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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 26678/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTA' di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 127 c.p.p. per l’udienza senza discussione orale, nonrichiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha dichiarato inam-missibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui ilG.I.P. locale, provvedendo in ordine alla richiesta del PM di convalida del sequestropreventivo operato d'urgenza dalla p.g. il 03/12/2025, aveva disposto la convalidae il contestuale sequestro preventivo impeditivo della somma di 3.515 euro inbanconote di vario taglio rinvenute dagli operanti della Questura di Taranto nell'a-bitazione di [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale n. 8839/2025R.G.N.R. per il reato di cui all'articolo 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90 per averein concorso con [OSCURATO:PERSONA] detenuto sostanza stupefacente (n. 12 involucri ter-mosaldati contenenti 7,41 grammi lordi di cocaina) al fine dell'illecita cessione aterzi.2. [OSCURATO:PERSONA] è la moglie di [OSCURATO:PERSONA] il quale, già in sede dispontanee dichiarazioni rese successivamente all'arresto, aveva dichiarato chequei soldi non erano suoi, ma costituivano l'acconto per la vendita di una motoAfrica [OSCURATO:PERSONA] intestata alla moglie della quale il giorno precedente era stato operatoil passaggio di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione aveva prodotto documentazionecomprovante l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo menzionato dall'in-dagato nonché copia di alcuni screenshot relativi ad un annuncio di vendita aventead oggetto proprio un'onda [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tarantino, in sede di convalida del sequestro e di emissione del titolocautelare, come riportato alle pagg. 3-6 dei provvedimento impugnato, aveva ri-tenuto invece che la somma di denaro in sequestro fosse provento dell'attività dispaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e che non fosse provato che si trattasse della sommaasseritamente ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] quale acconto nell'ambito della vendita delmotoveicolo evocata dal [OSCURATO:PERSONA].

E aveva rilevato come, peraltro, non vi fosseprova che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata l’effettiva utilizzatrice del predetto motoveicolo,di cui pure era intestataria, e che avesse pubblicato l'annuncio di vendita.

E comeneppure vi fosse prova che il veicolo in parola si trovasse nella concreta disponi-bilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Aveva sottolineato, ancora, come apparisseestremamente singolare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto presso il PRA a formu-lare una dichiarazione di vendita del motoveicolo in questione a lei intestato esat-tamente il 4 dicembre 2025, ossia poche ore dopo l'arresto del marito.La peculiare concatenazione degli eventi in questione, per il giudice dellacautela, è indice della circostanza che tale dichiarazione di vendita è stata effet-tuata proprio per giustificare ex post l'anomala detenzione di 3.515 euro in con-tanti.

Peraltro, si sottolineava che nella dichiarazione di vendita prodotta dalla di-fesa si fa riferimento a un prezzo di vendita pari a 4.990 euro ma non si fa nessunriferimento alla corresponsione di acconti, mentre solo in calce alla summenzio-nata dichiarazione di vendita è stata redatta una dichiarazione manoscritta, appa-rentemente sottoscritta da tale [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente, e da RaimondiRosaria quale venditrice, ove si fa riferimento ad un acconto di 3.500 euro chesarebbe stato corrisposto il 02/12/2025.

Ma tale dichiarazione — evidenziava ilGip— non risulta autenticata per cui non può dirsene provata l'autenticità.In ordine al periculum in mora rilevava il G.I.P. che la somma di 3.515 eurodi cui era stato chiesto il sequestro preventivo impeditivo andava sequestrata perimpedire che la stessa fosse reinvestita nell'acquisto di nuovi quantitativi di so-stanze stupefacenti da parte dell'odierno indagato o da parte dei complici di questi.3.

Nel provvedimento impugnato, nel rispondere alle doglianze dell’odiernaricorrente, il tribunale del riesame dà atto delle produzioni documentali effettuatedalla [OSCURATO:PERSONA] e rileva che l'istanza di riesame deve essere dichiarata inammissi-bile, essendo rimasta sfornita di riscontro probatorio la dedotta titolarità, da partedella terza interessata [OSCURATO:PERSONA], della somma sottoposta a sequestro pre-ventivo impeditivo e, dunque l’oggettiva sussistenza di un interesse concreto erestituzione della somma in suo favore.Rilevano i giudici del gravame cautelare che — lungi dal confrontarsi con lepuntuali osservazioni critiche poste nel provvedimento impugnato a fondamentodella ritenuta, radicale inattendibilità della versione, già fornita dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] con le spontanee dichiarazioni rese all'udienza di convalida dell'ar-resto circa la provenienza della somma di denaro pari a 3515 euro (suddivisa inbanconote di vario taglio: 49 banconote da euro 50; 42 banconote da euro 20: 17banconote da euro 10, 11 banconote da euro 5), rinvenuta nella camera da lettodell'abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] dell'odierna ricorrente si è limitatasostanzialmente a riproporre tale versione e a sostenerne la fondatezza sulla basedella stessa documentazione presentata all'udienza di convalida dell'arresto delPeluso, avvenuto la sera del 03 dicembre 2025, alle ore 23:15.4.

Ricorre avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del so-stituto processuale del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo la ricorrente ricorda i fatti nel loro svolgimento e ladocumentazione prodotta e lamenta violazione dell'articolo 177 del codice civile,norma la cui applicabilità alla fattispecie concreta esimerebbe, in tesi difensiva, daqualunque dimostrazione circa l’interesse ad agire e alla provenienza lecita dellasomma di denaro rinvenuta e posta in sequestro dalla p.g., profilo di ordine se-condario cui, però, ci si duole, fa riferimento argomentativo la motivazione dell'or-dinanza impugnata.La ricorrente ricorda che la norma in questione disciplina la comunione degliacquisti operati dai due coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli re-lativi a beni personali.

Ne discenderebbe che la somma di denaro contante custo-dita nell'armadio della camera da letto coniugale, quale che ne sia la provenienza,ricade certamente nella comunione legale dei beni, con conseguente contitolaritàdel relativo diritto di proprietà.L’inosservanza da parte dei giudici del riesame reale delle suddette dispo-sizioni civilistiche, delle quali bisognerebbe tener conto nell'applicazione dellalegge penale con riguardo alla specificità del caso, avrebbe determinato quindierroneamente gli stessi a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione laddove il tribunaledel riesame argomenta sul difetto di prova non già in merito alla titolarità del benein sequestro (e quindi alla legittimazione e all'interesse ad agire), bensì in ordinealla provenienza del bene stesso, ritenuta illecita a dispetto delle contrarie dedu-zioni della terza istante odierna ricorrente.Non sarebbe alcun modo individuata, pertanto, la pertinenza del denarocon il reato per cui si procede.5.

Il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ri-portate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il proposto ricorso è inammissibile.Si tratta di un ricorso totalmente generico ed aspecifico che non si confrontain alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato e che si limita ariproporre nuovamente e acriticamente le argomentazioni già avanzate sia al Gipche al tribunale del riesame in ordine alla provenienza del danaro che si assumeessere l'acconto della vendita della moto di cui si è detto in precedenza.Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva-zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau-telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo-mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimentoalla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere correttoin diritto.2.

La ricorrente evoca istituti civilistici, quale quello della comunione legaletra i coniugi, che nulla hanno a che vedere con la vicenda che ci occupa dove vienein rilievo il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo, che si estende ai beni co-munque nella disponibilità dell’indagato, senza che possano rilevare presunzioni ovincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra i coniugi.Nel sistema delle misure cautelari reali in sede penale, il terzo interessato(anche coniuge) è legittimato a intervenire solo se titolare di una situazione giuri-dica concreta e attuale e se tale posizione si sostanzia in un diritto reale o comun-que in una titolarità effettiva sul bene sequestrato.

