) in relazione all’onere della prova nonché nullità dellasentenza per vizio di motivazione apparente e obiettivamenteincongrua (360 n. 5 c.p.c.)».La censura non può trovare accoglimento.Ancora viene dedotta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697c.c. con modalità di formulazione inammissibile, per quantoinnanzi specificato.Si lamenta poi la violazione dell’art. 2729 c.c. al di fuori dei limiticonsentiti innanzi a questa Corte (cfr. Cass. n. 16831/2003;Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017; Cass. n.29781/2017; Cass. n. 9054/2022; alle quali tutte si rinvia ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) nonché la ricorrenza digravi vizi motivazionali della sentenza impugnata che il Collegionon ravvisa, essendo percepibile il percorso seguito dai giudicid’appello per pervenire al rigetto del gravame.In realtà queste doglianze, con il continuo riferimento aicontenuti degli atti di causa, dimostrano come anche questomotivo, nella sostanza, viene a sollecitare un sindacato cheesorbita dai poteri del giudice di legittimità; sovente le SezioniNumero registro generale 9884/2024unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che «sottoN umero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 14/05/2026di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtàverso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione», cosìtravalicando «dal modello legale di denuncia di un vizioriconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti» (cfr. Cass., Sez., Un., n. 34476/2019; conf.

Cass.,Sez.

Un., n. 33373/2019; Cass., Sez.

Un., n. 25950/2020).6.

In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessorespinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tiNtuomleoro ddi rai ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1172 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 73/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 347/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, haconfermato, sebbene con diversa motivazione, la pronuncia diprimo grado che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamentoper giustificato motivo oggettivo intimato il 27 dicembre 2022 aEnrico Freddo dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per«chiusura del ramo aziendale inerente alle bonifiche ambientali»cui era addetto, con le conseguenze di carattere risarcitorio dicui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 e condanna della societàalla riassunzione del lavoratore ovvero alla corresponsione diquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltreaccessori.2. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto che nonfosse stato assolto l’obbligo del repêchage da parte datoriale.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con sette motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.La società ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. edell’art. 101 c.p.c. per essersi svolta l’unica udienza in appelloin forma scritta, senza che fosse accolta la richiesta della società«di memorie conclusionali e/o di una breve memoria di replica».La censura non può trovare accoglimento in quanto le Sezioniunite di questa Corte, con la sentenza n. 17603/2025, hannoNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026escluso l’incompatibilità della trattazione scritta pNruemverios dti ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall’art. 127 ter c.p.c. con il processo del lavoro e, nella specie,neanche parte ricorrente deduce di essersi formalmenteopposta alla sostituzione dell’udienza pubblica con le notescritte, come pure avrebbe potuto fare per illustrare meglio leproprie conclusioni nel contraddittorio orale.2. Il secondo motivo denuncia: «omesso esame di provedocumentali (pianta organica del 23/12/2022 e relativa deliberadi approvazione del C.d.A. decisive per il giudizio ex 360 n. 5c.p.c.) nonché violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c. inrelazione all’art. 2697 c.c.».Con esso può essere esaminato il quarto motivo che puredenuncia «l’omesso esame di prove documentali ([OSCURATO:PERSONA] 2022 e 2023) decisive per il giudizio (360 n. 5 c.p.c.)nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 comma 1c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.».Entrambi i motivi sono inammissibili.Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio.Numero registro generale 9884/2024Pertanto, detta violazione non si può ravvisare nella meraN umero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalleData pubblicazione 14/05/2026parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, ovvero, come si prospetta nella specie,valutando l’efficacia probatoria di taluni documenti in mododifforme dalle aspettative di chi risulta soccombente.Quanto all'art. 2697 c.c., la violazione di detta disposizione ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; daultimo: Cass. n. 26739/2024), mentre nella specie partericorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del meritocirca la violazione del repêchage, opponendo una diversavalutazione.Inammissibile è anche la formulazione delle censure ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principidi diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioniunite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015,oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale delsindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, percui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimitàè solo quella che si tramuta in violazione di leggeNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenzaN umderoe dlli ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b)il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrentedovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agliartt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma,n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso,il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto siastato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fattostesso.I motivi in scrutinio risultano irrispettosi di tali enunciati, inparticolare lamentando l’omesso esame non di un singolo fattostorico, quanto piuttosto – e testualmente - «l’omesso esame diprove documentali», ma l’omessa valutazione di elementiNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026istruttori ricavabili dai materiali probatori non è idoNunmeerao di ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026concretare il vizio denunciato.Inoltre, con essi si prospettano una molteplicità di fatti chesarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche perla loro pluralità, non hanno il necessario carattere delladecisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fattodecisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portatoad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez.Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015). Si è così sancital'inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochinouna moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancatoesame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtàsollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte dellaCassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppurechiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato, il varioinsieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439/2015).3. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la«violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 2909 c.c. inrelazione all’intervenuta formazione del giudicato internononché vizio di motivazione perplessa e obiettivamente noncomprensibile».Il motivo è infondato.Costantemente è affermato il principio secondo cui il giudizio diappello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto dispecifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza diprimo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quellicensurati, sicché non viola il principio del «tantum devolutumquantum appellatum» il giudice di secondo grado che esaminiquestioni in rapporto di diretta connessione con quelle compreseNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026nel thema decidendum del giudizio (tra altre: CaNsumse.r o dni r.a ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/20268604/2017; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 443/2011).Nel caso di specie, l’impugnazione della società era rivolta allariforma della sentenza di primo grado che aveva giudicatoillegittimo il licenziamento intimato, per cui al giudice delgravame era sicuramente devoluta l’intera questione dellalegittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, anchenella sua essenziale componente rappresentata dallaimpossibilità di ricollocare altrove il dipendente.Rispetto alla sentenza del Tribunale che aveva accolto ladomanda del lavoratore, non sussisteva soccombenza di costuirispetto a statuizioni di merito, tale da abilitarlo all’appelloincidentale.Né può sostenersi – come pretende parte ricorrente – che sul«fatto storico rappresentato dall’esatta consistenzadell’organico aziendale» si fosse formato un giudicato interno,asserzione contenuta nella motivazione d'una sentenza,riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica«fatto - norma - effetto giuridico» attraverso la quale si affermal'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/2015;Cass. n. 4572/2013; Cass. n. 16583/2012; Cass. n.16808/2011; Cass. n. 27196/2006; Cass. n. 10832/1998; Cass.n. 6769/1998).In mancanza di un giudicato interno, l’assenza di preclusioni nonpostulava alcuna specifica motivazione da parte della Corteterritoriale, e neppure le precludeva l’esame degli elementicostitutivi del recesso.Numero registro generale 9884/20244. Il quinto motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazioneN umero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026degli artt. 3 e 5 della L. n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 c.c. inData pubblicazione 14/05/2026relazione alla prova dell’impossibilità del c.d. repêchage».Con esso può essere esaminato il settimo motivo che denuncia:«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della L. n. 604del 1966 in rapporto al c.d. repêchage e in relazione alle nozionigiuslavoristiche di “mansione” e di “posto di lavoro”».Entrambi risultano inammissibili.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti.Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore didiritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, nella sostanzaviene a contestare la valutazione della stessa in ordine alNumero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026mancato assolvimento in concreto dell’obbligo di repêchNaumgeero ddi ara ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026parte del datore di lavoro.Tuttavia, l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cuiall’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).5. Il sesto motivo denuncia: «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c. (360n. 3 c.p.c.) in relazione all’onere della prova nonché nullità dellasentenza per vizio di motivazione apparente e obiettivamenteincongrua (360 n. 5 c.p.c.)».La censura non può trovare accoglimento.Ancora viene dedotta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697c.c. con modalità di formulazione inammissibile, per quantoinnanzi specificato.Si lamenta poi la violazione dell’art. 2729 c.c. al di fuori dei limiticonsentiti innanzi a questa Corte (cfr. Cass. n. 16831/2003;Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017; Cass. n.29781/2017; Cass. n. 9054/2022; alle quali tutte si rinvia ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) nonché la ricorrenza digravi vizi motivazionali della sentenza impugnata che il Collegionon ravvisa, essendo percepibile il percorso seguito dai giudicid’appello per pervenire al rigetto del gravame.In realtà queste doglianze, con il continuo riferimento aicontenuti degli atti di causa, dimostrano come anche questomotivo, nella sostanza, viene a sollecitare un sindacato cheesorbita dai poteri del giudice di legittimità; sovente le SezioniNumero registro generale 9884/2024unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che «sottoN umero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14122/2026l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazioneData pubblicazione 14/05/2026di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtàverso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione», cosìtravalicando «dal modello legale di denuncia di un vizioriconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti» (cfr. Cass., Sez., Un., n. 34476/2019; conf. Cass.,Sez. Un., n. 33373/2019; Cass., Sez. Un., n. 25950/2020).6. In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complessorespinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 9884/2024Numero sezionale 1172/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tiNtuomleoro ddi rai ccolta generale 14122/2026Data pubblicazione 14/05/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]