CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 23645/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 593/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 2986/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] IMERESEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], persona offesa avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Termini imerese Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiseto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagata in ordine a reato di cui agli artt. 392 e 595 cod. pen., ha, in parte, rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e ha disposto – a seguito di camera di consiglio - l’imputazione coatta per il reato di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23645/2025 Roma, lì, 24/06/2025 all’art. 616 cod. pen.(disponendo l’archiviazione in relazione ai reati di cui agli artt.392 e 595 cod. pen.) Deduce a sostegno del ricorso che tale provvedimento è abnorme essendo stata disposta l’imputazione con riferimento a reato per il quale non solo non era stata avanzata richiesta di archiviazione ma per il quale non risulta neppure la relativa iscrizione nel registro degli indagati 2. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Il giudice nell'ordinanza impugnata ha ritenuto che il trattenimento della corrispondenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], indagata in ordine ai reati di cui agli artt. 392 e 595 cod. pen., per i quali vi era stata iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., non integrasse il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'articolo 392 cod. pen. ma quello di soppressione della corrispondenza di cui all'articolo 616 cod. pen., e ha in relazione a tale diverso reato – in accoglimento dell’opposizione della persona offesa valutata nel contraddittorio delle parti - disposto l’imputazione coatta, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché vi provvedesse entro dieci giorni dalla comunicazione. Tale provvedimento è senz’altro abnorme essendo l’imputazione coatta intervenuta rispetto ad un reato che non solo era diverso rispetto a quelli per i quali era stata chiesta l’archiviazione, ma in relazione ad esso l’indagata non risultava neppure mai iscritta nel registro degli indagati. Con esso il G.i.p. ha esercitato il potere di ordinare al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione fuori del caso consentito dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., sul punto dovendo essere richiamato il principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581 - 01). Questa Corte ha, altresì, precisato che, nella suddetta ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare la relativa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/01/2014, Rv. 257786 – 01). Di là della possibilità di ricondurre il nuovo reato ravvisato dal giudice con l’imputazione coatta ad aspetti in fatto emergenti dalla richiesta di archiviazione e della possibilità di ritenere l’imputazione coatta intervenuta sulla base di una mera riqualificazione del fatto, risultando comunque il reato di cui all’art. 616 cod. pen. difficilmente assimilabile per struttura a quelli originariamente ravvisati dal P.M., ciò che rileva è che nel caso di specie per tale diverso reato non era stata disposta precedente iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. da parte del Pubblico Ministero e che il g.i.p. nel disporre al contempo l’archiviazione per i reati di cui agli artt. 595 e 392 cod. pen. originariamente iscritti, ha implicitamente ammesso che il P.m. per tale nuovo reato dovesse, oltre che elevare l’imputazione, procedere a nuova iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. (l’intervenuta archiviazione per gli originari reati non consentiva il mero aggiornamento dell’iscrizione originariamente effettuata per tali reati e a rigore non depone(va), già nell’ottica del giudice, per una mera riqualificazione del fatto). Discende che il provvedimento impugnato è abnorme perché il giudice avrebbe dovuto innanzitutto ordinare l’iscrizione del nuovo reato nel registro degli indagati e non procedere a disporre l’imputazione coatta per un reato diverso e non iscritto. Bypassando tale passaggio procedurale – posto a garanzia dell’indagato – ha non solo violato i diritti di quest’ultimo ma ha anche invaso le prerogative del Pubblico Ministero che una volta iscritto il reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. avrebbe poi potuto, nell’esercizio dei poteri-doveri che l’ordinamento gli assegna, procedere, a seconda delle proprie valutazioni del caso, alle indagini, a richiedere l’archiviazione anche per tale reato, ad esercitare l’azione penale. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l’annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione della imputazione per il reato di cui all'art. 616 cod. pen. con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]