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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 09184/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3927/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende;-controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 10967/2021 depositata il 23/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 10967-2021 emessa dal Tribunale di Roma, resa pubblica il 23/06/2021, formulando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede [OSCURATO:PERSONA] né da [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] cedeva pro solvendo , in luogo di adempimento e fino alla concorrenza di euro 510,00, ad [OSCURATO:SOCIETA]il credito risarcitorio vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Lello e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non avendo [OSCURATO:PERSONA] adempiuto alla sua obbligazione, AC soluzioni agivanei suoi confronti ex art. 1260 cod.civ. e in via alternativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tenuta ex art. 1267 cod.civ., a garantire l a cessione pro solvendo ed obbligata all’estinzione de l debito contrattuale nei confronti dell’attrice; Vittoria assicurazioni S.p.A. provvedevaad estinguere il debito, corrispondendo ad ACSoluzioni quanto dovutole in forza della cessione di credito e per le spese di lite, liberando [OSCURATO:PERSONA] obbligazioni di garanzia e di pagamento; néVittoria Assicurazioni né [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio ; l’odierna ricorrente, rimasta estranea all’accordo tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], coltivava il processo per ottenere la refusione delle spese di lite; il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 129/2018, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma;[OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello, ai sensi del combinato disposto di cui agli art t. 113 e 339 cod.proc.civ., perché proposto avverso una sentenza del Giudice di Pace su una domanda di v a lore inferiore ad euro 1100,00 e ai sensi dell’art 342, comma 1°, cod.proc.civ. e, nel merito, eccepiva l’infondatezza della domanda; [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti; [OSCURATO:PERSONA] restava contumace; il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 113 cod.proc.civ., perché volta ad ottenere la riforma di una sentenza del Giudice di Pace resa in causa di valore non eccedente 1100,00 euro, ed ha osservato « incidentalmente » che M o nica Zam b on in appello era assistita da un avvocato diverso da quello di prime cure e che avendo chiesto la distrazione delle spese l’eventuale distrazione delle spese in appello avrebbe beneficiato un avvocato che nessuna prestazione professionale aveva svolto nel giudizio di prime cure; ha aggiunto che la cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto la valutazione della soccombenza virtuale, di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che in assenza di conciliazione la sua domanda e quella di [OSCURATO:SOCIETA] erano fondate e precisamente che aveva avuto necessità di noleggiare un’autosostitutiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Considerato che: 1) laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ. e dell’art. 113 cod.proc.civ.; la ricorrente rileva: a) che l’appello era fondato perché basato sulla violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; b) che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti era fondata sui contratti di noleggio e di cessione del credito conclusi secondo moduli e formulari;c) che la domanda era di valore indeterminato, perché era stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA] la somma ceduta, pari ad euro 510,00 ed a risarcire i danni per l’attività stragiudiziale e per l’acquisizione della documentazione necessaria alla istruzione del giudizio, pari, rispettivamente,ad euro 150,00 ed euro 26,84, oltre al danno emergente conseguente all’indisponibilità delle somme dovute, nella misura che «risulterà di giustiziaall’esito della espletanda istruttoria»; 2) il Collegio rileva che non risulta provata la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA]., mancando la cartolina attestante l’avvenuto ricevimento, dispone pertanto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti nei termini indicatiin dispositivo.

PQM La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA].; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3927/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende;-controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 10967/2021 depositata il 23/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 10967-2021 emessa dal Tribunale di Roma, resa pubblica il 23/06/2021, formulando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede [OSCURATO:PERSONA] né da [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] cedeva pro solvendo , in luogo di adempimento e fino alla concorrenza di euro 510,00, ad [OSCURATO:SOCIETA]il credito risarcitorio vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Lello e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non avendo [OSCURATO:PERSONA] adempiuto alla sua obbligazione, AC soluzioni agivanei suoi confronti ex art. 1260 cod.civ. e in via alternativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tenuta ex art. 1267 cod.civ., a garantire l a cessione pro solvendo ed obbligata all’estinzione de l debito contrattuale nei confronti dell’attrice; Vittoria assicurazioni S.p.A. provvedevaad estinguere il debito, corrispondendo ad ACSoluzioni quanto dovutole in forza della cessione di credito e per le spese di lite, liberando [OSCURATO:PERSONA] obbligazioni di garanzia e di pagamento; néVittoria Assicurazioni né [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio ; l’odierna ricorrente, rimasta estranea all’accordo tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], coltivava il processo per ottenere la refusione delle spese di lite; il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 129/2018, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma;[OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello, ai sensi del combinato disposto di cui agli art t. 113 e 339 cod.proc.civ., perché proposto avverso una sentenza del Giudice di Pace su una domanda di v a lore inferiore ad euro 1100,00 e ai sensi dell’art 342, comma 1°, cod.proc.civ. e, nel merito, eccepiva l’infondatezza della domanda; [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti; [OSCURATO:PERSONA] restava contumace; il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 113 cod.proc.civ., perché volta ad ottenere la riforma di una sentenza del Giudice di Pace resa in causa di valore non eccedente 1100,00 euro, ed ha osservato « incidentalmente » che M o nica Zam b on in appello era assistita da un avvocato diverso da quello di prime cure e che avendo chiesto la distrazione delle spese l’eventuale distrazione delle spese in appello avrebbe beneficiato un avvocato che nessuna prestazione professionale aveva svolto nel giudizio di prime cure; ha aggiunto che la cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto la valutazione della soccombenza virtuale, di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che in assenza di conciliazione la sua domanda e quella di [OSCURATO:SOCIETA] erano fondate e precisamente che aveva avuto necessità di noleggiare un’autosostitutiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1) laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ. e dell’art. 113 cod.proc.civ.; la ricorrente rileva: a) che l’appello era fondato perché basato sulla violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.; b) che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti era fondata sui contratti di noleggio e di cessione del credito conclusi secondo moduli e formulari;c) che la domanda era di valore indeterminato, perché era stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA] la somma ceduta, pari ad euro 510,00 ed a risarcire i danni per l’attività stragiudiziale e per l’acquisizione della documentazione necessaria alla istruzione del giudizio, pari, rispettivamente,ad euro 150,00 ed euro 26,84, oltre al danno emergente conseguente all’indisponibilità delle somme dovute, nella misura che «risulterà di giustiziaall’esito della espletanda istruttoria»; 2) il Collegio rileva che non risulta provata la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:SOCIETA]., mancando la cartolina attestante l’avvenuto ricevimento, dispone pertanto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti nei termini indicatiin dispositivo. PQM La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA].; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella
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