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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13981/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA] circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro mesi di reclusione.

Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orlì1ckjVllni Anna t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA] circa la pena da irrogargli in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., rideterminandola nella misura di quattro mesi di reclusione. Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orlì1ckjVllni Anna t
Sentenza Cassazione n. 13981/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris