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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00681/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 7 luglio 2022, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico, con quella degli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del D'Amico, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento.

Con unico motivo di ricorso il difensore censura la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

Premette il difensore che il D'Amico, attualmente settantenne, è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in data 16 maggio 2017, e di concorso nel tentativo di rapina, accertato in data 2 marzo 2018, contestati ai capi 25) e 31) dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, in quanto il ricorrente risulterebbe tuttora intraneo a contesti delinquenziali di rilevante spessore, da cui non si sarebbe dissociato, e sarebbe pur sempre gravato da plurimi precedenti penali.

Nel procedimento di riesame la difesa, tuttavia, avrebbe dimostrato l'intervenuto distacco del ricorrente dalla perdurante attività di spaccio dei coindagati e l'interruzione della propria partecipazione ad attività delittuose.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con unico motivo, il difensore censura la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con specifico riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va, dunque, equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01).

Nel sindacato sul requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, il giudice della cautela è tenuto a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti).

La distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta, dunque, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo, Rv. 257880 - 01, in applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un'istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull'attualità ed intensità delle esigenze cautelari), in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.

Lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del «tempo trascorso dalla commissione del reato», implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" necessariamente in proporzione diretta con il tempus commissi delícti (Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, Strassil, Rv. 255725 - 01).

3.2. Il Tribunale di Milano non ha, tuttavia, fatto buon governo di questi principi.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di recidiva tanto sullo stabile inserimento del ricorrente in contesti criminali organizzati, desunto dall'ascolto delle intercettazioni, dal fattivo coinvolgimento nel delitto di tentata rapina (contestata al capo 31) e, ancor più, dall'attitudine a commettere fatti criminosi, che non sarebbe stata elisa nemmeno dall'esecuzione della misura della sorveglianza speciale per anni quattro nel 2015.

La diagnosi cautelare del Tribunale del riesame è, tuttavia, fondata sulla sussistenza di gravi indizi della detenzione di sostanza stupefacente (acquisto e detenzione di 3 kg. di hashish in data 16 maggio 2017, di 50 kg. di hashish in data 1 marzo 2018) e di un concorso in tentativo di rapina in abitazione, accertato in data 2 marzo 2018 e, dunque, su condotte non certo prossime al momento della decisione, ma che risalgono a quattro anni e sei mesi prima dell'applicazione della misura coercitiva.

Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta, inoltre, che il D'Amico è stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione ma per fatti commessi in Milano sino al 3 luglio 1991.

Il Tribunale rileva anche come il ricorrente non abbia dimostrato di essersi dissociato «dal proprio contesto di vita precedente» o di aver «abbandonato le logiche criminali che ha convintamente e per lungo tempo seguito», ma in tal modo applica una presunzione di permanenza delle esigenze cautelari che non ha fondamento legale in relazione ai titoli di reato contestati nel presente procedimento.

Il Tribunale del riesame stesso, del resto, nell'escludere la ricorrenza nel caso di specie di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 275, comma quarto, cod. proc. pen., ha rilevato come «il lasso temporale trascorso dall'epoca di commissione degli addebiti sino alla data odierna» sia stato privo di «segnalazioni a carico dell'indagato».

Il Tribunale del riesame, dunque, non ha motivato sulla concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva in relazione al significativo lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti contestati nell'ordinanza cautelare e alla sussistenza di elementi concreti recenti che inducano a ritenere nninusvalente la rilevanza del suo decorso.

4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 7 luglio 2022, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico, con quella degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del D'Amico, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo di ricorso il difensore censura la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Premette il difensore che il D'Amico, attualmente settantenne, è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in data 16 maggio 2017, e di concorso nel tentativo di rapina, accertato in data 2 marzo 2018, contestati ai capi 25) e 31) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, in quanto il ricorrente risulterebbe tuttora intraneo a contesti delinquenziali di rilevante spessore, da cui non si sarebbe dissociato, e sarebbe pur sempre gravato da plurimi precedenti penali. Nel procedimento di riesame la difesa, tuttavia, avrebbe dimostrato l'intervenuto distacco del ricorrente dalla perdurante attività di spaccio dei coindagati e l'interruzione della propria partecipazione ad attività delittuose. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con unico motivo, il difensore censura la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con specifico riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va, dunque, equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). Nel sindacato sul requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dunque, il giudice della cautela è tenuto a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti). La distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta, dunque, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo, Rv. 257880 - 01, in applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un'istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull'attualità ed intensità delle esigenze cautelari), in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. Lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del «tempo trascorso dalla commissione del reato», implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" necessariamente in proporzione diretta con il tempus commissi delícti (Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, Strassil, Rv. 255725 - 01). 3.2. Il Tribunale di Milano non ha, tuttavia, fatto buon governo di questi principi. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di recidiva tanto sullo stabile inserimento del ricorrente in contesti criminali organizzati, desunto dall'ascolto delle intercettazioni, dal fattivo coinvolgimento nel delitto di tentata rapina (contestata al capo 31) e, ancor più, dall'attitudine a commettere fatti criminosi, che non sarebbe stata elisa nemmeno dall'esecuzione della misura della sorveglianza speciale per anni quattro nel 2015. La diagnosi cautelare del Tribunale del riesame è, tuttavia, fondata sulla sussistenza di gravi indizi della detenzione di sostanza stupefacente (acquisto e detenzione di 3 kg. di hashish in data 16 maggio 2017, di 50 kg. di hashish in data 1 marzo 2018) e di un concorso in tentativo di rapina in abitazione, accertato in data 2 marzo 2018 e, dunque, su condotte non certo prossime al momento della decisione, ma che risalgono a quattro anni e sei mesi prima dell'applicazione della misura coercitiva. Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta, inoltre, che il D'Amico è stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione ma per fatti commessi in Milano sino al 3 luglio 1991. Il Tribunale rileva anche come il ricorrente non abbia dimostrato di essersi dissociato «dal proprio contesto di vita precedente» o di aver «abbandonato le logiche criminali che ha convintamente e per lungo tempo seguito», ma in tal modo applica una presunzione di permanenza delle esigenze cautelari che non ha fondamento legale in relazione ai titoli di reato contestati nel presente procedimento. Il Tribunale del riesame stesso, del resto, nell'escludere la ricorrenza nel caso di specie di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 275, comma quarto, cod. proc. pen., ha rilevato come «il lasso temporale trascorso dall'epoca di commissione degli addebiti sino alla data odierna» sia stato privo di «segnalazioni a carico dell'indagato». Il Tribunale del riesame, dunque, non ha motivato sulla concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva in relazione al significativo lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti contestati nell'ordinanza cautelare e alla sussistenza di elementi concreti recenti che inducano a ritenere nninusvalente la rilevanza del suo decorso. 4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
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