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CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24881/2026

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QUALE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3240 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, in persona delCommissario Liquidatore pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -Numero registro generale 10656/2023avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato iNl umero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 24881/202630/03/2023 R.G.N. 10411/2019;Data pubblicazione 31/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha respintol’opposizione allo stato passivo della liquidazione coattaamministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] dai lavoratori in epigrafe, dipendenti di Croce RossaItaliana (poi ESACRI), per crediti fondati su rivendicatedifferenze di retribuzione maturate per lo svolgimento dimansioni superiori (livello B1) in seguito a stabilizzazione(avvenuta nell’Area A2).2.

Il Tribunale ha ritenuto non conseguibile un accertamentoincompatibile con la portata oggettiva del giudicato distabilizzazione, richiamando in proposito la pronuncia di questaCorte n. 20915/2019, la quale ha specificato che, in tema diclassificazione e progressione del personale nel pubblicoimpiego privatizzato, l'art. 12 del c.c.n.i. della Croce RossaItaliana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazionedell'art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile rationetemporis), nella parte in cui descrive i profili professionali sociosanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrastocon i limiti posti dall'art. 22, comma 1, lett. a) del contrattonazionale degli enti pubblici non economici 1998–2001, nonconfigura una ricollocazione del personale nell'ambito dellediverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profiliprofessionali (in fattispecie in tema di autisti soccorritori per iquali il contratto integrativo ha legittimamente previsto unNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026nuovo sistema di inquadramento, senza operare Nuamlceruo ndi ara ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026trasposizione di figure professionali da un'area all'altra).3.

Avverso tale decreto i lavoratori hanno proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso ESACRI in LCA.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 324 e 115c.p.c., del D.P.C.M. 26.6.2015, del CCNL del S.S.N. e del CCNLEPNE (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostengono erroneità dellapronuncia di rigetto per la sussistenza di un pregresso giudicatoaccertante il diritto di credito portato in opposizione.2.

Il motivo è inammissibile.3.

In primo luogo, osserva il Collegio che la giurisprudenzadi legittimità ha chiarito che l'interpretazione del giudicatoesterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte dicassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cuiil giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza delprincipio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione,con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbiadato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deveriportare il testo del giudicato che si assume erroneamenteinterpretato, con richiamo congiunto della motivazione e deldispositivo, atteso che il solo dispositivo non può esseresufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n.5508/2018, conf. a Cass. n. 26627/2006).

Nel caso di specie, ilricorso non risulta autosufficiente in relazione alle criticheespresse all’interpretazione del giudicato esterno come operatanella pronuncia impugnata.4.

Inoltre, in ordine al profilo del mancato riconoscimentodelle differenze retributive per l’erronea qualificazione delleNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026mansioni di autista soccorritore, osserva il CollegioN umcehroe d i rai ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026lavoratori, appunto autisti soccorritori per ESACRI in virtù di unapluralità di contratti a tempo determinato e relative proroghe,nei cui confronti è intervenuta stabilizzazione con decorrenzagiuridica ed economica al 31 maggio 2008, a seguito di sentenzadel giudice del lavoro passata in giudicato, hanno agito inopposizione allo stato passivo per ottenere il pagamento delledifferenze retributive tra la qualifica A2, indicata nel contratto dilavoro a tempo indeterminato, e la qualifica B1, previadichiarazione di illegittimità di ciascun contratto a tempoindeterminato stipulato con ESACRI nella parte in cui riporta laqualifica A2 invece che B1, argomentando che la pretesacreditoria avanzata trae fondamento dallo svolgimento esclusivoe ininterrotto delle mansioni di autista soccorritore sin dal primocontratto di lavoro sottoscritto e dalla riferibilità delle stesseall’area B, posizione giudico-economica B1, [OSCURATO:PERSONA], in forzadell’art. 12 CCNI dell’[OSCURATO:PERSONA] CRI 2006- 2009, che prevedeespressamente l’autista soccorritore collocato nel profilo socio-sanitario dell’area B, livello B1.

Ma, sul punto, il Tribunale diRoma, sezione fallimentare, ha rilevato che ai ricorrenti non puòessere riconosciuto l’inquadramento richiesto, atteso che,secondo quanto risulta da documentazione agli atti, gli istantifigurano inquadrati senza soluzione di continuità nella posizioneordinamentale A2 del profilo tecnico sin dalla prima assunzionea tempo determinato e anche dopo la stabilizzazione, e che ilpassaggio da un’area all’altra è consentito alle sole condizioniindicate dall’art. 14 CCNL, mentre non è consentito allacontrattazione integrativa trasporre automaticamente unafigura professionale da un’area all’altra.5.

Tale ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaoggetto di impugnazione, con rinvio, come già segnalato inNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026narrativa, alla sentenza di questa Corte n. 20195/2019,N uvmaer oq dui rai ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026confermata, dovendosi escludere la nullità dell’art. 12 del CCNI2006/2009 e ribadire l’insussistenza del diritto alle differenzeretributive per mancanza di allegazione e prova dellosvolgimento di mansioni connotate da un maggior grado diprofessionalità e da più elevati profili di responsabilità, comerichiesti dalla contrattazione collettiva per il riconoscimentodelle mansioni di autista soccorritore di cui alla rivendicata Area6.

