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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16226/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come inl:egrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché non risulta specificato il motivo della richiesta di restituzione nel termine.

Il ricorso analizza il merito della questione (applicazione dell'art. 13, d.

Igs. 74 del 2000), ma non specifica elementi per la restituzione nel termine.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come inl:egrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché non risulta specificato il motivo della richiesta di restituzione nel termine. Il ricorso analizza il merito della questione (applicazione dell'art. 13, d. Igs. 74 del 2000), ma non specifica elementi per la restituzione nel termine. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/
Sentenza Cassazione n. 16226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris