CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 22175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8439/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Societ à Cooperativa a r. l . in Liquidazione i n [OSCURATO:PERSONA] in persona dei CommissariStraordinari, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valerio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1130/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Ancona - in rigetto dell ’ appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] scarlin liquidazione (in persona dei Commissari straordinari) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –ha integralmente confermato la sentenza n. 2721/2015 con la quale il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda, proposta dalla società Avicola: - di revoca, ai sensi degli artt. 91 d. lgs. N. 270/99 e 67 primo comma n. 2 Legge fallimentare, dell’atto di compravendita avente a oggetto il compendio immobiliare sito in Montagnana (PD), [OSCURATO:PERSONA] n. 4, stipulato tra [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -nonché di revoca e, comunque, di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901, 4° comma, cod. civ., dei due successivi atti di compravendita dello stesso immobile (vale a dire l’atto di vendita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Occorre premettere che l’attuale parte attrice nel giudizio di merito deduceva che i tre suindicati atti di compravendita (cui si erano accompagnati, in contestualità e a latere , diversi contratti di locazione/sublocazione del medesimo compendio immobiliare) andavano revocati in quanto lesivi della sua integrità patrimoniale. In particolare, la compravendita stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cioè l’atto dispositivo posto a monte di tutta la catena di trasferimenti del compendio di Montagnana), sarebbe stata revocabile ex art. 67, 1° comma, n. 2 L.F. perché atto estintivo di debito pecuniario scaduto ed esigibile non effettuato con denaro o con altro mezzo normale di pagamento: posto che, sott o l ’ apparenza formale di una compravendita immobiliare con pagamento parzialmente differito, si sarebbe celata una pura e semplice datio in solutum, organizzata e attuata nell’ambito di rapporti infragruppo e preordinata al sostanziale “svuotamento patrimoniale” de [OSCURATO:PERSONA] con correlativa “patrimonializzazione”di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai due successivi atti di disposizione del compendio immobiliare, gli stessi sarebbero stati revocabili, ai sensi dell’art. 2901, c. 4°, c.c., posto che lo “status”“massimamente qualificato” delle due società sub-acquirenti ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), avrebbe impedito di ritenere operante in capo alle stesse il requisito scriminante della buona fede contrattuale che, solo, sarebbe valso a far salvo il loro acquisto. Occorre aggiungere che, in pendenza di lite, con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Milano in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 1930, racc. n. 1396 (doc. n. 3 fasc. di secondo grado), il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si scindeva parzialmente mediante assegnazione del proprio ramo d’azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza non cartolarizzati derivanti da operazioni di leasing finanziario, a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., divenuta, con decorrenza dalla data di efficacia della scissione stessa. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] – società cooperativa a r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 24 della Costituzione (diritto alla difesa), nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la corte territorialeha omesso di esaminare i document i contenuti nel fascicolo di parte di primo grado.Parte ricorrente, in primo luogo, si è lamentata del fatto che la Corte territoriale - anziché limitarsi a constatare, al momento della decisione, la mancanza del fascicolo di parte del I° grado di [OSCURATO:PERSONA] in A.S., concludendo conseguentemente per l’impossibilità di decidere la sua domanda volta a ottenere la revoca del primo atto di vendita fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - “ avrebbe potuto quantomenochiedere chiarimenti, constatata la presenza in atti della dichiarazione di smarrimentorilasciata dal Tribunale di Ancona”. Ha sostenuto di aver depositato in data 30/5/2016, nell’ambito del giudizio di appello, una copia cartacea del proprio fascicolo di primo grado, andato smarrito, c hiedendo che venisse inserito in quello d’ufficio;di non sapere se ciò sia stato fatto o meno e che, in ogni caso, l’ulteriore smarrimento del suo fascicolo di parte (risultato mancante al momento della decisione inappello), non essendo ad essa imputabile, non potevaandare a detrimento delle sue ragioni, sicché la sentenza della corte territoriale dovrebbe essere cassata con rinvio al giudice d’appello perché rimetta in istruttoria la causa disponendo una nuova ricerca in cancelleria e, in caso di esito infruttuoso, una seconda ricostruzione. Ha aggiunto che, diversamente provvedendo, si incorrerebbe in una violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e nell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio attraverso l’omesso esame dei documenti finalizzati a offrine la dimostrazione. 2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di esaminare il suo primo motivo di impugnazione in appello, con il quale aveva contestato la mancata ammissione da parte del Tribunale di Ancona delle prove costituende, che erano state tempestivamente formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed erano intese far luce sulle reali motivazioni sottese alla sequenza degliatti di disposizione dell’immobile nonché sullo status soggettivo (buona o malafede contrattuale) dei terzi sub-acquirenti (e cioè di [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:SOCIETA], quindi [OSCURATO:PERSONA] e, ora, [OSCURATO:PERSONA]). Ha sottolineato che l’assenza del fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio non precludeva necessariamente la possibilità di far entrare nel processo ulteriori mezzi di prova costituendi e comunque il rigetto delle istanze istruttorie non motivato dal giudice di primo grado, avrebbe richiesto un rigetto giustificato dello specifico motivo di gravame . 3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e ancor prima Intesa leasing s.p.a.). Tutti gli altri intimati non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni. Non sono state depositate memorie in vista dell’odierna udienza, ma parte ricorrente con nota 4 maggio 2023 ha depositato alcuni documenti in formato elettronico, tra cui anche la sentenza impugnata, corredata soltanto dalla attestazione di conformità. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione dell’ordinanzaentro il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile. A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorsoper cassazione deve essere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». Unitamente al ricorsodebbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, una serie di documenti tra cui, in virtù del comma 2, n. 2del medesimo art. 369 cit. , la « copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Scopodi tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notifica della sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d. «termine breve» di impugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. La norma è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso del tempo. Invero, dopo un primo orientamento assolutamente restrittivo, secondo il quale l’obbligo di deposito sia della sentenza impugnata che della relazione di notificazione doveva essere adempiuto contestualmente al deposito del ricorso nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (così v. per tutte Cass. n. 2067 del 1971 e n. 10959 del 1995), si è passati, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. N. 11932 del 1998) ad orientamento meno rigoroso, secondo il quale è concesso alla parte di allegare copia autentica di sentenza e relata anche separatamente dal deposito del ricorso, facendo leva sull’applicazione estensiva dell’art. 372, secondo cui è ammesso il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, ma pur sempre nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica. È vero che, direcente le Sezioni Unite di questa Corte (n. 21349 del 2022) hanno anche ulteriormente precisato che, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. E tuttavia nel presente procedimento, pur essendo stata addotta la notifica della sentenza impugnata, non risulta essere stata ritualmente depositata la documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso, né all’atto del deposito del ricorso e neppure nel termine perentorio di venti giorni dalla sua ultima notifica. D’altra parte, detta documentazione non è stata rinvenuta dal Collegio né nel fascicolo di parte controricorrente e neppure nella documentazione risultante dal fascicolo telematico. E neppure può essere applicato nella specie il principio di diritto, affermato finda Cass. n. 17066 del 2013, secondo il quale: Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. . Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 29 ottobre2020, mentre il ricorso è stato notificato il 24 marzo 2021,quando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione era irrimediabilmente spirato. Il ricorso, pertanto, è improcedibile. 2. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,