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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 05257/2023

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seguente - 7 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, dato atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 ottobre 2022 ha rinunciato alla trattazione orale che aveva tempestivamente richiesto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 5 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il sequestro preventivo di parte di un immobile sito in Napoli, alla via Gianturco, disposto in data 21 giugno 2022 nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati degli art. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. La difesa dell'indagato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché le opere ritenute abusive co4istevano invece nella demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto preesistente e legittimo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché reitera le medesime doglianze già scrutinate con motivazione immune da vizi del Tribunale del riesame, per giunta inerenti a questioni di fatto la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità.

Pacifica l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, il Tribunale ha affermato che l'intervento non era consistito nella demolizione e fedele ricostruzione del manufatto preesistente nel rispetto dei volumi, delle superfici e dei prospetti precedenti, ma nella realizzazione di opere nuove con cui si era sviluppata una nuova volumetria.

Infatti, la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato al momento dell'acquisto che l'immobile fosse regolare dal punto di vista urbanistico, ancorché la cucina fosse allocata in veranda, non vale a costituire la legittimità dell'abuso, con l'ulteriore conseguenza che neanche la richiesta di titoli abilitativi per successivi interventi edilizi consente di ritenere assolti gli obblighi di legge.

Nello specifico, i Giudici hanno evidenziato che l'appartamento, cui aderiva il manufatto sequestrato, era stato già oggetto di un sequestro per un balcone abusivo nonché per la successiva violazione dei sigilli, e che con l'intervento oggetto del presente procedimento era stata realizzato un nuovo e stabile corpo di fabbrica in sostituzione della struttura in alluminio anodizzato con copertura in lamiere zincate.

Di qui il periculum in mora che giustificava il sequestro preventivo, siccome i lavori erano ancora in corso.

L'indagato non ha svolto alcuna considerazione critica nei confronti di tale analitica motivazione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente - 7 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, dato atto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 ottobre 2022 ha rinunciato alla trattazione orale che aveva tempestivamente richiesto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il sequestro preventivo di parte di un immobile sito in Napoli, alla via Gianturco, disposto in data 21 giugno 2022 nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati degli art. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. La difesa dell'indagato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché le opere ritenute abusive co4istevano invece nella demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto preesistente e legittimo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché reitera le medesime doglianze già scrutinate con motivazione immune da vizi del Tribunale del riesame, per giunta inerenti a questioni di fatto la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità. Pacifica l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, il Tribunale ha affermato che l'intervento non era consistito nella demolizione e fedele ricostruzione del manufatto preesistente nel rispetto dei volumi, delle superfici e dei prospetti precedenti, ma nella realizzazione di opere nuove con cui si era sviluppata una nuova volumetria. Infatti, la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato al momento dell'acquisto che l'immobile fosse regolare dal punto di vista urbanistico, ancorché la cucina fosse allocata in veranda, non vale a costituire la legittimità dell'abuso, con l'ulteriore conseguenza che neanche la richiesta di titoli abilitativi per successivi interventi edilizi consente di ritenere assolti gli obblighi di legge. Nello specifico, i Giudici hanno evidenziato che l'appartamento, cui aderiva il manufatto sequestrato, era stato già oggetto di un sequestro per un balcone abusivo nonché per la successiva violazione dei sigilli, e che con l'intervento oggetto del presente procedimento era stata realizzato un nuovo e stabile corpo di fabbrica in sostituzione della struttura in alluminio anodizzato con copertura in lamiere zincate. Di qui il periculum in mora che giustificava il sequestro preventivo, siccome i lavori erano ancora in corso. L'indagato non ha svolto alcuna considerazione critica nei confronti di tale analitica motivazione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05257/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris