CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]et; lette/sentite le conclusioni del PG •<42., \A ) \ ')n\. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con il decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo il 10 agosto 2014, divenuto definitivo il 4 ottobre 2014, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. n. 285 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., commesso dall'Il aprile al 17 luglio 2015. Per la revoca di diritto della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. è necessario che il condannato per una contravvenzione ne commetta altra della sessa indole. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, perché l'altra condanna ha ad oggetto un delitto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha dedotto vizio di violazione di legge. A norma dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., la commissione di un delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, perché l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. Nella vicenda in esame, il decreto penale a pena condizionalmente sospesa è stato pronunciato con riferimento ad una contravvenzione ed è divenuto esecutivo il 3 ottobre 2013, mentre il successivo delitto è stato commesso a far data dal 30 marzo 2015, quindi entro il biennio dalla data di esecutività del decreto a pena condizionalmente sospesa. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'interpretazione accolta dal Tribunale del disposto di cui all'art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen. è errata, perché è principio consolidato che "ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente" - Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, Rv. 214020; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 -. Solo nel caso in cui la nuova condanna abbia ad oggetto una contravvenzione, occorre apprezzare l'identità dell'indole, ma non anche ove oggetto di tale condanna sia un delitto, che opera come causa di revoca a prescindere dalla identità dell'indole. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così