Conseguentemente l’interessead agire non è presunto, ma deve essere allegato e dimostrato in concreto (cfr.Sez. 5, n. 7414 del 20/11/2024, dep. 2025, Lucariello, non mass.).La giurisprudenza di legittimità è chiara su un punto decisivo, ovvero chele presunzioni civilistiche (es. comproprietà al 50%, comunione ex artt. 177 ss.c.c., cointestazione bancaria) non sono opponibili automaticamente nel giudiziopenale sul sequestro.

Ciò perché, ai fini del sequestro, rileva la disponibilità effet-tiva del bene da parte dell’indagato, non la titolarità formale o presunta.

Il dirittopenale cautelare privilegia il criterio della disponibilità sostanziale rispetto a quellodella titolarità formale (cfr. Sez. 3, n. 17894 del 11/03/2025, Astore, Rv. 288027– 01 relativo al caso di un sequestro preventivo che era stato eseguito su un saldopresente su alcuni conti correnti dell'indagato cointestati con la moglie, la qualeaveva richiesto la restituzione nella misura del 50%, in quanto soggetto estraneoal reato per il quale era stata adottata la misura).Nello stesso solco ermeneutico Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Placenti,Rv. 276278 - 01 ha affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale allaconfisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e asoggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo ingiacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile(artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali,ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di talisomme e la conseguente illegittimità del vincolo (si trattava di una fattispecie incui la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto dideposito postale nominativo cointestato con i genitori dell'indagato, alimentatoesclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita diun immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagliinvestimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita; conf.

Sez. 3, n. 45353 del19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317 – 01).Dunque, nel caso in esame è stato motivatamente escluso l’interesse adagire della coniuge ricorrente, posto che la mera qualità di coniuge in regime dicomunione legale non è idonea a radicare una posizione giuridica qualificata sulbene sequestrato.3.

