CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 46464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 del Giudice di pace di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana; b [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lucca dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere del reato di cui all'art. 590 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato stato commesso nella circoscrizione territoriale del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana, e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ossia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, al cui circondario appartengono entrambi gli uffici del giudice di pace. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica anzidetto, denunciando mediante unico motivo l'abnormità del provvedimento. Secondo il ricorrente, i rapporti tra uffici del giudice di pace rientranti nel medesimo circondano di tribunale non sarebbero riconducibili all'istituto della competenza per territorio. La traslazione delle cause dall'ufficio avente sede nel capoluogo del circondario all'ufficio periferico, o viceversa, andrebbe disciplinata secondo i medesimi criteri che presiedono alla distribuzione degli affari penali tra la sede principale del tribunale e la sezione distaccata; criteri che contemplano l'intervento del presidente del tribunale ed escludono ogni ipotesi di regressione del procedimento. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma camerale, ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto in data 15 febbraio 2023, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza impugnata, fissato al 18 ottobre 2022 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, lett. c, cod. proc. pen.). I termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti che si assumono abnormi, salvo che essi siano affetti da anomalie genetiche così radicali da determinarne l'inesistenza materiale e giuridica (da ultimo, Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi, Rv. 282578-01), come dal ricorrente neppure prospettato. Il ricorso è dunque inammissibile per tardività, prescindendo la relativa declaratoria dalla celebrazione dell'udienza pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il