CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44521/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] oLLC-_Cct. avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO g-EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l'appello del ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, legge 401 del 1989 e art. 88 TULPS. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione in quanto dall'istruttoria dibattimentale emergeva la innocenza dell'imputato, che aveva le licenze richieste e i due soggetti che giocavano al PC non erano minimamente coinvolte nel locale (era solo una momentanea messa a disposizione del PC, in quanto non tutti ne sono muniti). 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità; reitera i motivi di appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza. Del resto, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di appello evidenzia come dallo stesso verbale di sequestro emerge l'assenza di autorizzazione per la raccolta di scommesse a distanza e all'interno del locale vi erano due soggetti che giocavano a poker texano. In conseguenza per l'assoluzione doveva comunque compiersi una valutazione del materiale probatorio, incompatibile con la prescrizione già intervenuta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito DI