La coniuge dell’indagato, che si qualifica come terzo interessato, puòproporre impugnazione avverso il sequestro preventivo solo ove alleghi e dimostriuna posizione giuridica concreta, attuale e diretta sul bene, non essendo sufficienteil mero vincolo coniugale o la presunzione derivante dalla comunione legale deibeni.L’interesse ad agire del coniuge-terzo, in altri termini, non può fondarsi,come detto, sul mero richiamo al regime di comunione legale, occorrendo la provaconcreta della titolarità, anche pro quota, delle somme oggetto di sequestro, non-ché della loro autonoma e lecita provenienza, non rilevando le presunzioni civili-stiche ove non corroborate da elementi fattuali idonei ad escludere la disponibilitàsostanziale dell’indagato.Tale prova concreta nel caso in esame è mancata.Ed invero, con motivazione logica e congrua, il tribunale pugliese ha riba-dito quanto già affermato dal Gip, ovvero che alla documentazione allegata all'attodi riesame non può attribuirsi alcuna valenza dimostrativa rispetto a quanto so-stenuto dalla richiedente, atteso che: a. il fatto che la moto fosse formalmenteintestata alla [OSCURATO:PERSONA] non implica necessariamente che la stessa ne avesse lamateriale disponibilità e l'uso, né la fotocopia dello screenshot dell'annuncio divendita di un motociclo "[OSCURATO:PERSONA]", di cui non si riesce a leggere il numerodi targa presenta alcun elemento idoneo ad individuarne sia la data di pubblica-zione online sia l'autore della stessa; b. la dichiarazione unilaterale di vendita èstata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al P.R.A. di Taranto solo in data 04/12/2025, ossiail giorno dopo l'arresto del coniuge indagato avvenuto la sera del 03/12/2025 alleore 23:15, e dunque il giorno prima dell'udienza fissata per la convalida dell'arre-sto (svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); c. tale dichiarazione unilaterale di vendita contienesoltanto l'indicazione del prezzo di vendita del motociclo e non anche il riferimentoad una somma stabilita a titolo di acconto; d. alla dichiarazione manoscritta nonpuò certamente essere attribuita validità di prova del fatto dichiarato, trattandosidi scrittura privata priva di firma autenticata della apparente dichiarante, tale [OSCURATO:PERSONA], oltre che della stessa [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non può non rilevarsi,per il tribunale tarantino, l'anomalia e il carattere fortemente sospetto di una tale"quietanza di pagamento" che sarebbe stata rilasciata dal debitore (la parte ac-quirente) anziché, come previsto dal codice civile (art. 1199 cod. civ.), dal credi-tore (la parte venditrice).Coerente con tali dati di fatto appare il rilievo che si legge nell’ordinanzaimpugnata per cui, a prescindere dalla mancanza di autenticità del documento,appare del tutto inverosimile che la sedicente acquirente del mezzo si sia deter-minata a corrispondere alla odierna ricorrente un acconto (di 3.500 euro) pari aben il 70% del dichiarato prezzo di vendita del motociclo (4.990 euro), e che possaaver provveduto alla corresponsione di una tale cifra (guarda caso, proprio il giornoprima dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], stando a quanto scritto nel documento prodotto)consegnando brevi manu denaro contante, in banconote anche di piccolo taglio(ricordiamo che si tratta di 49 banconote da curo 50; 42 banconote da curo 20;17 banconote da curo 10; 11 banconote da curo 5), senza lasciare alcuna tracciacontabile dell'operazione e senza premurarsi di richiedere contestualmente allaparte venditrice il rilascio di quietanza di pagamento.Ne è derivata correttamente, verificata la oggettiva insussistenza della van-tata titolarità, da parte della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], della somma sot-toposta a sequestro preventivo impeditivo e, dunque, di un interesse concreto edeclaratoria da parte del tribunale tarantino di inammissibilità del proposto rie-same, costituendo, l'interesse a impugnare, condizione di ammissibilità di qualsiasiimpugnazione (ex artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.).4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 127 c.p.p. per l’udienza senza discussione orale, nonrichiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha dichiarato inam-missibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui ilG.I.P. locale, provvedendo in ordine alla richiesta del PM di convalida del sequestropreventivo operato d'urgenza dalla p.g. il 03/12/2025, aveva disposto la convalidae il contestuale sequestro preventivo impeditivo della somma di 3.515 euro inbanconote di vario taglio rinvenute dagli operanti della Questura di Taranto nell'a-bitazione di [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale n. 8839/2025R.G.N.R. per il reato di cui all'articolo 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90 per averein concorso con [OSCURATO:PERSONA] detenuto sostanza stupefacente (n. 12 involucri ter-mosaldati contenenti 7,41 grammi lordi di cocaina) al fine dell'illecita cessione aterzi.2. [OSCURATO:PERSONA] è la moglie di [OSCURATO:PERSONA] il quale, già in sede dispontanee dichiarazioni rese successivamente all'arresto, aveva dichiarato chequei soldi non erano suoi, ma costituivano l'acconto per la vendita di una motoAfrica [OSCURATO:PERSONA] intestata alla moglie della quale il giorno precedente era stato operatoil passaggio di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] nell'occasione aveva prodotto documentazionecomprovante l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo menzionato dall'in-dagato nonché copia di alcuni screenshot relativi ad un annuncio di vendita aventead oggetto proprio un'onda [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tarantino, in sede di convalida del sequestro e di emissione del titolocautelare, come riportato alle pagg. 3-6 dei provvedimento impugnato, aveva ri-tenuto invece che la somma di denaro in sequestro fosse provento dell'attività dispaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e che non fosse provato che si trattasse della sommaasseritamente ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] quale acconto nell'ambito della vendita delmotoveicolo evocata dal [OSCURATO:PERSONA]. E aveva rilevato come, peraltro, non vi fosseprova che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata l’effettiva utilizzatrice del predetto motoveicolo,di cui pure era intestataria, e che avesse pubblicato l'annuncio di vendita. E comeneppure vi fosse prova che il veicolo in parola si trovasse nella concreta disponi-bilità della famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Aveva sottolineato, ancora, come apparisseestremamente singolare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto presso il PRA a formu-lare una dichiarazione di vendita del motoveicolo in questione a lei intestato esat-tamente il 4 dicembre 2025, ossia poche ore dopo l'arresto del marito.La peculiare concatenazione degli eventi in questione, per il giudice dellacautela, è indice della circostanza che tale dichiarazione di vendita è stata effet-tuata proprio per giustificare ex post l'anomala detenzione di 3.515 euro in con-tanti. Peraltro, si sottolineava che nella dichiarazione di vendita prodotta dalla di-fesa si fa riferimento a un prezzo di vendita pari a 4.990 euro ma non si fa nessunriferimento alla corresponsione di acconti, mentre solo in calce alla summenzio-nata dichiarazione di vendita è stata redatta una dichiarazione manoscritta, appa-rentemente sottoscritta da tale [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente, e da RaimondiRosaria quale venditrice, ove si fa riferimento ad un acconto di 3.500 euro chesarebbe stato corrisposto il 02/12/2025. Ma tale dichiarazione — evidenziava ilGip— non risulta autenticata per cui non può dirsene provata l'autenticità.In ordine al periculum in mora rilevava il G.I.P. che la somma di 3.515 eurodi cui era stato chiesto il sequestro preventivo impeditivo andava sequestrata perimpedire che la stessa fosse reinvestita nell'acquisto di nuovi quantitativi di so-stanze stupefacenti da parte dell'odierno indagato o da parte dei complici di questi.3. Nel provvedimento impugnato, nel rispondere alle doglianze dell’odiernaricorrente, il tribunale del riesame dà atto delle produzioni documentali effettuatedalla [OSCURATO:PERSONA] e rileva che l'istanza di riesame deve essere dichiarata inammissi-bile, essendo rimasta sfornita di riscontro probatorio la dedotta titolarità, da partedella terza interessata [OSCURATO:PERSONA], della somma sottoposta a sequestro pre-ventivo impeditivo e, dunque l’oggettiva sussistenza di un interesse concreto erestituzione della somma in suo favore.Rilevano i giudici del gravame cautelare che — lungi dal confrontarsi con lepuntuali osservazioni critiche poste nel provvedimento impugnato a fondamentodella ritenuta, radicale inattendibilità della versione, già fornita dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] con le spontanee dichiarazioni rese all'udienza di convalida dell'ar-resto circa la provenienza della somma di denaro pari a 3515 euro (suddivisa inbanconote di vario taglio: 49 banconote da euro 50; 42 banconote da euro 20: 17banconote da euro 10, 11 banconote da euro 5), rinvenuta nella camera da lettodell'abitazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] — la [OSCURATO:PERSONA] dell'odierna ricorrente si è limitatasostanzialmente a riproporre tale versione e a sostenerne la fondatezza sulla basedella stessa documentazione presentata all'udienza di convalida dell'arresto delPeluso, avvenuto la sera del 03 dicembre 2025, alle ore 23:15.4. Ricorre avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del so-stituto processuale del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo la ricorrente ricorda i fatti nel loro svolgimento e ladocumentazione prodotta e lamenta violazione dell'articolo 177 del codice civile,norma la cui applicabilità alla fattispecie concreta esimerebbe, in tesi difensiva, daqualunque dimostrazione circa l’interesse ad agire e alla provenienza lecita dellasomma di denaro rinvenuta e posta in sequestro dalla p.g., profilo di ordine se-condario cui, però, ci si duole, fa riferimento argomentativo la motivazione dell'or-dinanza impugnata.La ricorrente ricorda che la norma in questione disciplina la comunione degliacquisti operati dai due coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli re-lativi a beni personali. Ne discenderebbe che la somma di denaro contante custo-dita nell'armadio della camera da letto coniugale, quale che ne sia la provenienza,ricade certamente nella comunione legale dei beni, con conseguente contitolaritàdel relativo diritto di proprietà.L’inosservanza da parte dei giudici del riesame reale delle suddette dispo-sizioni civilistiche, delle quali bisognerebbe tener conto nell'applicazione dellalegge penale con riguardo alla specificità del caso, avrebbe determinato quindierroneamente gli stessi a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione laddove il tribunaledel riesame argomenta sul difetto di prova non già in merito alla titolarità del benein sequestro (e quindi alla legittimazione e all'interesse ad agire), bensì in ordinealla provenienza del bene stesso, ritenuta illecita a dispetto delle contrarie dedu-zioni della terza istante odierna ricorrente.Non sarebbe alcun modo individuata, pertanto, la pertinenza del denarocon il reato per cui si procede.5. Il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ri-portate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il proposto ricorso è inammissibile.Si tratta di un ricorso totalmente generico ed aspecifico che non si confrontain alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato e che si limita ariproporre nuovamente e acriticamente le argomentazioni già avanzate sia al Gipche al tribunale del riesame in ordine alla provenienza del danaro che si assumeessere l'acconto della vendita della moto di cui si è detto in precedenza.Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva-zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau-telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo-mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimentoalla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere correttoin diritto.2. La ricorrente evoca istituti civilistici, quale quello della comunione legaletra i coniugi, che nulla hanno a che vedere con la vicenda che ci occupa dove vienein rilievo il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo, che si estende ai beni co-munque nella disponibilità dell’indagato, senza che possano rilevare presunzioni ovincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra i coniugi.Nel sistema delle misure cautelari reali in sede penale, il terzo interessato(anche coniuge) è legittimato a intervenire solo se titolare di una situazione giuri-dica concreta e attuale e se tale posizione si sostanzia in un diritto reale o comun-que in una titolarità effettiva sul bene sequestrato. Conseguentemente l’interessead agire non è presunto, ma deve essere allegato e dimostrato in concreto (cfr.Sez. 5, n. 7414 del 20/11/2024, dep. 2025, Lucariello, non mass.).La giurisprudenza di legittimità è chiara su un punto decisivo, ovvero chele presunzioni civilistiche (es. comproprietà al 50%, comunione ex artt. 177 ss.c.c., cointestazione bancaria) non sono opponibili automaticamente nel giudiziopenale sul sequestro. Ciò perché, ai fini del sequestro, rileva la disponibilità effet-tiva del bene da parte dell’indagato, non la titolarità formale o presunta. Il dirittopenale cautelare privilegia il criterio della disponibilità sostanziale rispetto a quellodella titolarità formale (cfr. Sez. 3, n. 17894 del 11/03/2025, Astore, Rv. 288027– 01 relativo al caso di un sequestro preventivo che era stato eseguito su un saldopresente su alcuni conti correnti dell'indagato cointestati con la moglie, la qualeaveva richiesto la restituzione nella misura del 50%, in quanto soggetto estraneoal reato per il quale era stata adottata la misura).Nello stesso solco ermeneutico Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Placenti,Rv. 276278 - 01 ha affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale allaconfisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e asoggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo ingiacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile(artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali,ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di talisomme e la conseguente illegittimità del vincolo (si trattava di una fattispecie incui