In altri termini, la censura non aggredisce la ratiodecidendi con cui il Tribunale ha accertato, con giudizio, peraltro,insindacabile in sede di legittimità, che le mansioni allegate nonrientrassero in quelle superiori rivendicate afferenti all’area B inquanto di mero supporto al personale sanitario e non esprimentiuna maggiore professionalità (v.

Cass. n. 11876/2026)7.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sotto ilprofilo della mancata contestazione con riguardo al quantumdebeatur del credito, sostenendo che erroneamente lapronuncia gravata ha ritenuto che i lavoratori non avesseroassunto posizione in merito alle somme che ESACRI ha indicatocome già riconosciute a ciascun dipendente a titolo di differenzeretributive nel livello di appartenenza per l’intervenutastabilizzazione.8.

Il motivo risulta parimenti inammissibile.9.

Quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale lamancata contestazione specifica di circostanze di fatto producel'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribadito che spettaal giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fattoal medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparteNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026(Cass. n. 3680/2019, n. 7997/2025); poichéN umertoa dli era ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazionesolo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o permanifesta illogicità della stessa (v.

Cass. n. 34357/2025).

Inbuona sostanza, l’accertamento della condotta processuale dinon contestazione è riservata al giudice del merito e la denuncianel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 115 c.p.c. èconsentita solo ove attenga all’interpretazione della normaprocessuale violata (Cass. n. 11876/2026 cit.).10.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sotto ilprofilo della mancata ammissione della prova richiesta e omessoesame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.).

Si sostiene chela pronuncia impugnata è viziata per non avere ammesso la CTUrichiesta dai lavoratori, che, in casi, come quello in esame, incui la CTU sia un mezzo di prova indispensabile, il Giudice èobbligato ad ammettere senza potere discrezionale in merito.11.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.,in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame delmotivo non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa.12.

Infatti, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogniNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevanNutmee roo ddi rai ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni; il giudizio di Cassazionenon è strutturato quale ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata,non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 27415/2018,n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).13.

D’altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzoistruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare ilgiudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzionedi questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

Neconsegue che il suddetto mezzo di indagine non può essereutilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova diquanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora laparte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprieallegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere unaindagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanzenon provati. (Cass. n. 8498/2025).14.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.15.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esono liquidate complessivamente come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 luglioN u2me0ro2 d6i r.a ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
QUALE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3240 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, in persona delCommissario Liquidatore pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -Numero registro generale 10656/2023avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato iNl umero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 24881/202630/03/2023 R.G.N. 10411/2019;Data pubblicazione 31/08/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha respintol’opposizione allo stato passivo della liquidazione coattaamministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] dai lavoratori in epigrafe, dipendenti di Croce RossaItaliana (poi ESACRI), per crediti fondati su rivendicatedifferenze di retribuzione maturate per lo svolgimento dimansioni superiori (livello B1) in seguito a stabilizzazione(avvenuta nell’Area A2).2. Il Tribunale ha ritenuto non conseguibile un accertamentoincompatibile con la portata oggettiva del giudicato distabilizzazione, richiamando in proposito la pronuncia di questaCorte n. 20915/2019, la quale ha specificato che, in tema diclassificazione e progressione del personale nel pubblicoimpiego privatizzato, l'art. 12 del c.c.n.i. della Croce RossaItaliana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazionedell'art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile rationetemporis), nella parte in cui descrive i profili professionali sociosanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrastocon i limiti posti dall'art. 22, comma 1, lett. a) del contrattonazionale degli enti pubblici non economici 1998–2001, nonconfigura una ricollocazione del personale nell'ambito dellediverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profiliprofessionali (in fattispecie in tema di autisti soccorritori per iquali il contratto integrativo ha legittimamente previsto unNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026nuovo sistema di inquadramento, senza operare Nuamlceruo ndi ara ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026trasposizione di figure professionali da un'area all'altra).3. Avverso tale decreto i lavoratori hanno proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso ESACRI in LCA.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 324 e 115c.p.c., del D.P.C.M. 26.6.2015, del CCNL del S.S.N. e del CCNLEPNE (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostengono erroneità dellapronuncia di rigetto per la sussistenza di un pregresso giudicatoaccertante il diritto di credito portato in opposizione.2. Il motivo è inammissibile.3. In primo luogo, osserva il Collegio che la giurisprudenzadi legittimità ha chiarito che l'interpretazione del giudicatoesterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte dicassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cuiil giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza delprincipio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione,con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbiadato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deveriportare il testo del giudicato che si assume erroneamenteinterpretato, con richiamo congiunto della motivazione e deldispositivo, atteso che il solo dispositivo non può esseresufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n.5508/2018, conf. a Cass. n. 26627/2006). Nel caso di specie, ilricorso non risulta autosufficiente in relazione alle criticheespresse all’interpretazione del giudicato esterno come operatanella pronuncia impugnata.4. Inoltre, in ordine al profilo del mancato riconoscimentodelle differenze retributive per l’erronea qualificazione delleNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026mansioni di autista soccorritore, osserva il CollegioN umcehroe d i rai ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026lavoratori, appunto autisti soccorritori per ESACRI in virtù di unapluralità di contratti a tempo determinato e relative proroghe,nei cui confronti è intervenuta stabilizzazione con decorrenzagiuridica ed economica al 31 maggio 2008, a seguito di sentenzadel giudice del lavoro passata in giudicato, hanno agito inopposizione allo stato passivo per ottenere il pagamento delledifferenze retributive tra la qualifica A2, indicata nel contratto dilavoro a tempo indeterminato, e la qualifica B1, previadichiarazione di illegittimità di ciascun contratto a tempoindeterminato stipulato con ESACRI nella parte in cui riporta laqualifica A2 invece che B1, argomentando che la pretesacreditoria avanzata trae fondamento dallo svolgimento esclusivoe ininterrotto delle mansioni di autista soccorritore sin dal primocontratto di lavoro sottoscritto e dalla riferibilità delle stesseall’area B, posizione giudico-economica B1, [OSCURATO:PERSONA], in forzadell’art. 12 CCNI dell’[OSCURATO:PERSONA] CRI 2006- 2009, che prevedeespressamente l’autista soccorritore collocato nel profilo socio-sanitario dell’area B, livello B1. Ma, sul punto, il Tribunale diRoma, sezione fallimentare, ha rilevato che ai ricorrenti non puòessere riconosciuto l’inquadramento richiesto, atteso che,secondo quanto risulta da documentazione agli atti, gli istantifigurano inquadrati senza soluzione di continuità nella posizioneordinamentale A2 del profilo tecnico sin dalla prima assunzionea tempo determinato e anche dopo la stabilizzazione, e che ilpassaggio da un’area all’altra è consentito alle sole condizioniindicate dall’art. 14 CCNL, mentre non è consentito allacontrattazione integrativa trasporre automaticamente unafigura professionale da un’area all’altra.5. Tale ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaoggetto di impugnazione, con rinvio, come già segnalato inNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026narrativa, alla sentenza di questa Corte n. 20195/2019,N uvmaer oq dui rai ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026confermata, dovendosi escludere la nullità dell’art. 12 del CCNI2006/2009 e ribadire l’insussistenza del diritto alle differenzeretributive per mancanza di allegazione e prova dellosvolgimento di mansioni connotate da un maggior grado diprofessionalità e da più elevati profili di responsabilità, comerichiesti dalla contrattazione collettiva per il riconoscimentodelle mansioni di autista soccorritore di cui alla rivendicata Area6. In altri termini, la censura non aggredisce la ratiodecidendi con cui il Tribunale ha accertato, con giudizio, peraltro,insindacabile in sede di legittimità, che le mansioni allegate nonrientrassero in quelle superiori rivendicate afferenti all’area B inquanto di mero supporto al personale sanitario e non esprimentiuna maggiore professionalità (v. Cass. n. 11876/2026)7. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sotto ilprofilo della mancata contestazione con riguardo al quantumdebeatur del credito, sostenendo che erroneamente lapronuncia gravata ha ritenuto che i lavoratori non avesseroassunto posizione in merito alle somme che ESACRI ha indicatocome già riconosciute a ciascun dipendente a titolo di differenzeretributive nel livello di appartenenza per l’intervenutastabilizzazione.8. Il motivo risulta parimenti inammissibile.9. Quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale lamancata contestazione specifica di circostanze di fatto producel'effetto della relevatio ab onere probandi, va ribadito che spettaal giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fattoal medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparteNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026(Cass. n. 3680/2019, n. 7997/2025); poichéN umertoa dli era ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto edell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che l'accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazionesolo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o permanifesta illogicità della stessa (v. Cass. n. 34357/2025). Inbuona sostanza, l’accertamento della condotta processuale dinon contestazione è riservata al giudice del merito e la denuncianel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 115 c.p.c. èconsentita solo ove attenga all’interpretazione della normaprocessuale violata (Cass. n. 11876/2026 cit.).10. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sotto ilprofilo della mancata ammissione della prova richiesta e omessoesame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.). Si sostiene chela pronuncia impugnata è viziata per non avere ammesso la CTUrichiesta dai lavoratori, che, in casi, come quello in esame, incui la CTU sia un mezzo di prova indispensabile, il Giudice èobbligato ad ammettere senza potere discrezionale in merito.11. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.,in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame delmotivo non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa.12. Infatti, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogniNumero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevanNutmee roo ddi rai ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026enunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni; il giudizio di Cassazionenon è strutturato quale ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata,non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018,n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).13. D’altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzoistruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare ilgiudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzionedi questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Neconsegue che il suddetto mezzo di indagine non può essereutilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova diquanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora laparte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprieallegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere unaindagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanzenon provati. (Cass. n. 8498/2025).14. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esono liquidate complessivamente come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 10656/2023Numero sezionale 3240/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 luglioN u2me0ro2 d6i r.a ccolta generale 24881/2026Data pubblicazione 31/08/2026La PresidenteIrene Tricomi