CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 1993
Cassazione n. 34552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/04/2026 del Tribunale di Foggia; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocata generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sopra indicata con la quale il Tribunale, in ìJcomposizione monocratica, ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di Tizio per resistenza al pubblico ufficiale e lesioni aggravate, in ragione del mancato rispetto dell'art. 558 comma 4 -bis cod. proc. pen. e, in particolare, l'assenza di un provvedimento motivato del pubblico ministero in ordine alle ragioni che escludevano che l'arrestato potesse essere condotto presso un'abitazione anziché, come avvenuto, nella casa circondariale di Foggia, tanto da riverberarsi sul rispetto del termine fissato dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. tanto da rendere inefficace l'arresto ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il ricorrente ha dedotto due motivi. 2.1. Con il primo ha censurato la violazione di legge, con riferimento agli artt. 386 e 558 cod. proc. pen., in quanto la mancanza di motivazione specifica del pubblico ministero in ordine al luogo in cui condurre l'arrestato (domicilio o camera di sicurezza), proprio perché avviene in base ad esigenze concrete e alla condizione di urgenza, non incide sulla legittimità dell'arresto da valutarsi sulla ricorrenza dei soli presupposti di cui art. 381, comma 4, cod. proc. pen. tutti contenuti nel provvedimento di presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la sanzione di inefficacia dell'arresto si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle 24 ore per la messa a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale (casa circondariale o struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria) in cui l'arrestato viene nel frattempo condotto. Ne consegue che l'omessa indicazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato l'esecuzione della misura pre-cautelare non dà luogo ad alcuna nullità non solo perché non prevista dall'art. 178 cod. proc. pen. visto che gli unici requisiti obbligatori sono la data, il luogo dell'arresto, i motivi e l'eventuale nomina del difensore (art. 386, comma 3, cod. proc. pen.), ma anche perché è sufficiente che le menzionate ragioni possano ricavarsi dall'integrale contesto descrittivo dell'attività compiuta. 2.2. Con il secondo motivo ha censurato vizio di motivazione in quanto nel decreto del pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, risulta il riferimento esplicito alla mancanza indisponibilità di camere di sicurezza del circondario, oltreché la pericolosità della persona arrestata ed evincibile dalle modalità del fatto e dalla sua personalità.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. 2.1. Il Tribunale di Foggia ha ritenuto che l'assenza, nel verbale di arresto, di una motivazione specifica del pubblico ministero in ordine alle ragioni che escludevano la conduzione dell'arrestato presso un'abitazione, anziché nella casa circondariale come avvenuto, si riverberasse sul rispetto del termine di cui all'art. 386, comma 3, cod. proc. pen., rendendo per ciò solo inefficace l'arresto ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con detti argomenti, come sostenuto anche dalla requisitoria dell'Avvocata generale, è stato disatteso del tutto il costante orientamento di questa Corte, pur richiamato dal provvedimento impugnato, secondo il quale «In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. siriferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto, in ragione del fatto che l'arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).» (Sez. 6, n. 45711 del 12/10/2016, Durali, Rv. 268295 - 01). 2.3. L'argomento adottato dal Tribunale non ha alcun fondamento normativo. Infatti, la legittimità dell'arresto va valutato sulla base della sola ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. - tutti puntualmente indicati nel verbale di arresto e nel provvedimento del pubblico ministero di presentazione dell'imputato per la convalida e per il giudizio direttissimo -, e l'omessa esplicitazione delle ragioni di scelta del luogo di custodia non è sanzionato da alcuna nullità, atteso che gli unici requisiti doverosamente richiesti sono quelli indicati dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. (data, luogo dell'arresto, motivi di questo, eventuale nomina del difensore, menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1 -bis).2.4. Peraltro, pur non rilevando ai fini della convalida dell'arresto, le ragioni della scelta operata dal pubblico ministero di condurre [OSCURATO:PERSONA] nella casa circondariale di Foggia anziché presso la propria abitazione emergevano dal complessivo contesto descrittivo dell'attività di polizia giudiziaria e dal decreto del pubblico ministero, che davano espressamente atto, ai sensi dell'art. 558, comma 4-bis, cod. proc. pen., dell'indisponibilità delle camere di sicurezza del circondario e, implicitamente, della pericolosità dell'arrestato, desumibile sia dalla gravità della condotta - essendosi [OSCURATO:PERSONA] dato alla fuga in auto con rischio per l'incolumità pubblica e della stessa polizia giudiziaria che si era posta all'inseguimento - sia dalla sua personalità, gravata da precedenti penali anche in materia di armi. 3. In forza di detti argomenti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il ricorso attiene ad una fase oramai formalmente esauritasi e per un'iniziativa della polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la piena legittimità. P.Q.M. Annulla s P.Q.M