la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto dideposito postale nominativo cointestato con i genitori dell'indagato, alimentatoesclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita diun immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagliinvestimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita; conf. Sez. 3, n. 45353 del19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317 – 01).Dunque, nel caso in esame è stato motivatamente escluso l’interesse adagire della coniuge ricorrente, posto che la mera qualità di coniuge in regime dicomunione legale non è idonea a radicare una posizione giuridica qualificata sulbene sequestrato.3. La coniuge dell’indagato, che si qualifica come terzo interessato, puòproporre impugnazione avverso il sequestro preventivo solo ove alleghi e dimostriuna posizione giuridica concreta, attuale e diretta sul bene, non essendo sufficienteil mero vincolo coniugale o la presunzione derivante dalla comunione legale deibeni.L’interesse ad agire del coniuge-terzo, in altri termini, non può fondarsi,come detto, sul mero richiamo al regime di comunione legale, occorrendo la provaconcreta della titolarità, anche pro quota, delle somme oggetto di sequestro, non-ché della loro autonoma e lecita provenienza, non rilevando le presunzioni civili-stiche ove non corroborate da elementi fattuali idonei ad escludere la disponibilitàsostanziale dell’indagato.Tale prova concreta nel caso in esame è mancata.Ed invero, con motivazione logica e congrua, il tribunale pugliese ha riba-dito quanto già affermato dal Gip, ovvero che alla documentazione allegata all'attodi riesame non può attribuirsi alcuna valenza dimostrativa rispetto a quanto so-stenuto dalla richiedente, atteso che: a. il fatto che la moto fosse formalmenteintestata alla [OSCURATO:PERSONA] non implica necessariamente che la stessa ne avesse lamateriale disponibilità e l'uso, né la fotocopia dello screenshot dell'annuncio divendita di un motociclo "[OSCURATO:PERSONA]", di cui non si riesce a leggere il numerodi targa presenta alcun elemento idoneo ad individuarne sia la data di pubblica-zione online sia l'autore della stessa; b. la dichiarazione unilaterale di vendita èstata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] al P.R.A. di Taranto solo in data 04/12/2025, ossiail giorno dopo l'arresto del coniuge indagato avvenuto la sera del 03/12/2025 alleore 23:15, e dunque il giorno prima dell'udienza fissata per la convalida dell'arre-sto (svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); c. tale dichiarazione unilaterale di vendita contienesoltanto l'indicazione del prezzo di vendita del motociclo e non anche il riferimentoad una somma stabilita a titolo di acconto; d. alla dichiarazione manoscritta nonpuò certamente essere attribuita validità di prova del fatto dichiarato, trattandosidi scrittura privata priva di firma autenticata della apparente dichiarante, tale [OSCURATO:PERSONA], oltre che della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non può non rilevarsi,per il tribunale tarantino, l'anomalia e il carattere fortemente sospetto di una tale"quietanza di pagamento" che sarebbe stata rilasciata dal debitore (la parte ac-quirente) anziché, come previsto dal codice civile (art. 1199 cod. civ.), dal credi-tore (la parte venditrice).Coerente con tali dati di fatto appare il rilievo che si legge nell’ordinanzaimpugnata per cui, a prescindere dalla mancanza di autenticità del documento,appare del tutto inverosimile che la sedicente acquirente del mezzo si sia deter-minata a corrispondere alla odierna ricorrente un acconto (di 3.500 euro) pari aben il 70% del dichiarato prezzo di vendita del motociclo (4.990 euro), e che possaaver provveduto alla corresponsione di una tale cifra (guarda caso, proprio il giornoprima dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], stando a quanto scritto nel documento prodotto)consegnando brevi manu denaro contante, in banconote anche di piccolo taglio(ricordiamo che si tratta di 49 banconote da curo 50; 42 banconote da curo 20;17 banconote da curo 10; 11 banconote da curo 5), senza lasciare alcuna tracciacontabile dell'operazione e senza premurarsi di richiedere contestualmente allaparte venditrice il rilascio di quietanza di pagamento.Ne è derivata correttamente, verificata la oggettiva insussistenza della van-tata titolarità, da parte della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], della somma sot-toposta a sequestro preventivo impeditivo e, dunque, di un interesse concreto edeclaratoria da parte del tribunale tarantino di inammissibilità del proposto rie-same, costituendo, l'interesse a impugnare, condizione di ammissibilità di qualsiasiimpugnazione (ex artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.).4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
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