CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 33722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4384-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ISIDORO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto R.G.N.4384/2023 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 4164/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2023 R.G.N. 19541/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore deiRagionieri e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti [OSCURATO:PERSONA])ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 4164/2023 emessa il 24 novembre 2022 e pubblicata il 10 febbraio 202 3 , con cui questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] condannandola al pagamentodelle spese processuali, liquidate in E. 2000,00 per compensi, oltre ad E. 200,00, rimborso forfetario al 15% ed accessori come per leggeed esborsi ; la Corte ha tuttavia, in dispositivo, condannato la ricorrente a pagare tali somme in favore dell'INPS, estraneo al processo, e non in favore della parte controricorrente; risulta in atti che in effetti l’ordinanza n. 4164/2023 è incorsa nell’errore materiale indicatodalla parte istante ; rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che l'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 4164/2023nella parte del dispositivo, a pag. 2, dopo le parole "spese del giudizio di legittimità" rechi l'indicazione "in favore di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] ", in luogo“