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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 13377/2026

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e d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nel reato ex art.640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di effettiva specificità emeramente apparente, omettendo un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata (si vedanopagg. da 5 a 10, in ordine alle ragioni di fatto e di diritto fondative del giudizio di condanna, epag. 12 sulla insussistenza dei presupposti giustificanti la concessione della sospensionecondizionale della pena);che, infatti, sottolineando correttamente la non doverosità della rinnovazione probatorianel caso di specie, non trattandosi di un ribaltamento del giudizio assolutorio dovuto ad undiverso apprezzamento della attendibilità del narrato della persona offesa (si vedano, inparticolare, le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), la Corte territoriale ha affermato laresponsabilità dell’odierno ricorrente, in conformità ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata), così deducendone la partecipazione cosciente e volontaria all’operazionetruffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accredito dell’ingiusto profitto sullacarta prepagata lui intestata e da ritenersi nella sua piena disponibilità, data l’assenza didenuncia di furto o smarrimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nel reato ex art.640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta privo di effettiva specificità emeramente apparente, omettendo un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata (si vedanopagg. da 5 a 10, in ordine alle ragioni di fatto e di diritto fondative del giudizio di condanna, epag. 12 sulla insussistenza dei presupposti giustificanti la concessione della sospensionecondizionale della pena);che, infatti, sottolineando correttamente la non doverosità della rinnovazione probatorianel caso di specie, non trattandosi di un ribaltamento del giudizio assolutorio dovuto ad undiverso apprezzamento della attendibilità del narrato della persona offesa (si vedano, inparticolare, le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), la Corte territoriale ha affermato laresponsabilità dell’odierno ricorrente, in conformità ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, nonmassimata), così deducendone la partecipazione cosciente e volontaria all’operazionetruffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accredito dell’ingiusto profitto sullacarta prepagata lui intestata e da ritenersi nella sua piena disponibilità, data l’assenza didenuncia di furto o smarrimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris