CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 31780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. ed inammissibilità nel resto; letta per l'imputato la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 14/05/2025 dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019. Argomenta che ai fini della sussistenza del reato contestato occorre che l'agente abbia omesso informazioni dovute e che ricorra anche l'elemento soggettivo e, cioè, il dolo specifico; nella specie, sussisteva il dubbio circa la ricorrenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo della fattispecie, in quanto nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza l'imputato aveva di dichiarato di svolgere attività lavorativa e l'omissione non aveva comportato il conseguimento di un'entità maggiore del beneficio erogato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. con motivazione assertiva, stereotipata e priva di reale contenuto giustificativo, limitandosi a richiamare le modalità della condotta. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (cfr p. 4 e 5, ove si evidenzia che l'imputato aveva omesso nel termine previsto dall'art. 3, comma 8 del d.l. 4/2019 di comunicare l'avvenuta assunzione lavorativa, informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o riduzione del beneficio, così percependo indebitamente il beneficio per il mese di gennaio 2022) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento 2oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. A fronte di uno specifico motivo di appello, con il quale si censurava il diniego di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha espresso una motivazione assertiva ed erronea, richiamando quale fatto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità quello integrativo della fattispecie di reato contestato e senza esplicitate le ragioni del diniego. Tale vizio motivazionale vizia parzialmente l'atto decisorio e tale profilo investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito. 3. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con la precisazione che, essendosi determinato il giudicato sull'accertamento del "fatto-reato" e sulla responsabilità dell'imputato, (cfr Sez.3, n.50215 del 08/10/2015, Rv.265434), ai sensi dell'art. 624 cod.pen. va dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annull P.Q.Mcon rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 05/06/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ikrironekl kt Depositata in Cancelleria oggi, 2 4 AGO, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dost.ss lisabett 4