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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21225/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 21.10.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione delle norme processuali.

Inoltre, con lo stesso motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di tener conto delle argomentazioni difensive ai fini della valutazione della prova a discarico escussa in sede di giudizio abbreviato.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure dedotte sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, sicché il ricorso risulta generico nonché privo di specificità e, pertanto, inammissibile.

In tale prospettiva, giova precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento psicologico (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ritenuto ampiamente provato l'elemento soggettivo, in ragione della indicazione sulla carta dei dati identificativi del proprietario e delle particolari modalità di realizzazione della condotta con riguardo all'elevato importo delle somme prelevate ed al breve lasso di tempo), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giova i li [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 21.10.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante la erronea applicazione delle norme processuali. Inoltre, con lo stesso motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di tener conto delle argomentazioni difensive ai fini della valutazione della prova a discarico escussa in sede di giudizio abbreviato. Il ricorso è inammissibile. Le censure dedotte sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, sicché il ricorso risulta generico nonché privo di specificità e, pertanto, inammissibile. In tale prospettiva, giova precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento psicologico (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ritenuto ampiamente provato l'elemento soggettivo, in ragione della indicazione sulla carta dei dati identificativi del proprietario e delle particolari modalità di realizzazione della condotta con riguardo all'elevato importo delle somme prelevate ed al breve lasso di tempo), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giova i li [OSCURATO:PERSONA] L
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