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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 08804/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza 20 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, all'esito dell'udienza camerale tenutasi in pari data, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa dal competente Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge processuale.

Al medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] già nel procedimento di sorveglianza - notificatario dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale originaria, tenutasi il 27 marzo 2018, in esito alla quale il procedimento sarebbe stato, tuttavia, rinviato a nuovo ruolo - non avrebbe ricevuto alcun avviso ulteriore di fissazione di udienza, sicché quella tenutasi il 20 aprile 2022 sarebbe stata ingiustificatamente celebrata in assenza del difensore fiduciario.

Da ciò deriverebbe la nullità assoluta dell'udienza stessa e del provvedimento conseguentemente deliberato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

Risulta dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare,stante la natura processuale del vizio denunciato, come l'udienza di sorveglianza tenutasi il 20 aprile 2022 (a definizione della quale è stata adottata l'ordinanza impugnata) fosse l'ultima di una serie, originata da ripetuti rinvii, disposti tutti ad udienza fissa.

In occasione di ciascun rinvio, a partire dal primo (quello disposto il 27 marzo 2018), il Presidente dette avviso orale della data dell'udienza successiva e di ciò fu fatta rituale menzione nel verbale.

A norma dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, tali avvisi erano sostitutivi della nuova notificazione, per tutti coloro che fossero stati, o dovessero essere considerati, presenti.

Per la prima udienza della serie, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente avvisato e non gli spettavano dunque, in occasione dei disposti rinvii, citazioni ulteriori (v.

Sez.

U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906-01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - 2 /‘1 per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 20 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, all'esito dell'udienza camerale tenutasi in pari data, rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa dal competente Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge processuale. Al medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] già nel procedimento di sorveglianza - notificatario dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale originaria, tenutasi il 27 marzo 2018, in esito alla quale il procedimento sarebbe stato, tuttavia, rinviato a nuovo ruolo - non avrebbe ricevuto alcun avviso ulteriore di fissazione di udienza, sicché quella tenutasi il 20 aprile 2022 sarebbe stata ingiustificatamente celebrata in assenza del difensore fiduciario. Da ciò deriverebbe la nullità assoluta dell'udienza stessa e del provvedimento conseguentemente deliberato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile. Risulta dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare,stante la natura processuale del vizio denunciato, come l'udienza di sorveglianza tenutasi il 20 aprile 2022 (a definizione della quale è stata adottata l'ordinanza impugnata) fosse l'ultima di una serie, originata da ripetuti rinvii, disposti tutti ad udienza fissa. In occasione di ciascun rinvio, a partire dal primo (quello disposto il 27 marzo 2018), il Presidente dette avviso orale della data dell'udienza successiva e di ciò fu fatta rituale menzione nel verbale. A norma dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, tali avvisi erano sostitutivi della nuova notificazione, per tutti coloro che fossero stati, o dovessero essere considerati, presenti. Per la prima udienza della serie, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente avvisato e non gli spettavano dunque, in occasione dei disposti rinvii, citazioni ulteriori (v. Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906-01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - 2 /‘1 per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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