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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47605/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato furto aggravato di una vettura (oltre che dei beni in essa presenti).

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito tanto all'iter logico-giuridico sotteso all'accertata responsabilità dell'imputato quanto all'esclusione dell'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49, comma 2, cod. pen., in luogo del ritenuto tentativo.

Sotto tale ultimo profilo si censura la sentenza per aver escluso l'applicazione del citato art. 49 cod. pen. nonostante l'inidoneità dell'azione, rispetto al delitto di furto dell'automobile, emergesse dalle circostanze per le quali si sarebbe trattato di vettura munita di accensione elettronica mediante centralina e di insussistenza di elementi tali da far argomentare il possesso da parte di Pedditzi di strumenti idonei alla detta accensione.

2. Il ricorso è inammissibile

3. La censura che si appunta sull'iter logico-giuridico sotteso all'accertata responsabilità dell'imputato, in particolare in merito alla sua condotta costituente atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il furto (tanto della macchina quanto dei beni in essa presenti), come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 4-6), è difatti fondata esclusivamente su circostanze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 6-9), dovendosi quindi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Si mostra invece manifestamente infondata la censura con la quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'escludere la sussumibilità della fattispecie concreta nell'astratta previsione di cui all'art. 49, comma 2, cod. pen. 4.1.

Il ricorrente difatti non si confronta con i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte con riferimento a fattispecie sovrapponibile alla presente, per quanto rileva in questa sede, invece richiamati esplicitamente dal giudice di merito e concretamente applicati alla luce delle circostanze del caso concreto e con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e illogicità.

4.2. Il riferimento è, in particolare a Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058, per cui, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse considerato sussistente il tentativo di furto con riferimento a una vettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, osservando che, pur in mancanza della chiave originale, sarebbe stato comunque possibile attivare i circuiti elettrici mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature e che, comunque, il veicolo poteva essere spostato a motore spento in un luogo irrintracciabile per la persona offesa.

In quanto sostanzialmente sovrapponibile all'apparato motivazionale sotteso al rigetto dello specifico motivo d'appello da parte della Corte territoriale, con il quale, come detto, il ricorrente non si confronta, è opportuno evidenziare che la citata Sez. 5, n. 9254 del 2014, Semeraro, ha precisato che nel caso della autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, l'attivazione di circuiti è consentita anche mediante apparecchiature capaci di interfacciarsi con l'elettronica come fanno le case automobilistiche quando replicano una card o una chiave elettronica dopo che è stato smarrito l'originale.

Il fatto che i correi, nel caso all'attenzione della citata sentenza «Semeraro» del 2014 così come nella fattispecie oggetto di attuale considerazione con riferimento a Pedditzi (non perquisito), non siano risultati in possesso di tali apparecchiature non implica anche la dimostrazione che non ne fossero in possesso oppure che non fossero in grado di procurarseli nel giro di poco tempo (si veda Sez. 5, n. 9254 del 2014, Semeraro, cit.).

L'idoneità del tentativo e l'insussistenza dell'ipotesi del reato impossibile, infine, derivano, nella fattispecie in esame così come in quella di cui alla citata sentenza «Semeraro», anche dal rilievo per cui l'auto ben si prestava a uno spostamento manuale, a motore spento, in luogo vicino ove la persona offesa non avrebbe potuto rintracciarla mentre il soggetto agente avrebbe potuto perfezionare la sua condotta delittuosa (si veda Sez. 5, n. 9254 del 2014, Semeraro, cit.).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato furto aggravato di una vettura (oltre che dei beni in essa presenti). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito tanto all'iter logico-giuridico sotteso all'accertata responsabilità dell'imputato quanto all'esclusione dell'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49, comma 2, cod. pen., in luogo del ritenuto tentativo. Sotto tale ultimo profilo si censura la sentenza per aver escluso l'applicazione del citato art. 49 cod. pen. nonostante l'inidoneità dell'azione, rispetto al delitto di furto dell'automobile, emergesse dalle circostanze per le quali si sarebbe trattato di vettura munita di accensione elettronica mediante centralina e di insussistenza di elementi tali da far argomentare il possesso da parte di Pedditzi di strumenti idonei alla detta accensione. 2. Il ricorso è inammissibile 3. La censura che si appunta sull'iter logico-giuridico sotteso all'accertata responsabilità dell'imputato, in particolare in merito alla sua condotta costituente atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il furto (tanto della macchina quanto dei beni in essa presenti), come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 4-6), è difatti fondata esclusivamente su circostanze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 6-9), dovendosi quindi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Si mostra invece manifestamente infondata la censura con la quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'escludere la sussumibilità della fattispecie concreta nell'astratta previsione di cui all'art. 49, comma 2, cod. pen. 4.1. Il ricorrente difatti non si confronta con i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte con riferimento a fattispecie sovrapponibile alla presente, per quanto rileva in questa sede, invece richiamati esplicitamente dal giudice di merito e concretamente applicati alla luce delle circostanze del caso concreto e con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e illogicità. 4.2. Il riferimento è, in particolare a Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058, per cui, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse considerato sussistente il tentativo di furto con riferimento a una vettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, osservando che, pur in mancanza della chiave originale, sarebbe stato comunque possibile attivare i circuiti elettrici mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature e che, comunque, il veicolo poteva essere spostato a motore spento in un luogo irrintracciabile per la persona offesa. In quanto sostanzialmente sovrapponibile all'apparato motivazionale sotteso al rigetto dello specifico motivo d'appello da parte della Corte territoriale, con il quale, come detto, il ricorrente non si confronta, è opportuno evidenziare che la citata Sez. 5, n. 9254 del 2014, Semeraro, ha precisato che nel caso della autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, l'attivazione di circuiti è consentita anche mediante apparecchiature capaci di interfacciarsi con l'elettronica come fanno le case automobilistiche quando replicano una card o una chiave elettronica dopo che è stato smarrito l'originale. Il fatto che i correi, nel caso all'attenzione della citata sentenza «Semeraro» del 2014 così come nella fattispecie oggetto di attuale considerazione con riferimento a Pedditzi (non perquisito), non siano risultati in possesso di tali apparecchiature non implica anche la dimostrazione che non ne fossero in possesso oppure che non fossero in grado di procurarseli nel giro di poco tempo (si veda Sez. 5, n. 9254 del 2014, Semeraro, cit.). L'idoneità del tentativo e l'insussistenza dell'ipotesi del reato impossibile, infine, derivano, nella fattispecie in esame così come in quella di cui alla citata sentenza «Semeraro», anche dal rilievo per cui l'auto ben si prestava a uno spostamento manuale, a motore spento, in luogo vicino ove la persona offesa non avrebbe potuto rintracciarla mentre il soggetto agente avrebbe potuto perfezionare la sua condotta delittuosa (si veda Sez. 5, n. 9254 del 2014, Semeraro, cit.). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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