CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 13 dicembre 2024, che confermava la decisione resa in primo grado, con cui l'imputato veniva assolto dai reati ascritti sub capi a (artt. 54 e 1161 R.D 30 marzo 1942, n. 327) e b (artt. 633 e 639 bis cod. pen.) dell'imputazione, per particolare tenuità del fatto; considerato che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui quelle prospettate nel ricorso non si confrontano in termini di specificità, limitandosi a contestare l'asserita insufficienza di elementi probatori e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali. Il ricorrente introduce, infatti, asserzioni eccentriche e del tutto inconferenti (quali l'andamento delle maree e un preteso interesse generale che le opere abusive avrebbero tutelato) rispetto al capo d'imputazione e al nucleo argomentativo della motivazione. Le ragioni prospettate nella sentenza impugnata sono corrette in diritto, avendo la Corte d'appello precipuamente indicato la natura e l'estensione delle opere oggetto della contestazione, mediante le quali il ricorrente aveva occupato abusivamente circa 700 metri quadri di arenile limitrofo all'area detenuta in concessione. E, anche in punto di elemento soggettivo del reato ascritto, le ragioni rese dai giudici di merito sono ineccepibili, là dove si chiarisce come il ricorrente non potesse non essere consapevole del carattere abusivo e arbitrario dell'invasione di una così vasta porzione di arenile, che avrebbe, invece, dovuto restare libero dai manufatti introdotti, sine titulo, dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che le censure oggetto del secondo motivo sono state correttamente disattese, avendo i giudici di appello correttamente applicato al reato di cui al capo a) i principi posti dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il fatto sub capo a) è stato accertato in data 15 giugno 2018, e che, tenuto presente il termine prescrittivo di anni cinque, si giunge alla data del 15 giugno 2023, cui vanno aggiunti, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, i diciotto mesi previsti dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, dinnanzi citata. Si arriva così al 15 dicembre 2024, data successiva alla sentenza gravata. E, a nulla vale sottolineare, come vorrebbe il ricorrente, che la realizzazione delle opere abusive risale al 2014, e non al 2018. I rilevi difensivi - che insistono, a più riprese, sulla "voglia" (così a p. 3 del ricorso) di definire il giudizio in limine litis (così, a p. 2 del ricorso), vale a dire prima del 15 dicembre 2024 (data della sentenza impugnata) - sono privi di pregio. Per pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato de quo è, infatti, alla cessazione della condotta antigiuridica che occorre guardare ai fini del calcolo della prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154 - 01: «in tema di tutela del demanio, l'ingiunzione di sgombero di un'area demaniale oggetto di abusiva occupazione, non seguita dalla cessazione della condotta antigiuridica, non ha effetto interruttivo della prescrizione del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., in quanto tale effetto consegue o per fatto dell'agente che abbia rimosso l'opera, ovvero per fatto dell'autorità impeditivo della libera fruizione dell'area abusivamente occupata»; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Pmt, Rv. 275837 -01: «la permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae fino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale»). Dal testo della sentenza gravata risulta che l'integrale liberazione, da parte del ricorrente, delle aree di pertinenza comunale, avveniva non prima del 14 novembre 2018. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend