CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 45653/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 19 dicembre 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo respingeva, evidenziando che il sottoposto è inserito ai massimi livelli di responsabilità nell'organizzazione di appartenenza -clan [OSCURATO:PERSONA], peraltro familiare e tutt'ora operante-, avendo avuto il ruolo di reimpiegare e riciclare delle ingenti somme di denaro provenienti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Quanto alla generale ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia come siano stati confermati gli elementi sintomatici della ricorrenza dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e la consistente e attuale pericolosità sociale del Barbato, in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo - peraltro si registra la mancanza di fonti di reddito lecite percepite dai familiari con cui vengono mantenuti contatti costanti-. Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario - alla capacità del soggetto di comunicare indebitamente con l'esterno. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - con atto personale e con atto redatto dal difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 41 bis legge 354/1975. Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da una motivazione apparente, essendo ricorsa a meri automatismi. Infatti, non ha tenuto in considerazione una serie di elementi, tra cui la circostanza che tutti i vertici del clan Amato-Pagano siano ormai da anni reclusi, anche loro, in regime di 41 bis ord. pen. e si siano dissociati dal contesto criminale; per questo il ricorrente non avrebbe motivo di rimettersi in contatto con alcuno. Si censura la sottovalutazione del trascorso ampiamente positivo del trattamento penitenziario e della pena residua ormai esigua. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1 La inammisibilità riguarda sia il ricorso personale, in virtù della carenza di legittimazione (per l'obbligo di redazione del ricorso da parte di difensore cassazionista) , che quello redatto dal difensore. 3.2 Quanto ai motivi addotti dal difensore, ne va infatti dichiarata la manifesta infondatezza. Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica' del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile. Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo. Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di /2-M provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Gi