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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04088/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede in quanto generico per indeterminatezza, perché — non indicando i capi o i punti della sentenza cui precisamente si riferisce, e non connotandosi per concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisum- risulta privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte di una motivazione congrua e logicamente corretta posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, non risultano puntualizzati gli elementi di fatto e di diritto alla base della censura formulata, non consentendosi, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede in quanto generico per indeterminatezza, perché — non indicando i capi o i punti della sentenza cui precisamente si riferisce, e non connotandosi per concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisum- risulta privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte di una motivazione congrua e logicamente corretta posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, non risultano puntualizzati gli elementi di fatto e di diritto alla base della censura formulata, non consentendosi, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 04088/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris