CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoliconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che aveva condannato CiroArcone alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole del reato dicui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, perché contravveniva al divieto diaccesso alle aree del comune di Napoli, emesso in data 12/05/2002 dal [OSCURATO:PERSONA] della durata di mesi 12 a decorrere dal 13/05/2022, data di avvenutanotifica, che comprende via [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia.2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge, poiché, a fronte dell’emanazione delprovvedimento questorio del divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2,d.l. n. 48 del 2017, non era intervenuta la necessaria convalida da partedell’Autorità giudiziaria, posto che, all’epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’art. 10,comma 5, d.l. n. 48 del 2017 richiamava le disposizioni di cui all’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, l. n. 401 del 1989, relativamente alla necessità della convalidagiudiziaria, per cui la misura disposta dal Questore, in mancanza di convalida, almomento del controllo, avvenuto il 21/03/2023, aveva già perso la sua efficacia,con conseguente impossibilità di ritenere integrato il reato contestato, tanto piùche, essendo il DACUR privo della prescrizione aggiuntiva dell’obbligo dipresentazione, la sua mancata convalida da parte del G.I.P. rende l’interoprovvedimento del tutto inefficace.3. L'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto ilprofilo della violazione di legge, sostenendo l’omessa necessaria convalida, daparte dell’Autorità giudiziaria, del provvedimento del Questore del divieto diaccesso previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, con conseguenteperdita di efficacia del predetto provvedimento ed impossibilità di ritenereintegrato il reato contestato, è inammissibile, in quanto espone censure nonconsentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni giàadeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito, avendo la Corte territoriale (v. pag. 4 della sentenza impugnata), eprima ancora il Tribunale di Napoli (v. pag. 2 della sentenza di primo grado),adeguatamente chiarito che l'ipotesi contravvenzionale contestata - art. 10,comma 2, d.l. n. 14 del 2017 -, relativa alla violazione del divieto di accesso adun'area del territorio del comune di Napoli impartito dal Questore per un periododi dodici mesi, non richiedeva la procedura di preventiva convalida delprovvedimento questorile. Il procedimento di convalida dell’Autorità giudiziariaera invece richiesto, secondo il richiamo previsto dal comma 4 dell’art. 10 d.l. n.14 del 2017, dalla diversa e più grave ipotesi di reato disciplinata dall'art. 10,comma 3, d.l. n. 14 del 2017, in cui il provvedimento del Questore, emesso neiconfronti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in gradodi appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o ilpatrimonio, prevedeva il divieto di accesso ad un’area territoriale comunale perun periodo da dodici mesi a due anni.Infatti, l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, vigente ratione temporis, dopo averdisciplinato, al comma 1, l’ordine di allontanamento adottato dagli organiaccertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie latrasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi di reiterazionedelle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dallacondotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, conprovvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto diaccesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nelprovvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibilicon le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto». Laviolazione del divieto è punita con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno,secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 d.l. n. 14del 2017.Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione normativa «la durata deldivieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, nésuperiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva oconfermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati controla persona o il patrimonio». In tali ipotesi, il contravventore al divieto è punitocon l'arresto da uno a due anni, e, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 d.l. n. 14 del2017, «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6,commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401», che prevedono, apena di inefficacia, la procedura di convalida del provvedimento questorile daparte dell’Autorità giudiziaria.Tanto premesso, nel caso in scrutinio, il provvedimento questorile del12/05/2022, le cui prescrizioni sono state violate dal ricorrente il 21/03/2023,nel prevedere il divieto di accesso per mesi dodici, a decorrere dal 13/05/2022,nelle aree tra via [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia del comune di Napoli, emesso aisensi della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, vigenteratione temporis, non necessitava del provvedimento di convalida dell’Autoritàgiudiziaria, sicchè la violazione commessa dal ricorrente il 21/03/2023 integra ilreato di cui all’art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.l. n. 14 del 2017, ipotesicorrettamente contestata nel presente procedimento (v. Sez. 7, n. 4906dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idoneiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appareequo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]