CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27104/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 3 –controricorrente – Oggetto: tributi – addizionali provinciali –finalità specifiche - esclusione N.27104/18 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 76/02/18 depositata in data 26 febbraio 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’energia elettrica utilizzata nel circuito produttivo dello stabilimento sito in [OSCURATO:PERSONA] (IS) e addebitate in fattura da parte dei propri fornitori per i periodi di imposta 2010 e 2011, adducendo che la domanda di rimborso scaturiva dalla incompatibilità delle suddette addizionali con le previsioni di cui all’art. 1, par. 2 Dir. 2008/118/CE. 2. La CTP di Campobasso ha accolto il ricorso. 3. La CTR del Molise, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’imposta incompatibile con il diritto dell’Unionein quanto imposta autonoma. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente , ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo del ricorso l’Ufficio deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 4, par. 2, Dir. n. 2003/96/CE e dell’art. 6, lett. c) d.l. 28 novembre 1998, n. 511, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che l’addizionale fosse illegittima in quanto imposta autonoma rispetto alle accise. Osserva il ricorrente che l’addizionale si traduce in una aliquota aggiuntiva volta ad inasprire l’imposta erariale sul consumo, rientrante tra i tributi armonizzati calcolata sulle quantità di energia immesse in consumo e, quindi, imposta che concorre a formare il livello di tassazione sull’elettricità. N.27104/18 R.G. Est. F. D’Aquino 1.2. Con il secondo motivo si deduce in via gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Dir. 2008/118/CE e del d.l. n. 511/1988, come novellato dall’art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 in relazione alle medesime statuizioni della sentenza impugnata, osservandosi che l’imposta in oggetto, ove abbia natura autonoma, sarebbe dotata di finalità specifiche tali da renderla compatibile con la menzionata Direttiva. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente (e ribadita in memoria), contenendo il ricorso una sufficiente esposizione sia dei fatti di causa, sia delle statuizioni della sentenza di appello oggetto di impugnazione. 3. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente attesi i profili coinvolti, sono infondati sull’assorbente considerazione che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (correttamente e analiticamente ripercorsa dal controricorrente in memoria) - le addizionali provinciali non rispondono alle finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, così divenendo una imposta aggiuntiva rispetto alle accise e un conseguente ostacolo agli scambi (Cass., Sez. V , 4 giugno 2019, n. 15198 ; Cass., Sez. V , 23 ottobre 2019, n. 27101; Cass., Sez. V, 5 giugno 2020, n. 10690). 4. Tale interpretazione riposa sulla consolidata giurisprudenza dell’Unione, secondo cui la finalità specifica di una imposta indiretta è essenziale al fine della compatibilità delle regole del mercato dell’Unione(Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, [OSCURATO:PERSONA] SAS, punti 35 ss. ; Corte di Giustizia UE, 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]Ems, C-5/14, punto 58; Corte di Giustizia UE, 5 marzo2015, C-553/13, [OSCURATO:PERSONA], punti 35 - 36;; C orte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12, [OSCURATO:PERSONA], N.27104/18 R.G. Est. F. D’Aquino punto 22); finalità specifica che presuppone la prova che l’imposta sia diretta a ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, promuovendo finalità di coesione territoriale, il che si verifica ovesussista «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 -39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41). 5. Ragione per cui è stato escluso che tra le finalità specifiche possa rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un [OSCURATO:PERSONA], posto che le finalità di bilancio sono proprie di qualunque imposta (Corte di Giustizia UE, 7 febbraio 2022, C-460/21, punti 24, 26; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, punto 38; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punti27, 29). 6. La mera finalità di contribuzione ai bilanci degli Enti locali delle addizionali rende l’imposta indebita e in contrasto con il diritto dell’Unione. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione del suindicato principio.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e si liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15