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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40897/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Dalle emergenze probatorie emergerebbe infatti come le erronee generalità rilasciate dall'imputato siano state frutto solo di una incomprensione e di una scarsa dimestichezza con la lingua italiana.

Illogicamente, dunque, la corte territoriale ne avrebbe tratto da prova della sussistenza del dolo del reato.

Con il secondo motivo viene dedotto erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'articolo 495 anziché dell'articolo 496 c.p., posto che le dichiarazioni dell'imputato non erano destinate ad essere recepite in un atto pubblico essendo state rilasciate nel corso di un mero controllo di polizia.

Di conseguenza immotivatamente non è stata riconosciuta dalla Corte territoriale la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., pur ricorrendone i presupposti una volta riqualificato il fatto nel senso indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, rieditando censure già sottoposte al giudice dell'appello e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale il ricorrente si è confrontato solo genericamente ed in maniera assertiva.

La Corte, infatti, ha escluso in maniera logica la tesi dell'errore di comunicazione, evidenziando come le false indicazioni fornite agli operanti dall'imputato abbiano riguardato non solo il nome, ma altresì la data di nascita.

3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.

Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, integra il reato di cui all'art. 495 c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658).

Correttamente, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto configurabile il più grave reato di cui all'art. 495 c.p., atteso che l'imputato, durante il controllo, era risultato sprovvisto di documenti d'identità e dunque, ha proceduto ad attestarle personalmente agli operanti attraverso la sua mendace dichiarazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Dalle emergenze probatorie emergerebbe infatti come le erronee generalità rilasciate dall'imputato siano state frutto solo di una incomprensione e di una scarsa dimestichezza con la lingua italiana. Illogicamente, dunque, la corte territoriale ne avrebbe tratto da prova della sussistenza del dolo del reato. Con il secondo motivo viene dedotto erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'articolo 495 anziché dell'articolo 496 c.p., posto che le dichiarazioni dell'imputato non erano destinate ad essere recepite in un atto pubblico essendo state rilasciate nel corso di un mero controllo di polizia. Di conseguenza immotivatamente non è stata riconosciuta dalla Corte territoriale la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., pur ricorrendone i presupposti una volta riqualificato il fatto nel senso indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, rieditando censure già sottoposte al giudice dell'appello e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale il ricorrente si è confrontato solo genericamente ed in maniera assertiva. La Corte, infatti, ha escluso in maniera logica la tesi dell'errore di comunicazione, evidenziando come le false indicazioni fornite agli operanti dall'imputato abbiano riguardato non solo il nome, ma altresì la data di nascita. 3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, integra il reato di cui all'art. 495 c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Correttamente, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto configurabile il più grave reato di cui all'art. 495 c.p., atteso che l'imputato, durante il controllo, era risultato sprovvisto di documenti d'identità e dunque, ha proceduto ad attestarle personalmente agli operanti attraverso la sua mendace dichiarazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 40897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris