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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 32231/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di concorso in furto aggravato in abitazione e ricettazione loro rispettivamente ascritti in rubrica, disponendo la confisca, tra l'altro, della pistola a salve e relativi accessori sequestrata al Nikolic.

2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno tramite il proprio difensore di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata in concreto.

2.2. Nikolic remi lamenta violazione di legge con riguardo alla confisca dell'arma giocattolo, non utilizzata per commettere i furti né connessa ai reati contestati, ed erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al delitto di ricettazione.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza per Nikolic limitatamente alla confisca della pistola a salve. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. peri., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avvedrso la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il vizio di motivazione non può essere dunque denunciato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece accolto per quanto riguarda la confisca della pistola a salve e relativi accessori, motivata dal Tribunale "in quanto funzionali alla commissione di reati dello stesso tipo per cui si procede", ma che in realtà non risulta si stata utilizzata per la commissione dei furti né risulta connessa ai reati contestati all'imputato.

Sul punto la sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio e disposta la restituzione dell'arma all'avente diritto.

Inammissibile il secondo motivo di ricorso riguardante la erronea qualificazione giuridica del reato di ricettazione.

Questa Corte Suprema ha infatti ripetutamente affermato che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicchè è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza" (Sez.4, n.13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Ry.283023; Sez. 2, n.14377 del 31/03/2021, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116).

Ciò non emerge nel caso di specie, in cui risulta che l'imputato venne trovato in possesso di numerosi oggetti preziosi di provenienza furtiva o comunque illecita.

3. Alla inammissibilità del ricorso dello Joyanovic segue la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di iovanovic Nlartin che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca dell'arma di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Roma, 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di concorso in furto aggravato in abitazione e ricettazione loro rispettivamente ascritti in rubrica, disponendo la confisca, tra l'altro, della pistola a salve e relativi accessori sequestrata al Nikolic. 2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata in concreto. 2.2. Nikolic remi lamenta violazione di legge con riguardo alla confisca dell'arma giocattolo, non utilizzata per commettere i furti né connessa ai reati contestati, ed erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al delitto di ricettazione. 3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza per Nikolic limitatamente alla confisca della pistola a salve. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. peri., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avvedrso la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione non può essere dunque denunciato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece accolto per quanto riguarda la confisca della pistola a salve e relativi accessori, motivata dal Tribunale "in quanto funzionali alla commissione di reati dello stesso tipo per cui si procede", ma che in realtà non risulta si stata utilizzata per la commissione dei furti né risulta connessa ai reati contestati all'imputato. Sul punto la sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio e disposta la restituzione dell'arma all'avente diritto. Inammissibile il secondo motivo di ricorso riguardante la erronea qualificazione giuridica del reato di ricettazione. Questa Corte Suprema ha infatti ripetutamente affermato che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicchè è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza" (Sez.4, n.13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Ry.283023; Sez. 2, n.14377 del 31/03/2021, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). Ciò non emerge nel caso di specie, in cui risulta che l'imputato venne trovato in possesso di numerosi oggetti preziosi di provenienza furtiva o comunque illecita. 3. Alla inammissibilità del ricorso dello Joyanovic segue la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di iovanovic Nlartin che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca dell'arma di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Roma, 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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