CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / /7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - il 20 novembre 2024 è pervenuta rinuncia al ricorso firmata dal difensore dell'imputato quale procuratore speciale; - la procura speciale in atti, peraltro, non prevede espressamente il potere di rinuncia all'impugnazione, ma è conferita in modo più generico per tutti gli atti del procedimento; - poiché la rinuncia, però, non costituisce esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, Sentenza n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663), deve ritenersi che, nel caso in esame, manchi la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale; - in ogni caso, i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto privi di ragioni in diritto che li sostengano; - infatti, il primo motivo ed il secondo motivo chiedono la rideterminazione della pena indicata nel cumulo della Procura generale di Bari in forza dell'art. 78 cod. pen., che, però, non è la base giuridica in forza del quale è stata calcolata la pena inflitta al ricorrente, ma soltanto un criterio moderatore che, una volta inflitta la pena determinata sulla base delle cornici edittali delle singole fattispecie incriminatrici, impedisce di andare oltre i due limiti massimi del quintuplo della pena più grave e comunque dei 30 anni di reclusione, e, nel caso in esame, è pacifico che non sia stato superato il limite massimo dei 30 anni di reclusione, mentre il ricorso nulla deduce sul se sia stato superato o meno il limite del quintuplo della pena più grave; - il terzo motivo di ricorso, che accenna, senza precisarne i termini, ad una richiesta di rideterminazione della pena in esecuzione per effetto del riconoscimento della continuazione, non si confronta con la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che l'istanza di continuazione è inammissibile in quanto già respinta dal giudice della cognizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis