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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38122/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ovverso la sentenza del 09/02/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le note scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 7 febbraio 2020 che condannava RT)nascì Antonio, titolare di un negozio di vendita dell'usato, alla pena di legge per reato di cui all'art. 335 cod. per.

Si contesta a Panascì di avere sottratto un lampadario, un appendino da muro e una lampada appartenenti a terzi, sottoposti a sequestro preventivo il 26 novembre 2015 e a lui affidati in custodia.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, come unico motivo, la violazione di legge per non avere dichiarato l'esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità dello stesso.

La Corte di appello ha rigettato l'istanza della difesa sul presupposto che si tratti di una condotta "reiterata nel tempo e, soprattutto, nell'esercizio di una attività professionale".

Il reato di cui all'art. 335 cod. pen. è di natura istantanea ed è da ritenersi commesso alla data di accertamento dell'omessa custodia delle cose sequestrate (1 dicembre 2017). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Occorre evidenziare che il momento consumativo del reato previsto dall'art.335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto. (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Pucci°, Rv. 278666 - 01).

Si tratta, quindi, di un reato a consumazione istantanea. clut02e.

3. E, allora, è stata erroneamente considerata/presupposto ostativo alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sussistenza di una reiterazione delle condotte, sintomatiche di un comportamento antigiuridico abituale, nonché la molteplicità ed il valore dei beni sottratti, che rendevano il fatto non di lieve entità.

La pluralità di oggetti non rinvenuti non può valere a conferire abitualità ali'azione e l'esercizio di un'attività professionale piuttosto che un'altra, non può provocare il mutamento della struttura della condotta, vertendo nel caso di una condotta comune.

4. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, dovendo la Corte di appello di Catania conformarsi al principio di diritto sopra indicato, P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 15 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ovverso la sentenza del 09/02/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le note scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 7 febbraio 2020 che condannava RT)nascì Antonio, titolare di un negozio di vendita dell'usato, alla pena di legge per reato di cui all'art. 335 cod. per. Si contesta a Panascì di avere sottratto un lampadario, un appendino da muro e una lampada appartenenti a terzi, sottoposti a sequestro preventivo il 26 novembre 2015 e a lui affidati in custodia. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, come unico motivo, la violazione di legge per non avere dichiarato l'esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità dello stesso. La Corte di appello ha rigettato l'istanza della difesa sul presupposto che si tratti di una condotta "reiterata nel tempo e, soprattutto, nell'esercizio di una attività professionale". Il reato di cui all'art. 335 cod. pen. è di natura istantanea ed è da ritenersi commesso alla data di accertamento dell'omessa custodia delle cose sequestrate (1 dicembre 2017). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Occorre evidenziare che il momento consumativo del reato previsto dall'art.335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto. (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Pucci°, Rv. 278666 - 01). Si tratta, quindi, di un reato a consumazione istantanea. clut02e. 3. E, allora, è stata erroneamente considerata/presupposto ostativo alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la sussistenza di una reiterazione delle condotte, sintomatiche di un comportamento antigiuridico abituale, nonché la molteplicità ed il valore dei beni sottratti, che rendevano il fatto non di lieve entità. La pluralità di oggetti non rinvenuti non può valere a conferire abitualità ali'azione e l'esercizio di un'attività professionale piuttosto che un'altra, non può provocare il mutamento della struttura della condotta, vertendo nel caso di una condotta comune. 4. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, dovendo la Corte di appello di Catania conformarsi al principio di diritto sopra indicato, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 15 giug
Sentenza Cassazione n. 38122/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris