CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1994
Cassazione n. 41204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 17/09/1994 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2) in ordine alla pretesa inoffensività della condotta, correttamente ritenuta riconducibile, invece, nell'ambito di applicazione dell'art.385 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere esté is re [OSCURATO:PERSONA] nte Orlane( [OSCURATO:PERSONA] stanzo / / , _ DEPos IN C.1 N c